I processi erano o di ordine privato o di ordine publico: i primi designavansi colla denominazione di judicia privata; i secondi con quella di judicia publica.

Soli trentotto giorni durante l’anno era vietato render giustizia e però dies fasti erano i giorni in cui la si rendeva, quod fari licebat; nefasti quelli in cui era vietato il renderla, quod non licebat fari; ed intercisi quei giorni, nei quali la mattina, durante il tempo de’ sagrificj, non si teneva ragione, ma tener la si poteva nel rimanente della giornata. Ovidio così vi accenna nel suo libro dei Fasti:

Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur

Fastus erit, per quem lege licebit agi.

Neu toto perstare die sua jura putaris;

Qui jam fastus erit, mane nefastus erat.

Nam simul exta Deo data sunt, licet omnia fari;

Verbaque honoratus libera prætor habet[281].

Ho già detto più sopra che fosse all’ora terza, corrispondente alle nostre nove antimeridiane, che incominciavano i giudizj. Giovenale scrisse nella Satira IV di qual modo avessero essi principio:

. . . . . clamante Liburno,