Or tocchiamo qualche cenno sulla patria podestà.
Il Padre era quello, dissero i romani giureconsulti, che è dimostrato tale da giuste nozze: pater est quem justæ nuptiæ demonstrant: il figlio legittimo era dunque colui che derivava da queste giuste nozze. Fuori di queste, il figlio non poteva invocare che la figliazione materna. Se vi era stato connubium, il figlio seguiva la condizione del padre; se no, quella della madre: nel primo caso era sottomesso alla potestà del padre; ma conveniva per ciò che padre e figlio fossero e restassero cittadini romani, e allora essa podestà durava tutta la vita dell’investito, ed estendevasi a tutti i discendenti in linea diretta, senza distinzione di grado.
Aveva il padre diritto di vita e di morte sul figlio, poteva giudicarlo in caso di crimine e condannarlo, escludendo i tribunali publici; e la severità dei costumi stava mallevadrice che il colpevole non sarebbe impunito. Più tardi fu imposto a’ padri il concorso de’ magistrati nei casi gravi; ma così restò sempre il potere de’ padri, che giammai si accordasse l’azione d’ingiuria ne’ figli contro di essi.
Potevan essi vendere i figli; ma cessava il potere paterno dopo la terza vendita, per le figlie dopo la prima: i figli non perdevano però la loro qualità di ingenui.
Tutto quanto i figli acquistassero era pel padre, ma esercitandone un mestiere diverso, per consueto il padre loro abbandonava quel peculio, che per altro non potevano senza il di lui consenso alienarlo a titolo gratuito o per testamento. Augusto tuttavia concesse a’ figli disporre liberamente per testamento ed anche tra’ vivi del peculium castrense, ossia del peculio guadagnato all’armata.
Uno speciale diritto trovasi ricordato dagli storici concesso alle famiglie che fossero numerose di figliuolanza, e veniva perciò denominato jus trium, quatuor, vel quinque liberorum, o natorum, diritto, cioè, dei tre, dei quattro o dei cinque figli.
Importa se ne dica qui alcuna cosa.
A Roma, fin dal tempo della repubblica, come altrove in questa mia opera ho già scritto, le continue guerre avevano d’assai diminuito la popolazione, e tale diminuzione di cittadini era venuta crescendo in ragione diretta del lusso e della corruzione. Metello Numidico censore tenne, appunto in vista di una tale straordinaria diminuzione di popolazione, a’ suoi concittadini una allocuzione tendente ad esortarli a pigliarsi moglie, e se le parole da lui dette e riferite da Aulo Gellio furono veramente le sue, ebbe questo scrittore ragione di soggiungere che fossero poco proprie a conseguirne l’intento, perocchè enumerando esse le cure e gli inconvenienti del matrimonio, non fosse il modo più conveniente per persuaderlo. Tito Castrico invece, opinando che il linguaggio d’un censore dovesse essere ben diverso da quello di un retore, trovò che Metello avesse la sua concione debitamente conformata al soggetto. Giudichi ora il lettore a qual dei due la ragione.
«Romani — avrebbe così parlato il Censore — se noi potessimo vivere senza moglie, tutti noi eviteremmo tal noja; ma poichè la natura abbia voluto che non ci fosse dato nè vivere tranquillamente con una moglie, nè viverne senza, occupiamci allora della perpetuità della nostra nazione anzi che della felicità d’una vita che è sì corta. La potenza degli Dei è grande, ma la loro benevolenza a riguardo nostro non deve andar più in là di quella de’ nostri parenti. Questi, se noi perfidiamo nella via dell’errore, ci diseredano: che dovremmo attenderci dagli Dei immortali, se noi non imponiamo un fine a’ nostri traviamenti? L’uomo, per meritare i favori loro, non deve essere il suo proprio nemico. Gli Dei debbono ricompensare la virtù ma non darla»[87].
Ciò che le guerre esterne ed il lusso avevano incominciato, le guerre civili compirono; de’ pochi cittadini rimasti, la più parte non erano ammogliati; onde Cesare, pervenuto alla dittatura, sua prima cura era stata di studiare il modo di por freno al male. Parvegli dapprima potessero giovare le ricompense, epperò, come riferisce Svetonio, distribuì le terre della Campania fra venti mila cittadini padri di tre o più figli e vietò alle donne al disotto de’ quarantacinque anni e che non avessero nè marito nè figli di portar giojelli e di valersi di lettiga.