Deinde eo dormitum, non sollicitus mihi quod cras

Surgendum sit mane; obeundus Marsya[250].

Quivi il Tabularium, cosidetto perchè conservava le Dodici Tavole, compendio della sapienza legislatrice degli antichi Quiriti. Quivi la Curia Hostilia, in cui si raccoglieva il Senato; la Grecostasis per l’accoglimento degli ambasciatori stranieri; i templi a Giove Statore, alla Concordia, alla Dea Vesta, alla Pace; onde Ovidio ancor nei Fasti potesse dire:

Et tenet in magno templa dicata foro[251];

qui le basiliche Giulia ed Emilia, gli archi, le colonne, e le statue a ricordare gloriose gesta e gloriosi nomi. E a un medesimo tempo ivi erano le orribili Carceri Mamertine, o Tulliane altrimenti dette, in cui perirono di fame Giugurta re di Numidia, di capestro Lentulo, Cetego, Gabinio e Cepario, complici nella congiura di Catilina sventata da Cicerone console; e di pugnale Elio Sejano, e Simone figlio di Gioas, capo ribelle degli Ebrei a’ tempi di Tito Vespasiano. Se poi non erra la pia tradizione, in esse sarebbero stati gettati, prima del loro estremo supplizio, gli apostoli di Cristo Pietro e Paolo.

Esaurita la menzione degli usi a che serviva il Foro, considerandolo singolarmente dal lato materiale, non basterà ch’io abbia fatto cenno ch’esso valesse alle popolari convocazioni, senza dirne più oltre; per rispondere agli intenti del mio libro, toccherò con brevità altresì del modo onde nelle adunanze si conducessero. Uno era il modo in Roma, come in Pompei. Di quello dicendo, parlasi egualmente di questo.

Cosiffatte adunanze chiamavansi col nome generico di comizii, comitia, e questi erano centuriati, detti anche maggiori (majora), se vi poteva intervenire tutta la cittadinanza e della città e della campagna; oppure erano comizii tributi (comitia tributa), se la votazione proceder dovesse per tribù.

I primi comizj tenevansi per eleggere i superiori magistrati della Republica, come consoli, pretori, censori e tribuni militari; per approvare le leggi che questi magistrati proponevano; per deliberare la guerra, pei giudizii di perduellione o contro lo stato, e per quelli cui era comminata la morte, e venivano indetti da un magistrato superiore, almeno diciasette giorni avanti, ne’ quali potevano discutere le proposte e v’erano oratori publici che le propugnavano, altri invece che le combattevano, e così il popolo aveva campo di pesarne l’opportunità e pronunziarsi poscia con cognizione di causa.

Venuto il dì del comizio, consultavano gli auspicj, e se buoni, lo si teneva, se contrarj, lo si rimetteva ad altro giorno.

Il comizio aprivasi solennemente col leggersi la proposta del magistrato, che lo presiedeva, e con acconcio discorso in cui svolgeva la proposta stessa, terminando colla consueta clausola: Si vobis videtur, discedite, Quirites; o anche: ite in suffragium bene juvantibus diis, et quæ patres censuerant vos jubete[252].