Le due navate laterali costituite da portici coperti, ornati di statue di marmo ed erme in bronzo, con bagni e fontane, hanno due ordini di colonne l’uno jonico, corintio l’altro, e forma un secondo piano aperto sulla navata di esso, da dove era dato vedere i magistrati in tutti i punti della Basilica. Era quivi che si definivano dai giudici cause di minor rilievo, che gli avvocati tenevano consultazioni, che i giovani oratori si addestravano a declamare e che da altri si facevano publiche letture.

Nel fondo, a sette piedi di altezza, era la tribuna ove sedevano i magistrati o duumviri di giustizia, e davanti ad essa stava sovra ad alto piedestallo una statua equestre.

Sotto la tribuna, vedesi ancora una cameretta alla quale si discendeva per due piccole scalette tuttavia sussistenti. Era un momentaneo carcere, in cui durante il giudizio restava l’accusato in attesa della sentenza e disposto alle interrogazioni che gli sarebbero state mosse durante il publico giudizio. Le muraglie vi sono assai grosse, le finestrelle o spiragli sono munite d’inferriate, e dallo spiraglio aperto nella vôlta vuolsi che si facesse pervenire al condannato a morte la sua sentenza. Tutto ciò vi dà ancora una viva stretta al cuore.

A questo punto non sarà discaro qualche cenno sul modo con cui veniva, come in Roma, anche in Pompei, amministrata la giustizia.

Il vedere che in Pompei si rendeva giustizia dai duumviri, i quali erano, come i consoli in Roma, la prima magistratura, ognuno certamente avrà dedotta la conseguenza legittima che dunque i Romani, come ho anche superiormente narrato, avessero deferita l’amministrazione di essa a’ capi della Republica. Nondimeno, siccome i consoli erano anche i supremi condottieri dello esercito, e i Romani trovavansi quasi sempre in guerra, onde giuocoforza fosse che i consoli non rimanessero sempre nella città, nè così potessero incombere a’ giudizj, ne nacque il bisogno di affidarli ad un apposito magistrato, che fu chiamato pretore, cioè qui præiret jure (che precedesse pel diritto) e che in dignità tenesse tosto dietro ai consoli. Tale istituzione rimonta al 389 dalla fondazione di Roma, e Spurio Furio Camillo, figlio del grande Camillo, ne fu pel primo investito.

Nel 510, crescendo ogni dì il numero de’ forestieri, i pretori furono due, uno de’ quali detto prætor urbanus, che aveva giurisdizione sui cittadini di Roma; l’altro prætor peregrinus che l’aveva ne’ conflitti fra cittadini e forestieri.

Aumentate le conquiste, si crearono altri quattro propretori, i quali non solo amministravano la giustizia, ma anche tutti gli altri uffici esercitavano ch’erano proprii de’ proconsoli.

Nello assumere la carica, il pretore faceva in Campidoglio preghiere e voti (vota noncupabat) e prestava il giuramento d’osservare la legge, e quindi publicava un bando (edictum) in cui stabiliva la procedura che nella sua amministrazione avrebbe seguito; a meno che non si fosse riferito ad editti precedenti, ned era da quel punto più lecito dipartirsi dalle discipline in essi sancite.

La raccolta degli editti dei pretori, costituenti il jus honorarium, detto anche diritto pretorio, ed aventi forza di legge, venne, sotto l’imperatore Adriano, fatta per opera del giureconsulto Salvio Giuliano, e si denominò edictum perpetuum.

Le cause di minor importanza si esaminavano e giudicavano dal pretore senza formalità e in qualunque luogo: quelle di maggiore si discutevano avanti il di lui tribunale publicamente, osservandosi tutte le formalità volute dalla legge.