Il Municipio — Ordini cittadini — Decurioni, Duumviri, Quinquennale, Edili, Questore. — Il flamine Valente — Sollecitazioni elettorali — I cavalieri — Gli augustali — Condizioni fatte alle Colonie — Il Bisellium — Dogane in Pompei — Pesi e Misure — Monete — La Hausse e la Baisse — Posta — Invenzione della Posta — I portalettere romani — Lingua parlata in Pompei — Lingua scritta — Papiri — Modo di scrivere — Codicilli e Pugillares — Lusso in Pompei — Il leone di Marco Aurelio — Schiavi — Schiavi agricoltori — Vini pompejani — Camangiari rinvenuti negli scavi — Il Garo o caviale liquido pompeiano — Malati mandati a Pompei.

Quando l’Allighieri, tratta occasione dalle accoglienze oneste e liete fatte nel Purgatorio da Sordello a Virgilio per ciò solo che il riconobbe della sua terra, si fa a rimproverare l’Italia di sue civili discordie ed ironicamente poi si gitta sulla sua Fiorenza, quasi costei presumesse essere di condizione diversa da quella infelice e di tutti i popoli d’Italia e prorompe quindi nel rampognarne la mobilità de’ provvedimenti, così si esprime:

Quante volte del tempo che rimembre,

Leggi, monete, offici e costume

Hai tu mutato e rinnovato membre[53].

Nel secondo verso di questo terzetto compendia l’immortale poeta tutto quanto ha tratto al viver civile; ond’io pur intendendo di versare intorno a ciò per Pompei in questo Capitolo, spiccai quel Verso per mettervelo in fronte e, a non guastarlo, non vi tolsi le monete, di cui veramente non ho ragioni ad occuparmi qui a lungo, perocchè Pompei non ne contasse di speciali, ma tenesse quelle che avean corso in Roma, essendo diritto particolare prima de’ consoli, quindi dell’imperatore il batter moneta d’oro e d’argento, e del Senato il battere quella di rame; sebbene a talune colonie e città venisse conservato il privilegio di monete particolari.

Ho già toccato di Pompei passato dallo stato autonomo originario a regolarsi con que’ diritti che erano inerenti a’ municipj romani. Dopo la Guerra Sociale era ciò avvenuto, e Mario vi aveva d’assai contribuito: Pompei, come gli altri paesi entrati nella lega latina, avendo ottenuta la romana cittadinanza e perciò divenuta, nel vero senso del diritto latino e italico, municipio[54], reggevasi con leggi proprie e proprj comizj modellati per altro alla foggia romana. In virtù di che, il pompejano, membro della propria indipendente comunità, non cessò di essere cittadino romano, così appunto avverandosi quella sentenza di Cicerone che ho già ricordata, che a’ municipj competessero due patrie, l’una di natura, di diritto l’altra.

Si sa che i municipj optimo jure, come pare dovesse essere Pompei, avessero tutti i diritti e gli obblighi dei cittadini romani, mentre gli altri non godeano del suffragio, come i prischi plebei, e come persuadono le iscrizioni rinvenute lungo le vie sulle muraglie delle case a grandi lettere in color rosso o nero; come se i diciotto secoli trascorsi non fossero stati che diciotto giorni, nei quali i devoti, i riconoscenti per ricevuti favori, i parassiti e i liberali sollecitavano il publico a pro’ de’ loro proprj candidati. Così praticavasi largheggiar di elogi a’ cittadini che si volevano eleggere, e biasimo a’ più sconosciuti od immeritevoli di alto ufficio, come farebbesi suppergiù a’ dì nostri nell’occasioni delle elezioni amministrative e politiche. V’era pur anche questo di buono nei municipj d’Italia e delle provincie, che vi restasse più integra la dignità ed autorità che non in Roma; perocchè quivi ben potesse l’imperatore compiervi atti di arbitrio e violenza; ma essendo il carattere della politica romana di non fondarsi soltanto sull’esercito, nella polizia e di tutto regolamentare; ne conseguitava che a’ municipj venisse conservata quella vita, che più nell’Urbe non si riscontrava, e rispettata ne fosse l’indipendenza, e la legge municipale andasse immune da’ capricci del principe e dalle sottigliezze de’ giusperiti.

Pompei dunque, come municipium, che aveva, cioè, ricevuto il munus, o prerogativa speciale dei diritti di romana cittadinanza, teneva la costituzione pari a quella di Roma, la quale divideva i suoi abitanti in tre ordini: il senato, i cavalieri e il popolo. Perocchè nei municipj ed anche in Pompei vi fossero i Sexviri Augustales, ossiano sacerdoti in onore di Augusto, il cui collegio costituiva un ordine distinto fra il popolo e i Decurioni, e teneva luogo de’ cavalieri romani. Più sotto riferirò qualche lapide, in cui di tale dignità è fatta menzione.

Questi sacerdoti, come Tacito attesta, vennero prima in numero di ventuno istituiti da Tiberio, aumentati poi di quattro, pel culto di Augusto divinizzato. Presto anche alle colonie e a’ municipii vennero allo stesso fine estesi i collegi degli Augustali, ne’ quali i primi sei nominati si dicevano sexviri augustales e si nominavano dai decurioni. Quindi crebbero d’assai e si divisero in collegi di giovani e di seniori, a’ quali i seviri erano preposti. Fu disputato se l’augustalità fosse una magistratura; ma Noriso, in una sua dissertazione su d’un Cenotafio pisano respinse trionfalmente una tale opinione.