L'Editto pubblicato nel 643, è certamente ciò che Rotari fece di più notevole in tutto quanto il suo regno durato fino al 652. Esso è un monumento storico di grande importanza, e costituisce un atto di vera e indipendente sovranità. Era la prima volta che un barbaro osasse legiferare in Italia, senza tener conto alcuno dell'Impero nè, consapevolmente almeno, della legge romana. Rotari, lo dice nel proemio, non fece altro che raccogliere in iscritto le consuetudini già prevalenti nel suo popolo, cercando di compierle e migliorarle, levandone il superfluo. Tutto ciò «col consiglio e consenso dei Primati nostri Giudici, e di tutto il fedelissimo nostro esercito.» Giudici e Primati erano i Gasindi, i Duchi, i Gastaldi, che comandavano in guerra e giudicavano in pace: esercito, secondo l'uso barbarico, era il popolo stesso dei Longobardi in armi. L'usanza di consultare i Grandi ed il popolo nelle faccende di generale interesse, era antica presso tutti i popoli germanici, come sappiamo anche da Tacito. Ma questa usanza, per le condizioni affatto speciali di vita, e per l'organizzazione tutta militare dei Longobardi, aveva perduto il suo carattere primitivo, ed era divenuta affare più di forma che di sostanza. I Primati non deliberavano, davano solo un parere, un consiglio; il popolo si limitava ad approvare.
Fra le compilazioni di leggi barbariche, l'Editto di Rotari è certo una delle migliori. Ciò si deve al fatto, che gli altri barbari scrissero le loro leggi o consuetudini poco dopo entrati nell'Impero, ed i Longobardi assai più tardi. Sebbene poi questi non se ne avvedessero, è tuttavia per noi visibile nelle loro leggi l'azione indiretta del diritto romano, che apparisce non solo nella stessa lingua latina in cui sono scritte, ma anche in alcune frasi affatto giustinianee, in un ordinamento già fin dal principio alquanto sistematico, ed in alcune disposizioni che evidentemente non possono essere di origine germanica. L'Editto è diviso in trecento ottantotto capitoli, di cui gli ultimi dodici sembrano aggiunti più tardi.[35] Si comincia coi delitti contro lo Stato e le persone; si prosegue col diritto ereditario, l'ordine della famiglia e della proprietà; di diritto pubblico v'è poco o nulla.
Si è molto disputato per sapere se questo Editto si applicava solo ai Longobardi o anche ai Romani. Generalmente le leggi barbariche avevano un carattere personale, erano cioè esclusivamente del popolo che le aveva scritte, e che le portava seco dovunque andava. Quelle dei Longobardi però, e non di essi solamente, avevano anche un carattere territoriale, perchè si applicavano a tutti i popoli venuti con loro in Italia. Prova ne sarebbe, secondo alcuni, il fatto che i Sassoni, i quali volevano vivere colle proprie leggi e le proprie istituzioni, dovettero andar via. Rotari dice nel suo Editto, che egli lo ha compilato per la giustizia, e per amore de' suoi sudditi, senza far tra di essi distinzione alcuna, il che farebbe credere all'applicazione della legge longobarda anche ai Romani: questione, come è noto, assai dibattuta. Certo è che più di una volta l'Editto accenna alla esistenza di altre legislazioni diverse dalla longobarda; e non pare credibile che, se la legge romana fosse stata veramente annullata del tutto, d'una cosa di così grande importanza non si facesse chiaramente menzione neppure una volta. Nè si può concepire come i Longobardi, anche volendo, avrebbero potuto distruggere un diritto, che aveva messo radici secolari, creando fra i vinti Italiani una quantità di relazioni giuridiche, molte delle quali erano ai loro vincitori sconosciute in modo, che per esse la loro legge non provvedeva e non poteva provvedere nulla addirittura. Non si capirebbe poi come, ammessa una volta l'assoluta distruzione del diritto romano nell'Italia longobarda, questo si ritrovasse più tardi in vigore, senza che del suo sparire e del suo riapparire si facesse nei documenti o nelle cronache cenno alcuno. La conclusione più probabile cui bisogna, secondo noi, arrivare è che, sebbene la legge romana non venisse officialmente riconosciuta, pure in molte delle relazioni private che da antico correvano fra gl'Italiani, essa fosse lasciata vivere sotto forma per lo meno consuetudinaria.
Ed invero se dall'Editto di Rotari si può solamente indurre la persistenza del diritto romano,[36] questa apparisce manifesta come un fatto normale nella legislazione posteriore di re Liutprando. «Se un Longobardo, noi leggiamo in essa, dopo avere avuto figli, si fa chierico, questi continueranno a vivere sotto la legge stessa, sotto la quale viveva il padre prima di farsi chierico.» Ciò vuol dire non solamente che v'era un'altra legge, ma che ad essa era sottoposto anche il Longobardo che si faceva chierico. E quale poteva esser mai quest'altra legge se non la romana? Il diritto canonico, che pur vigeva certamente, non era forse pieno d'elementi di diritto romano, e non dovette perciò contribuire a favorirne quel rapido incremento, che apparisce infatti sempre più manifesto? La longobarda è una legislazione essenzialmente barbarica, sulla quale si scorge sin dal principio l'azione d'una civiltà superiore, esercitata per mezzo del diritto romano e del Cristianesimo. Lo stesso Rotari, che dice di raccogliere le consuetudini nazionali e migliorarle, dichiara assurdo l'uso barbarico del duello per risolvere questioni di diritto, e cerca diminuirlo, come cerca di aumentare le composizioni, per mettere un qualche freno alla vendetta (faida) barbarica. In alcuni casi egli condanna l'uccisione delle streghe, come contraria all'umanità ed ai principii del Cristianesimo. Liutprando dice addirittura, che egli crede poco al valore dei così detti giudizi di Dio. Certo a misura che si è approfondito lo studio del diritto longobardo, più chiari sono in esso apparsi gli elementi nascosti di diritto romano. Risorge perciò sempre più la teoria sostenuta dal grande Savigny a favore della persistenza del diritto romano, vera di certo nella sua sostanza, sebbene egli l'abbia qualche volta esagerata. Anche l'esistenza in tutto il Medio Evo di scuole di grammatica e di diritto romano a Ravenna, a Roma ed altrove, apparisce sempre più dimostrata.
La legislazione longobarda è certo un prodotto sostanzialmente germanico, e manifesta costantemente questo suo carattere fondamentale, sebbene in alcuni punti apparisca alquanto alterato dalle condizioni speciali in cui essa venne formulata. È innanzi tutto la legislazione d'un popolo in armi, ma d'un popolo di agricoltori sparsi per la campagna, in case separate, con siepi che circondano i campi. Rotari dichiara fin dal principio d'essere mosso dall'interesse dei propri sudditi, «specialmente rispetto ai continui travagli dei poveri, ed alle esazioni inutili contro i deboli, che noi sappiamo aver patito violenza.» Un tale concetto si può in parte attribuire, come è stato sostenuto, al Cristianesimo; ma in parte si deve anche attribuire al fatto, che i barbari in generale rivolgevano la loro ostilità sopra tutto contro i latifondisti oppressori dei poveri; spogliavano, uccidevano i primi, e spesso favorivano i secondi, ai quali nulla potevano togliere. Certo furono verso i poveri meno oppressori dei Bizantini; nè si sa che nelle campagne o nelle città li opprimessero al pari dei ricchi.
La legislazione longobarda è inoltre, anzi è sopra tutto la legislazione barbarica d'un popolo armato e conquistatore; ed è di sua natura intrinsecamente, essenzialmente contraria allo spirito vero del diritto romano. Quello che vi domina non è il concetto giuridico dello Stato, ma il concetto della forza. La famiglia, primo nucleo e fondamento di una società, in cui il governo è ancora assai debole, si trova fortemente costituita a propria difesa; ma non apparisce giuridicamente coordinata allo Stato, risultando invece unita dai primitivi vincoli del sangue. La donna, come debole, è sottoposta ad una perpetua tutela, che si chiama mundio, da cui non può mai liberarsi: non può mai essere selbmundia. La tutela a cui ella è sottoposta, secondo il diritto romano, è in gran parte determinata dall'interesse della famiglia, che si vuol tenere unita, e della quale non si vuole perciò dividere il patrimonio. Per questa ragione la tutela romana può in alcuni casi cessare. La donna longobarda passa dal mundio del padre a quello del marito, alla morte del quale va sotto il mundio dei parenti di lui, ed in alcuni casi anche dei propri fratelli o del proprio figlio; in ultimo, della Curtis regia: non essendo capace di portare le armi, ella dev'esser sempre sotto il mundio di qualcuno. I maschi la escludono quasi affatto dalla eredità, di cui, quando è nubile, ha solo una piccola parte. La famiglia longobarda non era come la romana una specie di monarchia assoluta, nella quale, massime sotto la Repubblica, il padre aveva un potere illimitato; però anche presso i Longobardi questo potere era grandissimo. La donna maritata trovava qualche protezione nell'autorità serbata ai suoi parenti; e l'autorità paterna sul figlio aveva dei limiti ignoti alla legge romana. Divenuto atto alle armi, esso poteva separarsi dalla propria famiglia, e costituirne un'altra. La legislazione barbarica in generale, come è noto, non conosceva il regime dotale; ma presso i Longobardi la donna possedeva quello che le veniva dal marito, il quale doveva liberarla dal mundio del padre o dei fratelli, pagandone il prezzo; darle la meta che si può dire una specie di dote, e il dono del mattino, morgengab. Il padre le doveva solo il faderfium, che era un dono a suo beneplacito. Presso di essi la proprietà collettiva germanica era scomparsa quasi del tutto, essendone solo qua e là sopravvissuta qualche debole traccia. Osserviamo ancora che nei primi tempi non si trova il testamento, e quando, sotto l'azione del diritto romano, comincia ad apparire, esso è, come la donazione, di sua natura irrevocabile.
Il carattere germanico di questa legislazione, opposto a quello del diritto romano, apparisce più chiaro ancora nel diritto penale. La pena di morte, che era assai rara, si applicava, secondo l'Editto, innanzi tutto a chi attentava alla vita del re, che era tenuta sacra: «il cuore del re è in mano di Dio;» all'adultera, che poteva anche essere uccisa dal marito; alla donna che uccideva il proprio marito; allo schiavo che uccideva il padrone; a chi disertava al nemico, si ribellava contro il re o i duchi, eccitava i soldati alla ribellione. Quanto al resto, tutto il diritto penale longobardo era una serie di composizioni pecuniarie, graduate secondo le persone e secondo i reati. Ma questa pena era intesa a soddisfare la faida, o sia la vendetta privata, riconosciuta legale, ed affidata a tutta la famiglia; non era destinata, come presso i Romani, a ristabilire la giustizia, a vendicare la Repubblica. Qui era il contrasto fondamentale, che ai Romani doveva apparire una barbarie enorme, incomportabile. Il sistema della prova si fondava, oltrechè sul giuramento, sul duello, sul così detto giudizio di Dio, e sui sacramentali, che servivano a scemare i duelli. Il guidrigildo era la pena che si pagava per l'uccisione d'un uomo o d'una donna, ed andava dapprima alla famiglia dell'offeso, più tardi, parte ad essa, parte al Re.
Il vedere che nell'Editto di Rotari non si trova determinato nessun guidrigildo per il Romano ucciso, fece sostenere che dai Longobardi non si desse alla sua vita valore alcuno, e che perciò fosse schiavo. Ma abbiamo già detto, che nessuno più crede alla schiavitù dei Romani, e quindi neppure che alla loro vita non si desse valore alcuno; nessuno più osa dal silenzio della legge dedurre così gravi conseguenze. È superfluo dunque fermarsi a combatterle.
CAPITOLO VI Grimoaldo re — Lotta e poi accordo tra Papa e Imperatore — Costante II in Italia — Morte di Grimoaldo — Bertarido — Cuniberto — Conversione dei Longobardi al cattolicismo — Liutprando
Morto Rotari (652), gli successe il figlio Rodoaldo, che venne ben presto ucciso; ed a lui seguì il cognato Ariperto (653-61), figlio di quel Gundobaldo fratello di Teodolinda, venuto con lei di Baviera, e morto poi duca di Asti. Di Ariperto si sa poco o nulla; e subito dopo segue un periodo assai oscuro, alterato da molte leggende, dalle quali non riesce facile cavare un qualche costrutto storico.