Finalmente ella è condotta davanti il focolare, dove sono i Penati, gli dei domestici e le immagini dei maggiori: gli sposi fanno un sacrificio, versano la libazione, profferiscono preghiere e mangiano insieme il panis farreus, o focaccia di fior di farina; onde il nome al matrimonio di confarreatio.

Codesta grave e solenne cerimonia produceva così importanti effetti giuridici e sociali, da non potersi ammettere la poligamia.

La bigamia pertanto era severamente proibita: principale impedimento al matrimonio era la parentela e l’affinità: il divieto fra cognati e cognate non fu introdotto che sotto Teodosio. Si proibiva pure il matrimonio fra liberi e schiavi, e nell’antico diritto anche fra liberi e liberti; ma la proibizione di sposare liberti fu ristretta dalla legge Giulia ai senatori ed ai loro discendenti, nè fu soppressa che sotto Giustiniano.

Altre proibizioni esistevano, come fra una patrona e il suo liberto, una donna libera e il colono d’un terzo — e colono era un uomo libero sì, ma vincolato al suolo, tal che il proprietario del fondo avesse una sorta di potestà su di lui, un diritto di correzione, non potesse da lui esser tratto in giudizio e lo potesse, fuggitivo, trattar come schiavo fuggiasco. — Era pur conteso il matrimonio tra il tutore e la sua pupilla, l’adultera ed il suo complice, il rapitore e la rapita, Romani e barbari, il governatore e una donna della sua provincia; a meno che non ne avesse ottenuto dispensa dal Senato, e più tardi dall’imperatore.

Più sopra ho detto del divorzio, ora veggiamo come seguisse la separazione de’ coniugi.

Quando il matrimonio era seguito per confarreazione, la separazione si compiva con una cerimonia detta diffarreatio. Siccome la religione aveva operata la confarreatio; così anche la diffarreatio doveva essere compiuta dalla religione, perchè essa sola poteva slegare ciò che aveva congiunto. I due sposi che volevano dividersi comparivano per l’ultima volta davanti il focolare: presenti un sacerdote e i testimonj. Si presentava ai conjugi, come al dì del loro matrimonio, una focaccia di fior di farina ed essi in luogo di spezzarla e mangiarla, la respingevano, quindi in luogo di preghiere pronunciavano formule d’un carattere strano, severo, odioso e spaventevole, come assicura Plutarco[86], una specie insomma di maledizione per la quale la moglie rinunciava al culto ed agli dei del marito. Da quel punto il legame religioso era rotto e cessando la comunanza del culto, cessava pure di pieno diritto ogni altra comunanza e il matrimonio era disciolto. Ma il divorzio vi succedette di poi, talmente che bastò la volontà d’un solo conjuge a far cessare il matrimonio dietro la semplice formula, Res tuas tibi habeto, cioè pigliati le tue robe. Anche la donna sottomessa alla manus era libera di divorziare, mandando al marito il libello del repudium e forzandolo ad affrancarla dalla manus: se la donna divorziava senza motivo, il marito riteneva il sesto della dote per ciascun figlio sino alla concorrenza di tre sesti, il marito adultero perdeva il beneficio del termine alla restituzione della dote.

Il marito investito della manus aveva sulla moglie il diritto più esteso di correzione, poteva ucciderla persino quando colta in flagrante adulterio: ne’ casi gravi dovea pigliar avviso da’ parenti. Il marito che non aveva la manus, dovevasi limitare al repudium, perchè il diritto di correzione spettasse soltanto al padre di lei od a’ parenti.

La moglie, andando a marito, poteva portare la dote, a minorazione delle spese del matrimonio, anzi le leggi Giulia, Papia e Poppea ne imposero l’obbligo al padre. Essa poteva eziandio costituirsi da un terzo o dalla sposa medesima, quando fosse stata sui juris. Costituivasi la dote in tre modi, colla dizione, colla stipulazione, o colla dazione, ossia collo sborso reale della stessa. Doveva farsene il pagamento, pei mobili entro dieci mesi, per denaro in uno, due, o tre anni; e circa i lucri e la restituzione, potevasi convenire, come si fa pur oggidì. Libera la donazione per causa di matrimonio, donatio propter nuptias: era nulla e revocabile fino alla morte del donatore, se fatta fra sposi.

La vedova, pena l’infamia, non poteva rimaritarsi che dopo dieci mesi dalla morte del marito; gli imperatori portarono questo tempo ad un anno.

Esisteva poi un altro modo di convivenza della donna coll’uomo autorizzata dalla legge e in ispecie dalle suddette leggi Giulia, Papia e Poppea, e dicevasi concubinato, ed aveva d’ordinario luogo fra quelle persone che non potevano sposarsi fra loro. La concubina era stata per consueto la donna di cattiva fama, la liberta o la schiava. Il concubinato tra il patrono e la liberta era il più frequente e il più protetto dalle leggi.