Ah! tum te miserum, malique fati

Quem attractis pedibus, patente porta

Percurrent raphanique mugilesque[296].

Io non consento che siffatte rappresaglie venissero da legge alcuna veramente autorizzate: questo solo mi so che a Roma nei primi tempi della Repubblica, come Licurgo aveva fato a Sparta non venne portata legge contro l’adulterio: la donna colpevole era giudicata arbitrariamente da un tribunale composto del marito e de’ suoi parenti; la morte poteva essere pronunciata; e forse in tale epoca, ma non a’ tempi di Giovenale, potevasi all’ombra di tal consuetudine applicarsi l’atroce castigo, quantunque sembri tuttavia che più abitualmente la pena dell’adulterio fosse il bando. La rilassatezza de’ costumi, verso la fine della Repubblica, determinò Augusto a far una legge contro l’adulterio: la legge detta Julia, che dava facoltà ad ogni cittadino di denunciare i colpevoli e pronunziava contr’essi la relegazione.

Se non che converrebbe pensare che più che la nuova legge, stando a citati poeti, venisse osservata la legge consuetudinaria antica di un tribunale di famiglia nel cui codice fosse l’orribil pena da essi menzionata.

E poichè il mio lavoro ha la propria occasione da Pompei, rammenterò che nella Campania, di cui, come più volte avvertii, Pompei era parte, quando una femmina veniva sorpresa in adulterio, veniva spogliata delle vestimenta, poi era condotta nel foro, ed esposta nuda sopra una pietra, ove per più ore era segno alle ingiurie, alle derisioni, ai fischi della ciurmaglia; indi ponevasi sopra un asino che si mandava in giro per la città in mezzo agli schiamazzi. Altro castigo non le veniva inflitto, ma restava infame, si mostrava a dito, dicendola Ονοβὰτις (che montò l’asino) e le durava il nomignolo pel rimanente dell’abbietta e miserabile sua vita[297].

Con sì diversi giudizj civili e penali, con pene così formidabili e, più che tutto, in mezzo a tanta corruzione di costumi, doveva, penserà per avventura taluno, essere stata bazza per gli avvocati (patroni oratores), e per i causidici (pragmatici). Io chiuderò il presente capitolo con una parola intorno ad essi.

E questa volta ancora mi è forza, per le informazioni, ricorrere a Giovenale: coi ritratti forniti da questo poeta si può fare una storia domestica di Roma, ne’ primi secoli dell’impero. Il suo libro, avverte giustamente Nisard, è un mirabile complemento di quello di Tacito; è la cronica privata di un’epoca, della quale Tacito ha scritto la storia pubblica.

Asconio ci fa sapere che chi difendeva altri in giudizio, o veniva detto Patronus, se era oratore: o Advocatus, se suggeriva la parte del diritto o comodava la sua presenza all’amico; o finalmente Cognitor, se interessavasi alla causa e la difendeva come propria.

Nel senso di advocatus che assiste di sua presenza l’amico trovasi esempio in Plauto: