L’accusa veniva data da un magistrato dinanzi al popolo, asceso sui rostri, col dichiarare di volere in determinato giorno promuovere l’azione criminale contro alcuno pel reato che designava, che però invitava a comparire. Intanto veniva l’imputato sostenuto in carcere, fuor del caso avesse egli prestato un mallevadore per sè medesimo. Non comparendo, condannavasi in contumacia all’esiglio: diversamente, presentavasi squallidamente vestito. L’accusatore procedeva allora all’accusa formale, replicata in tre giorni differenti e suffragavala di prove, testimonj, o documenti, colla proposta della relativa pena corporale od ammenda.
Compiuta la terza accusa, in tre giorni consecutivi di mercato publicavasi la rogatio o bando, in cui si esprimeva il delitto e la pena proposta, e il giudizio comiziale che ne conseguitava veniva detto mulctæ pœnæve certatio. Nel terzo giorno di mercato, previa una quarta ed ultima ripetizione da parte dell’accusatore dell’atto di denunzia, l’accusato, o di per sè, o col mezzo di un avvocato (patronus) con una arringa, oratio judiciaria, difendevasi, nulla lasciando d’intentato per eccitare la compassione del popolo e cattivarsi il favore di lui. Abbiamo già veduto di qual modo adoperasse Publio Silla, il capo della colonia pompejana, quando venne accusato, seco avendo condotto perfino il suo tenero figliuolo.
Ai prossimi comizj, il popolo veniva chiamato a votare nel modo che ho già spiegato nel capitolo precedente, parlando de’ giudizj penali deferiti ai comizj.
Se per avventura sfavorevoli riuscissero gli auspicj, se taluno fosse stato incolto da epilessia, la qual però designavasi anche col nome di morbus comitialis, o se fosse stata involata la bandiera dal Gianicolo, ciò impedendo di mettere a partito l’accusa, questa non potendo più essere rinnovata, veniva l’accusato dimesso.
Di tali straordinarj giudizi publici, sono esempj ricordati dalla storia: quello contro M. Orazio sotto i Re, pel commesso sororicidio; e quelli contro Coriolano, Tito Manlio, Publio e Lucio Scipione, Tito Annio Milone, Sergio Catilina e M. T. Cicerone per tradimento o turbazione dello stato, o come dicevasi perduellione, ai tempi della republica.
Ma siffatto modo di procedere ne’ casi criminali non poteva, come di leggieri ognuno vede, camminare spedito, quando i reati, per l’aumento della popolazione, vennero proporzionalmente crescendo, e quindi i giudizj si dovettero deferire a commissarj o inquisitori, inquisitores, che, a seconda del loro numero, si nomarono duumviri o triumviri.
In progresso di tempo furono di esclusiva competenza del Pretore i delitti de repetundis, o d’estorsione; de ambitu, o broglio, nel concorso alle supreme cariche; de majestate, contro la sicurezza e dignità dello stato; de peculatu, o di malversazione del publico denaro; de falso vel crimine falsi, ossia di falsificazione di monete e di documenti; de sicariis et veneficiis, ovvero di assassinio od avvelenamento, e finalmente de parricidiis, di parricidio.
I relativi giudizj chiamavansi adunque, come notai più sopra, judicia publica ordinaria, o quæstiones perpetuæ.
Assisteva il Pretore un collegio di giudici o d’uomini giurati, il capo de’ quali appellavasi judex quæstionis, o princeps judicum, e costituivasi prima di soli senatori, poi anche di cavalieri, scelti d’anno in anno fra i 30 e i 60 anni, suddivisi in decurie.
Ogni cittadino romano poteva essere accusatore: pare che in Roma vi fossero anche accusatori publici, come sarebbe in oggi quella istituzione che è nota sotto il nome di Publico Ministero.