Chi per avventura lo ebbe ad indagare più profondamente e giustamente, è per mio sentimento il signor Fustel de Coulanges nell’opera già superiormente citata La Cité Antique, che meritamente venne coronata dall’Accademia Francese e dovrebbe ancor meglio essere apprezzata. Io indicherò un tale principio colle parole e dimostrazioni di quell’illustre e dotto scrittore.

Il principio della famiglia antica — scrive egli — non è unicamente la generazione. Ciò che lo prova è che la sorella non è nella famiglia quello che vi è il fratello; è che il figlio emancipato o la figlia maritata cessano completamente di farne parte, e per ultimo lo provano parecchie altre disposizioni delle leggi greche e romane.

Il principio della famiglia non è tampoco, come potrebbe agevolmente reputarsi dal lettore, l’affezione naturale. Imperocchè il diritto greco e il diritto romano non tengono conto alcuno di un tal sentimento. Esso può esistere in fondo dei cuori, ma non si trova nel diritto. Il padre può esser tenero della sua figliuola, ma non può legarle l’aver suo. Le leggi di successione, vale a dire, tra le leggi quelle che più fedelmente attestano delle idee che gli uomini si facevano allora della famiglia, sono in flagrante contraddizione, sia coll’ordine della nascita, sia coll’affezione naturale[78].

Gli storici del diritto romano, avendo assai giustamente osservato che nè la nascita, nè l’affetto fossero il fondamento della famiglia romana, hanno creduto che questo fondamento si dovesse trovare nella potenza paterna o maritale. Ma di tale potenza essi fecero una specie di istituzione primordiale; non ispiegando per altro com’essa siasi formata, a meno che non sia che per la superiorità del marito sulla moglie, del padre sui figli.

Ora è un grave errore il collocare così la forza all’origine del diritto. L’autorità paterna o maritale, ben lungi dall’essere stata una causa prima, fu essa stessa un effetto: essa è derivata dalla religione e fu stabilita da questa. Essa adunque non è il principio che ha costituito la famiglia.

Ciò che nei membri della famiglia antica, fu qualche cosa di più possente della nascita, del sentimento, della forza fisica: fu la religione del focolare e degli antenati. Essa operò che la famiglia formasse un corpo in questa e nell’altra vita. La famiglia antica è una associazione religiosa più ancora che una associazione di natura. La donna infatti non vi era veramente contata se non in quanto la sacra cerimonia del matrimonio l’avesse iniziata al culto: il figlio non vi contava pure, se rinunziava al culto, o se era emancipato, e l’adottato invece vi era un vero figlio, perchè se non aveva il vincolo del sangue, aveva qualche cosa di più, la comunanza del culto; e il legatario che rifiutava d’adottare il culto di questa famiglia, non conseguiva la successione e finalmente la parentela e il diritto all’eredità erano regolati, non dietro la nascita, ma dietro i diritti della partecipazione al culto, come gli ha stabiliti la religione. Certo che non è la religione che ha creato la famiglia, ma è dessa sicuramente che le ha dato le sue regole, e di là conseguitò che la famiglia antica ebbe una costituzione così diversa da quella ch’essa avrebbe avuto se i sentimenti naturali fossero stati soli a fondarla.

L’antica lingua greca aveva una parola ben significativa per designare una famiglia; dicevasi επίστιον, parola che significa letteralmente ciò che è appresso ad un focolare. Una famiglia era un gruppo di persone alle quali la religione permetteva d’invocare lo stesso focolare e d’offrire il banchetto funebre ai medesimi avi[79]. Si comprende così l’importanza delle espressioni: pro aris et focis.

Premesso così quanto concerneva il principio fondamentale della famiglia, pel migliore intendimento, debbo far precedere la spiegazione, secondo il concetto romano, delle tre parole potestas, manus, mancipium, nelle quali si compendiano i diritti esistenti nella famiglia, ed allora meglio ancora verrà compresa la costituzione della stessa.

Per la parola potestas, intendevano i Romani la potestà del padrone sullo schiavo e quella del padre sui figli: per la parola manus, la podestà alla quale le donne erano in certi casi sottomesse: e per la parola mancipium, un diritto d’una certa natura, che se non è sì agevole il definire, verrà nondimeno chiarito dalle dimostrazioni che ne farò.

Qual fosse il potere del padrone sugli schiavi, dirò più avanti parlando di costoro; quasi egualmente esteso era quello del padre sui figli. L’ingresso del figlio nella famiglia, dice il sullodato signor Fustel de Coulanges, era segnalato da un atto religioso. Era mestieri dapprima che fosse accettato dal padre. Questi, a titolo di padrone e di custode vitalizio del focolare, di rappresentante degli antenati, doveva pronunciare se il nuovo arrivato fosse, o non fosse della famiglia. La nascita non formava che il legame fisico: la dichiarazione del padre costituiva il legame morale e religioso. Questa formalità era egualmente obbligatoria a Roma come in Grecia.