Fugit improbus, ac me

Sub cultro linquit. Casu venit obvius illi

Adversarius, et: quo tu turpissime? magna

Inclamat voce, et: Licet antestari? Ego vero

Oppono auriculam. Rapit in jus: clamor utrinque[285].

L’attore allora esponeva la petizione di quanto voleva condannato il reo, ciò che dicevasi actionem edere e poteva essere azione reale, actio in rem, se riguardava un diritto sopra una cosa; personale, condictio, se il suo obbiettivo era una personale prestazione incumbente all’avversario, come l’adempimento d’un contratto; e penale, actio pœnalis, se avea tratto a querele di furto, rapine, danni ed offese personali.

Il Pretore, se trovava fondata la domanda sul genere dell’azione, emetteva la formola della domanda, e l’attore esigeva allora dal convenuto che questi mallevasse la sua comparsa in giudizio, vadatus est reum, e se tal malleveria non avesse potuto prestare, veniva tratto in giudiziario arresto ed aveva principio la causa.

Se poi senza legittimi motivi, sine malo vel causa sontica, alcuna parte non fosse comparsa, pronunziavasi, contro di essa, ciò che oggi direbbesi condannare in contumacia. Comparendo il reo, chiedeva all’attore: sei tu che mi citasti? Ubi tu es, qui me vadatus es? Ecce me tibi sisto: ecco io ti sto contro. E l’attore rispondeva: son qui, Adsum! Quindi intentava l’azione. Rispondeva il reo e l’atto suo dicevasi exceptio; l’attore dava la replica, replicatio, ed il reo ancora la duplica, duplitatio, denominazioni che nel processo civile austriaco, non ha guari dalle provincie lombardo-venete smesso, vennero conservate.

Il Pretore, ultimato ciò, nominava i giurati, judices dabat, cui delegava assumere i testimonj che reputava convenienti, a sè riserbando sempre la suprema direzione del processo, ciò che fece luogo al proverbio, tuttavia vivo tra noi: de minimis non curat prætor, cioè delle minime cose non s’occupa il pretore.

I giudici potevano essere o arbitri, se pronunciavano secondo equità, quando la legge non istatuisse chiaramente; recuperatores se aggiudicar dovevano una proprietà, e centumviri se avevano a decidere cause di eredità e testamenti; così chiamati perchè rappresentanti delle tribù, ed erano suddivisi in quattro comitati, concilia, e venivano convenuti da una deputazione di dieci individui, perciò chiamati decemviri.