Il trionfo navale era suppergiù il medesimo. Solo facevasene precedere la domanda colla spedizione di una nave ricca di spoglie ed adorna d’alloro.
Il minor trionfo che dicevasi ovazione, perchè esigeva il sagrificio d’una pecora, ovis, compivasi andando il supremo duce, al quale era aggiudicato, o a piedi od a cavallo al Campidoglio, con corona di mirto in capo, con toga bianca orlata di porpora e con ramo d’ulivo in mano. Accordavasi a chi avesse riportata una vittoria su nemico disuguale, come pirati, schiavi, transfughi. Eran nella procession trionfale i tibicini, portavansi le insegne militari, le spoglie, le armi, il denaro.
I trionfatori ottenevano talvolta l’onore delle statue o dell’erezione di colonne o di un arco, l’uso della corona e della veste trionfale, il diritto alla sedia curule e cento altre prerogative.
Ma pari alla grandiosità de’ premj, era la gravità delle pene che s’infligevano a’ delinquenti militari. Severissima era la militar disciplina, e si comprende allora come la sentinella pompejana, neppur davanti ai pericoli ed all’orrore del terribile cataclisma avesse violata la consegna, ma, rimasta al suo posto, vi perisse; e la disciplina non v’ha chi ignori essere la virtù e la forza precipua degli eserciti.
Già ne’ capitoli della storia ho ricordato il formidabile esempio del giovane Manlio Torquato dannato a morte dal padre, per essersi, contro divieto, battuto con Geminio Mezio, che lo aveva sfidato; nè altrimenti aveva operato Giunio Bruto co’ proprj figliuoli, fatti trucidare da lui pel sospetto di essersi ammutinati nel campo affin di rimettere in trono i Tarquinj.
La sedizion militare e la fuga di un corpo di milizia punivasi colla decimazione, cioè collo estrarre a sorte dieci soldati in cento e mandarli a morte; e la ragione di tal pena è fornita da Cicerone: Stuatuerunt itaque majores nostri, ut si a multis esset flagitium rei militaris admissum, sortione in quosdam anima deterreretur: ut metus videlicet ad omnes, pœna ad paucos pervenerit[55]. Eravi anche la vigesimazione e la centesimazione. Se il soldato abbandonava il suo posto di guardia, se disertava per tre volte, se rendevasi colpevole di nefando delitto, di spergiuro o di falsa testimonianza, veniva dal Tribuno e da un consiglio di guerra, sempre adunato in causa capitale, condannato a morte colle verghe, e questo genere di morte chiamavasi fustinarium. Fustem capiens Tribunus, scrive Polibio, condemnatum leviter tangit et delibat. Quo facto, omnes qui in castris sunt, ferientes alius fustibus, alius lapidibus, plerosque in ipsis occidunt[56].
Il latrocinio, al dir di Frontino, si puniva col taglio della mano del colpevole, e quindi gli si eseguiva la pena del fustinarium.
Si usò ne’ delitti gravi il taglio della testa colla scure; i disertori anche coll’affissione in croce.
Pene minori erano la fustigazione leggiera con dieci, venti o cento battiture, e si applicavano per codardia o per mancanze; la multa e, dove non pagata, il pegno, privandosi il soldato di parte delle armi, che doveva provvedersi con denaro proprio e si chiamava censio hastaria.
Erano del pari punizioni militari: l’orzo dato a vece del frumento, quasi ritenuti indegni dell’alimento umano, perchè l’orzo davano a’ giumenti; la sospensione del soldo, e il soldato dicevasi allora ære dirutus; l’attendarsi fuor del vallo o del campo, e lasciato quindi più esposto al nemico; l’abito vile, o disciolto; il mutar di milizia e talvolta il rilegamento fra i bellici impedimenti ed alla custodia dei prigionieri; lo star in piedi alla cena, solendo in tempo di essa i soldati romani star seduti, e va dicendo.