Frequenti poi erano le piccole are accanto alle tombe pei sacrifici, che nelle feste summentovate facevansi da congiunti ed eredi, a placar l’ombre dei diletti loro morti.

Era tutta adunque una religione, venerata e profonda questa verso i defunti, e dinnanzi alla quale s’arrestavano le disquisizioni ed i dubbi anche de’ filosofi più miscredenti.

Nulla quindi di più consentaneo a tale comune reverenza pei defunti e per le loro dimore, che l’esistenza di apposite leggi, le quali guarentissero l’inviolabilità e il rispetto delle tombe. Troviamo infatti nel Corpus Juris, prima nel Lib. XLVII il Tit. XII; poi tutto il Titolo XIX che trattan De sepulcro violato. Nel primo è comminata l’infamia come conseguenza dell’azione di violato sepolcro, oltre diverse altre pene inflitte a chi manomettesse cadaveri, ossuarj e tombe: nel secondo è irrogata la condanna alle miniere allo schiavo colto a demolire sepolcri, ed alla relegazione se il faceva d’ordine od autorità del padrone. Chiunque poi avesse violato i sepolcri domos defunctorum, sottraendovi sassi, marmi, colonne, od altro qualunque materiale, per servirsene ad uso di fabbrica, o turbando corpi sepolti o reliquie, multato di ingente pena pecunaria; punito il giudice perfino in venticinque libre d’oro quando avesse negletto di castigare i violatori di sepolcri. E come per legge antica codesti profanatori di tombe punivansi della pena del sacrilegio; così anche ai tempo del basso impero si fu costretti a richiamare la medesima severa sanzione penale; argomento codesto a ritenere che si fosse infiltrato poco a poco ne’ degeneri nipoti la mancanza di rispetto a’ sepolcri. Così era assolutamente vietato l’impedire, sotto pretesto di debito, la sepoltura del defunto, colla comminatoria di cinquanta libre di multa, e in difetto pagasse di sua persona avanti il giudice competente; non potendosi tampoco nè molestare il moribondo, nè turbare il funerale, pena l’infamia, e posta al bando la terza parte de’ beni del disturbatore.

Nel libro XLVIII Digestorum, Tit. XXIV De cadaveribus Punitorum, apprendiamo come non si potessero negare a’ congiunti i corpi di coloro che fossero stati condannati nel capo, citandosi l’autorità del divo Augusto, che nel libro X De Vita sua, ebbe a scrivere aver egli ciò voluto che si osservasse. Il giureconsulto Paolo poi lasciò ricordato che i cadaveri de’ condannati, dietro domanda di chicchessia, si lasciasse che venissero dati alla sepoltura; solo i deportati nelle isole ed i relegati, restando anche dopo la morte la pena, non fosse lecito che venissero trasferiti e sepolti senza licenza del Principe; ciò che del resto il Principe soventissime volte accordava.

Finalmente, nel Lib. I. Receptarum sententiarum di Giulio Paolo, Tit. XXI, che versa De sepulcris et Lugendis, è sancito come allora che per invasione di fiume, o timore alcuno abbiasi a togliere un cadavere già consegnato a perpetua sepoltura, compiuti prima solenni sagrifici, abbiasi a compiere la traslazione di notte tempo; che a non funestare i luoghi sacri della città, non sia lecito portar cadaveri dentro di essa sotto minaccia di punizione; che colui che trovasi in tempo di corrotto astener si debba dai convivii, dagli ornamenti e dalle vesti bianche; che la spesa funeraria debbasi imputare avanti tutti i debiti ereditarj, e per ultimo quegli che abbia spese per seppellire un morto od a cagione de’ funerali di lui, possa rivalersi appo l’erede, il padre od il padrone.

Il giureconsulto Paolo, alla legge ff. de injuriis, contemplò il fatto di chi avesse lapidato la statua di un defunto, e non ammettendo nè distinzioni, nè limitazioni, perchè l’animo maligno fosse evidente; rispose doversi quel fatto punire siccome ingiuria: nè a lui fece velo il vantaggio qualunque che da simile fatto ritenesse la storia, registrando che le male opere di quel cittadino avessero condotto a tanto sdegno il paese da meritare che dalla furia del popolo la sua statua saxis cæsa fuisset venisse da’ sassi abbattuta.

Intorno a che l’illustre scrittore di penale diritto prof. Francesco Carrara, nella sua dotta memoria Sulle ingiurie ai defunti, letta nello Ateneo di Brescia, nella tornata del 15 giugno 1873 e pubblicata nella Temi Zanclea, a modo di epifonema commenta: «Così ragionavano gli antichi e così si durò a ragionare per secoli in Italia ed in Germania, dove lo spirito non usurpa le veci della sapienza, e dove una questione giuridica non si scioglie con un motto brillante.» E venne con copia d’argomenti a conchiudere, pur tenendo conto dell’interesse della storia, che sì sovente si invoca a diffamazione de’ defunti, che ultima conseguenza alla quale meni diritto un tale interesse sia che le calunnie lanciate contro i defunti nei fatti relativi alla vita pubblica dovrebbero dichiararsi perseguitabili ad azione popolare, cioè ad azione pubblica esercitata dal Pubblico Ministero nella sua rappresentanza dei contemporanei e dei posteri, cioè della società tradita ed ingannata da maligno calunniatore; osservando che Platone come moralista ci avrebbe guidato a questa conclusione con la sua nota formula dei doveri che legano i vivi verso gli estinti[286].

Via delle Tombe in Pompei. Vol. III, Cap. XXII.