Occorreva di più pel figlio una specie d’iniziazione. Essa aveva luogo poco tempo dopo la nascita, il nono giorno a Roma, il decimo in Grecia. Quel giorno il padre riuniva la famiglia, chiamava de’ testimonj e faceva un sagrificio al suo focolare. Il figlio veniva presentato al dio domestico; una donna lo portava nelle sue braccia e correndo gli faceva fare più volte il giro del fuoco sacro. Questa cerimonia aveva un duplice scopo, di purificare il bambino, cioè di togliergli la macchia che gli antichi supponevano avesse contratto pel solo fatto della gestazione e di iniziarlo al culto domestico. Da tal momento il figlio era ammesso in questa specie di santa società e di piccola chiesa che si chiamava la famiglia. Ne aveva la religione, ne praticava i riti, era atto a dir le preghiere e più tardi dovrà essere egli stesso un onorato antenato.

Tali solennità non si richiedevano per la figlia, appunto perchè ella non potesse esser chiamata a continuare il culto della famiglia, potendo il matrimonio applicarla ad un altro culto, come si dirà tra poco.

Al punto di vista del diritto pubblico, era il figlio libero e indipendente e poteva però esser magistrato, tutore e votare nella tribù e nella classe del padre suo; ma al punto di vista del diritto privato, in qualunque età rimaneva sotto la podestà del padre.

La donna in manu era considerata come la figlia del proprio marito, e se questo medesimo era figlio di famiglia, veniva essa considerata, come la figlia del figlio: nelle relazioni del padre di famiglia, diventava mater familias e abbandonava la famiglia d’origine. La conventio in manum, importava per sè una minima capitis diminutio, cioè il cambiamento di famiglia; da non confondersi colla capitis diminutio media, che significava una certa diminuzione di libertà, cioè la perdita della cittadinanza, come la capitis diminutio maxima era la perdita completa della libertà, lo che traeva seco la piena incapacità civile. — Cessavano così nella donna i diritti d’agnazione o di parentela civile fra lei e la sua antica famiglia.

Tuttavia la manus non era una conseguenza necessaria del matrimonio; ma s’acquistava colla confarreazione, coll’uso e colla coemzione. La prima consisteva in un solenne sacrificio, al quale assistevano il gran pontefice, il flamine diale e dieci testimoni cittadini romani, ma era riservato a’ patrizii, e i matrimoni così celebrati si avevano per sacri. Dirò per altro più sotto degli altri riti che precedevano od accompagnavano questa prima sorta di matrimonio. L’uso, era quando la donna aveva abitato col marito durante un anno senza interruzione e la donna che evitar voleva la conventio in manum, bastava che ogni anno ella passasse tre notti fuori del domicilio coniugale, lo che dicevasi trinoctium usurpatio. In questo modo ella poteva farsi rivendicare dal padre suo, o dal tutore e così riacquistare la libertà. La coemzione era una specie di vendita, nella quale la donna, autorizzata dal padre o dal tutore, si vendeva al suo marito. Questa era la forma primitiva del matrimonio ed era certo anche la più semplice: epperò durò più lungo tempo.

Il padre investito della potestas e il marito della manus, potevano vendere il loro figlio o la loro moglie ad un terzo e questa vendita che aveva luogo colla mancipazione, dava al compratore un diritto che si chiamava mancipium, equivalente alla proprietà; sì che mentre la patria potestas e la manus cessavano alla morte del padre o del marito, il mancipium passava agli eredi del compratore. Ciò malgrado, la persona in mancipio, se non poteva esercitare i diritti politici, non perdeva la sua prima condizione d’ingenuità, o civile. Questo diritto si venne poco a poco restringendo, ridotto quasi esclusivamente al caso che il figlio avesse cagionato un danno, nel quale il padre lo cedeva alla persona lesa in mancipium, a titolo di indennità.

Il debitore insolubile e chi si vendeva gladiatore, auctoratus, e il romano prigioniero di guerra riscattato da un altro romano, si trovavano nella medesima condizione di chi era in mancipio.

Ciò premesso, la famiglia romana si componeva di tutti gli individui discesi da maschi da un autore comune, od entrati nella famiglia per mezzo dell’adozione o della manus, che creavano dei veri vincoli di figliazione. I diversi membri della famiglia si chiamavano agnati, e di questi coloro che succedevano in linea retta, i figli ed altri discendenti, dicevansi sui hæredes, i fratelli e sorelle consanguinei. L’agnazione era la parentela del diritto civile, e però non poteva appartenere nè ai latini, nè ai peregrini, cioè ai forastieri.

I Romani, inoltre, conoscevano la parentela naturale che dicevano cognazione, cognatio, e si estendeva fino al settimo grado, ed una terza parentela, l’affinità, ossia le relazioni esistenti fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Se il matrimonio presso i Romani era un’istituzione del diritto delle genti, non era meno un’istituzione di diritto civile, regolandone il diritto romano le condizioni e gli effetti, assolti i quali, si chiamava legitimum matrimonium, ed anche justæ nuptiæ. La capacità di contrattar un simile matrimonio, appellavasi connubium, e per regola generale non era questo concesso che fra cittadini romani: per esser concesso a’ peregrini, abbisognava dell’autorizzazione del potere legislativo.