Ricevuta costoro la formola dell’ufficio loro dal Pretore, le Parti o i loro procuratori promettevano riconoscere ed eseguire la sentenza che sarebbe stata resa, ciò che dicevasi judicatum solvi et rem ratam haberi.
Aveva luogo allora l’esposizione del fatto e la deduzione delle prove reciproche, e ciò finito, il giurato togliendo una pietra in mano così imprecava: si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe, ex bonis ejiciat, ut ego hunc lapidem[286], d’onde trasse origine la frase: Jovem lapidem jurare. I giudici sedevano poscia sui subsellii, o panche inferiori al Pretore, e lasciavasi la parola agli avvocati, che tenevano quelle arringhe, splendide di eloquenza, di cui ci rimasero nobilissimi esempj nelle opere di Cicerone. E siccome non fosse lecito ad essi l’abusare del tempo, questo limitavasi alla durata di una clessidra, od orologio ad acqua, salvo per altro a chiedere la rinnovazione della clessidra.
Perorata la causa da ambe le parti, ritraevasi il Pretore co’ giudici per lo scrutinio e dopo il mezzogiorno, a pluralità di voti, rendevasi la sentenza; a meno che l’importanza e la difficoltà della causa non esigessero o un più maturo esame, od una ulteriore discussione. Nel primo caso chiedevasi dilazione; nel secondo indicavasi una nuova trattazione, che si diceva actio secunda. Ne abbiamo pur l’esempio nelle Verrine del suddetto Cicerone.
Giudicata la lite, chi perdeva era tenuto ad eseguire il giudicato, e in difetto, non offrendo un mallevadore, sponsor, o vindex, il Pretore consegnavalo schiavo al suo avversario.
Era per altro ammesso appellarsi a giudice superiore; od in caso di errore, error, od inganno, dolus, il Pretore cassava la sentenza e rimetteva le parti in intero: in integrum restituere.
Erano deferiti ad uno speciale magistrato i giudizi che avevano attinenza alla polizia e repressione delle persone di vil condizione, come gli schiavi, le cortigiane e, non parrà vero, anche i poeti, che il vecchio Catone, a ragion di disprezzo, chiamava miserabili servitori dei grandi, grassatores. Il campano poeta Cneo Nevio, che si conta fra’ migliori comici latini dagli storici di quella letteratura, è un esempio delle ingiurie fatte alle lettere dagli antichi Romani, che pur osavano appellar barbari gli altri popoli. Imperocchè da questo magistrato, per accusa di maldicenza contro i maggiorenti della città, venne messo in ceppi, nè vi potè esser tolto che dai tribuni della plebe, dopo d’essersi fatto perdonare colla umiliazione di disdirsi nelle due commedie Ariolo e Leonte da lui scritte in prigione.
Questo magistrato erano i triumviri capitales, e li veggiam menzionati nell’Asinaria di Plauto, appunto nel caso in cui un amante minaccia di trascinare ai magistrati la cortigiana che ha rotto fede al chirografo di fedeltà (syngraphum), che gli ha rilasciato. Che fosse codesto chirografo di fedeltà, vedremo, narrando della romana prostituzione altrove.
Ibo ego ad tresviros vestraque ibi nomina
Faxo erunt[287].
E poichè m’accade parlare di questo speciale magistrato e degli strani processi che vi si agitavano innanzi, rallegrerò questi cenni di arida procedura col racconto d’un aneddoto intervenuto allo stesso Ovidio e nel quale ei medesimo figura siccome testimonio e siccome attore. I suoi versi racchiudono inoltre tecniche indicazioni delle forme processuali quali testè ho riferite; onde sono, in tal riguardo, un vero documento storico per la forense giurisprudenza.