Generalmente erano schiavi o liberti greci, che per virtù di studio avevano appreso la pronunzia del latino, quelli che davansi al recitare, e le parti di donna erano il più delle volte sostenute dagli uomini. Istrioni e mimi erano nel disprezzo pubblico, poichè si tenesse infame chi per denaro fingesse affetti e si esponesse spettacolo e mira ai possibili insulti. I mimi però privavansi delle civili prerogative, i censori potevano degradarli di tribù, i magistrati farli staffilare a capriccio; un marchio impresso sul loro capo gli escludeva da ogni magistratura e fin dal servire nelle legioni.
Questo pregiudizio contro i comici, i mimi, i danzatori, i cantanti e in genere gli artisti tutti da teatro, quantunque non così spinto come in addietro, durò fino a dì nostri; ne’ quali peraltro furon visti dalle disonoranti tavole del palcoscenico passare artiste, per merito di leggiadria o di loro perizia, a talami blasonati, ed anche troppo spesso più mediocri cantanti, attori e saltatori onorati perfino dell’abusato nastro di cavaliere.
Ultimo tema in questo capitolo, sia la vigilanza delle leggi e de’ magistrati sugli spettacoli teatrali.
Fin dalle XII Tavole era statuito:
Si quis populo occentessit, carmenve condisit, quod infamiam faxit flagitiumve alteri, fuste ferito[35], e siccome era invalso il costume di vituperare la nobiltà dalla scena; così quella terribil legge richiamavasi in vigore, massime dagli oppressori, come avvenne al tempio di Silla. Vedemmo già di Nevio che per aver biasimato i maggiorenti e massime i Metelli, venne tratto ne’ ceppi; e Cicerone, che pur avea scritto ad Attico che nessuno osando chiarire in iscritto il proprio parere, nè apertamente riprovare i grandi, unica via non fosse rimasta che il far ripetere in teatro versi e passi che paressero alludere ai publici affari; tuttavolta, nel Libro De Republica loda la severità delle XII Tavole, perchè infatti il viver nostro dev’essere sottoposto alle sentenze de’ magistrati ed alle dispute legittime, non al capriccio de’ poeti, nè dobbiamo udir villania, se non a patto che ci sia lecito il rispondere e difenderci in giudizio.
Ed Orazio del pari se ne lagnava nell’epistola I, del Libro II:
Libertasque recurrentes accepta per annos
Lusit amabiliter, donec jam sœvus apertam
In rabiem verti cœpit jocus, et per honestas
Ire domos impune minax. Doluere cruento