NOTE:
[1]. Pubblicato nel Politecnico di Milano, luglio e agosto 1868.
[2]. Per non moltiplicare inutilmente le note in questo capitolo d'indole generale, destinato solo a gettar qualche luce sulle condizioni politiche dei nostri Comuni, e piú specialmente quello di Firenze, ricorderò una volta per sempre, che oltre gli Statuti, i quali anderò via via citando, gli autori di cui piú spesso mi valsi sono: Savigny, Storia del Diritto Romano nel Medio Evo; Francesco Forti, Istituzioni Civili e Trattati inediti di giurisprudenza; Gans, Il Diritto di successione nella Storia italiana, traduzione di A. Torchiarulo: Napoli, Pedone, Lauriel, 1853; Gide, Étude sur la condition privée de la femme: Paris; 1868; Schupfer, La Famiglia longobarda, nell'Arch. giuridico di Bologna, fasc. 1 e 2. — È superfluo ora aggiungere che dopo del 1868 questi studi hanno fatto in Italia un progresso davvero grandissimo, e sono uscite alla luce molte opere di capitale importanza, le quali io non potevo conoscere quando scrivevo queste pagine, che allora miravano solo a far meglio comprendere ai miei alunni la rivoluzione seguita in Firenze l'anno 1293, e gli Ordinamenti di Giustizia, che ne furono la conseguenza da lungo tempo resa necessaria.
[3]. Gaio, I, 190-2.
[4]. Comitis Gabriellis Verri, De ortu et progressu iuris mediolanensis, etc. Nel primo libro di quest'opera troviamo, fra le altre, queste parole: «Quae omnia manifeste demonstrant, maiores nostros maximum atque perpetuum studium contulisse ad agnationem conservandam pro veteri XII tabularum iure, a Iustiniano postea immutato, quo certe nihil ad servandum augendumque familiarum splendorem..... utilius, commodius, aptius, commendabilius potuit afferri».
Un altro degli antichi scrittori di diritto, che piú insistono su questa opinione, è il cardinal De Luca, il quale, nel suo Theatrum veritatis et iustitiae, si scaglia con un'ira singolare davvero, contro Giustiniano e contro tutti coloro che ne seguirono le idee intorno all'agnazione. Gl'Italiani, secondo lui, non accettarono mai queste riforme o piuttosto, come esso dice, distruzioni e corruzioni promosse da Giustiniano. Anche il Giannone, nella sua Storia Civile del Regno di Napoli (lib. III, paragrafo V), dice che i libri di Giustiniano fra noi non ebbero fortuna. «Non furono in Italia né in queste nostre province ricevuti, né qui come in alieno terreno poterono essere piantati e mettere profonde radici; ma si ritennero gli antichi libri dei giureconsulti, ed il codice di Teodosio niente perdé di stima e di autorità». — È necessario qui osservare, che la persistenza del diritto romano in Italia, durante il Medio Evo, sostenuta dal Savigny, ma da altri combattuta, non trova oggi piú oppositori.
[5]. D.r J. Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschickte Italiens, 4 vol.: Innsbruck, 1868-74.
[6]. Questa è pure l'opinione del Gans, il quale nondimeno accettò le idee del Savigny intorno alla diffusione del diritto giustinianeo, il che giovava allo scopo che egli aveva di far derivare le nuove forme del diritto italiano dalle leggi longobarde.
[7]. Il Baudi di Vesme nelle sue note alle leggi longobarde, osserva qualche volta: Theodosiani iuris vestigia hic agnoscere mihi videtur. — Recentemente il Del Giudice ha provato che alcuni brani derivano dal diritto giustinianeo, altri dal Codice Teodosiano.
[8]. Questa disputa può dirsi ormai inutile, perché oggi è generalmente ammesso, che anche dopo la Prammatica Sanzione il Codice Teodosiano continuò ad essere in vigore. Cosí fu che vissero insieme forme giustinianee e forme autigiustinianee; solamente le Pandette vennero piú a lungo trascurate.