Jam Saliare Numæ carmen qui laudat, et illud,

Quod mecum ignorat, solus vult scire videri:

Ingeniis non ille favet plauditque sepultis;

Nostra, sed impugnat, nos, nostraque lividus odit.

Quod si tam Graiis novitas invisa fuisset,

Quam nobis; quid nunc esset vetus? aut quid haberet

Quod legeret, tereretque viritim publicus usus?[232]

Del resto, come già notai, Plauto e Terenzio, che pur formavano la delizia de’ romani teatri, avevano dedotto le loro commedie dal greco; più liberamente Plauto, che le ama almeno adattate a foggia nazionale; meno invece Terenzio, ch’ei medesimo proclama d’aver fedelmente tradotto Menandro e se ne reca a vanto.

Ritemprata così la letteratura latina nella greca, si preparò quello che si disse il secolo d’oro della latinità. Tito Livio, Crispo Sallustio, Giulio Cesare, Tacito e Cornelio Nipote nella storia; Cicerone, Ortensio, Crasso, Cornelio Rufo, Licinio Calvo ed altri molti nell’eloquenza, la quale però coll’avvenir dell’impero perdette di sua libertà e di molta parte di suo splendore; Catullo, Tibullo, Virgilio, Orazio, Properzio, Ovidio, Cornelio Gallo nella poesia, chiamano ancora la nostra ammirazione e formano tuttavia l’oggetto de’ nostri studi: essi poi capitanavano una schiera di molti altri ingegni minori.

Coll’eloquenza, di cui ho ricordato i campioni, pur la giurisprudenza offrì le egregie sue prove e i suoi valorosi cultori. Sesto Elio Peto (184 anni av. G. C.) publicò l’Jus Civile Elianum e furono celebri giureconsulti M. Porcio Catone, P. Mucio e Quinto Mucio Scevola, che indagarono primi i veri principj del diritto ed applicarono alla giurisprudenza la dottrina morale degli stoici. Quando poi il potere supremo si accolse nelle mani di un solo, i rescritti, i decreti, gli editti e le costituzioni degli imperatori dischiusero nuova fonte alla scienza del diritto, che si vide collegata alla filosofia. I più rinomati giureconsulti del tempo di Cicerone furono L. Elio, Servio Sulpizio Rufo e A. Ofilio; sotto Augusto C. Trebazio Testa, P. Alfeno Varo, autore de’ Digestorum, Libri XL, che si conservarono nel Digesto. M. Antistio Labeone e C. Ateio Capitone originarono due sette, che discordavano tra loro ne’ principj da seguire nelle consulte: il primo inclinando al rigoroso diritto; il secondo all’equità. I loro discepoli Masurio Sabino (20 anni dopo C.) e Sempronio Proculo (69 anni dopo C.) diedero a tali sette estensione maggiore, i primi attenendosi alle sentenze degli antichi giureconsulti; i secondi ai principj generali del diritto.