Jamque vadaturus; lectica prodeat, inquit.
Prodierat; visa conjuge, mutus erat.
Et manus, et duplices manibus cecidere tabellæ,
Venit in amplexus, atque: Ita vincis, ait,
Tutius est aptumque magis discedere pace,
Quam petere a thalamis litigiosa foro.
Munera quæ dederis habeat sine lite jubeto[289]
Questo era il procedimento civile e quello che or direbbesi correzionale: mi resta ora di trattare sotto l’egual brevità della giurisdizione criminale, distinta in giudizj publici straordinarj ed in giudizi publici ordinarj.
Dove taluno si fosse reso colpevole di un delitto contro lo stato, veniva deferito al Pretore, che istituiva un processo criminale, a seconda della pena che pel reato fosse comminata; ma se legge positiva non vi fosse contro un determinato reato, veniva l’accusato rimesso a’ comizj. I primi erano i surriferiti judicia publica ordinaria, detti anche quæstiones perpetuæ, e gli altri judicia publica extraordinaria, o judicia ad populum. È ultroneo il dire come i più importanti fossero quelli ne’ quali discutevasi della vita e della libertà de’ cittadini.
Al tribunale criminale non potevansi citare d’ordinario che i privati, la franchigia dell’esenzione da tal pericolo dovendo solo esistere per coloro che coprissero publiche cariche, i quali unicamente potevano esser citati quando fossero usciti d’impiego.