[37]. Vellei Paterculi, Historiæ Lib. II. c. XIII.
[38]. Bell. Civ. Lib. I. c. 94.
[39]. De Legibus, II. 2.
[40]. Roma Illustrata, Ant. Thisli J. C. Amstelodami.
[41]. Veglie storiche. Milano 1869, presso A. Maglia.
[42]. Sallustio, Bellum Catilinarium, c. XVII: «Lucio Tullo, Marco Lepido consulibus, Publius Autronius et Publius Sulla, designati consules, legibus ambitus interrogati, pœnas dederunt. Post paullo, Catilina pecuniarum repetundarum reus, prohibitus erat consulatum petere, quod inter legitimas dies profiteri nequiverit». La legge Calpurnia dell’àmbito, prodotta dal console Calpurnio Pisone nell’anno 686, era che chi avesse colle largizioni o capziosamente conseguito il magistrato, dovesse lasciarlo e pagare una multa pecuniaria. Catilina era stato escluso dal chiedere il consolato, perchè reo repetundarum, che noi diremmo di concussione, cioè di ripetizione di cose, la cui restituzione si esige da colui che, magistrato, abbia spogliato la provincia. Essendosi i legati d’Africa querelati assai gravemente di Catilina, ne veniva pubblicamente accusato da Publio Clodio.
[43]. Quid ergo indicat, aut quid affert, aut ipse Cornelius, aut vos, qui ab eo hæc mandata defertis? Gladiatores emptos esse, Fausti simulatione, ad cœdem, ac tumultum. Ita prorsus: interpositi sunt gladiatores, quos testamento patris videmus deberi. Cic. Pro. P. Sulla cap. XIX.
[44]. Id. ibid. cap. XXI.
[45]. Questi erano i triumviri deputati a trasportare, o come meglio direbbesi con frase latina, a dedurre le colonie, chiamati perciò patroni di esse.
[46]. La Clientela venne istituita da Romolo, onde avvincere in nodo d’affetto maggiore e d’interessi i patrizi e i plebei. Questi eleggevano i loro patres per esserne protetti, e ai patres correva debito di proteggere i colentes; interdetto ad entrambi di accusarsi avanti i tribunali, nè mai essere nemici; pena a chi infrangesse la legge di aver mozzo il capo, vittima sacra a Plutone. La purezza dì questa istituzione durò buona pezza: poi degenerò come ogni umana cosa.