[86]. Di tutto questo si occupò molto il Ficker nelle sue Forschungen, e dopo di lui il Fitting, Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna: Berlin und Leipzig, 1888.
[87]. Lege Digestorum libris inserta, considerata. Cosí si legge in un placito del 1076 pronunziato dal messo di Beatrice in Marturi, presso Poggibonsi (prope plebem Sancte Marie, territurio fiorentino), dove si nota anche la presenza di Pepone, il precursore d'Irnerio. Un Fiorentino, che contendeva il possesso di alcune terre al monastero, adduceva la temporis praescriptio, e si fondava sul Digesto, che, secondo la procedura del tempo, portava nel tribunale. Vedi Fitting, op. cit. pag. 88; Zdekauer, Sull'Origine del manoscritto pisano delle Pandette giustinianee: Siena, Torrini, 1890. In un documento del 1061, in cui si tratta d'una lite fra due Chiese di Firenze (V. Della Rena e Camici Vol. II, 2, pag. 99) si legge: Indices secundum romanae legis tenorem, utramque ceperunt inquirere partem. Secondo il Ficker, i giudici qui sarebbero fiorentini: und zwar scheinen das die gewöhnlichen städlischen Indices von Florenz zu sein. Ficker, III, parag. 469 pag. 90. Il cronista Goro Dati, che morí ai primi del secolo XV, affermava nella sua cronica, che i notai fiorentini erano i piú reputati di tutti, sebbene i piú celebri dottori in legge fossero quelli di Bologna. Vedi Dati, Storia di Firenze, ediz. fiorentina del 1735, a pag. 133.
[88]. Petrus Damiani. De parentelae gradibus, nelle Opere, Opusc. VIII, Cap. I e Cap. VII. Ivi combatte l'opinione espressa dai sapientes di Ravenna, contraria al diritto canonico, sui gradi di parentela che impediscono il matrimonio. Di colui che esso dice fiorentino, scrive: promptulus, cerebrosus ac dicar, scilicet acer ingenio, mordax eloquio, vehemens argumento.
[89]. Il Ficker, parlando del sopra citato documento del 1061, dice: Diese Romagnolen scheinen nun weiter kaum nur zufüllig zu Florenz gewesen zu sein.
[90]. Quanto all'azione sempre crescente del diritto romano in Toscana, notissimo è il passo negli Statuti di Pisa del 1161, nel quale si dice di questa città: a multis retro temporibus, vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda. In un documento senese del 1176, pubblicato dal Ficker (Vol. IV, doc. 148), i Consoli dicono: Item nos professi sumus lege romana cum tota Civitate vivere. La mescolanza della legge romana con la longobarda o con altre, è in tutto il secolo XI, ed anche dopo, frequentissima. Spesso donne che professavano di vivere secondo la legge romana, dichiaravano nel medesimo tempo di essere sotto il mundio del figlio o di altri.
[91]. Lami, Lezioni, pref. pag. CXV e segg. Vedi anche i documenti pubblicati dal Fiorentini nelle Memorie della gran contessa Matilde (Lucca, 1756), e da Della Rena e Camici, Serie cronologico-diplomatica degli antichi duchi e marchesi di Toscana, parte II. Da siffatti documenti chiaro apparisce come era formato il tribunale di Matilde.
[92]. V. Fiorentini, doc. a pag. 168; Della Rena e Camici, parte II, vol. II. doc. XV e XVI, a pag. 106 e 108; Vol. III, pag. 9; Vol. IV, doc. XIV, a pag. 61.
[93]. Unthätiger Vorsitzende, dice il Ficker, che ha dato la chiara dimostrazione di questo fatto. Vol. III, parag. 573, pag. 294 e seg.
[94]. A tale proposito il Ficker osserva: Dass schön früher die Gerichtsbarkeit in der Stadt nicht durch die Feudalgewalt, sondern durch Bürger der Stadt als rechtskundige Königsboten geübt wurde. Vol. III, par. 584, pag. 315-16.
[95]. Consuetudines etiam perversas a tempore Bonifactii Marchionis duriter eisdem impositas, omnino interdicimus. Ficker, Vol. I, parag. 136, a pagine 255-6, e il doc. stesso nel vol. IV, pag. 124-5; Pawinski, Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Comunen Nord und Mittel-Italiens: Berlin, 1867, pag. 29.