Dopo di lui, Augusto nel 736 u. c. pubblicò la legge De Maritandis Ordinibus, che ventisette anni poi si rifuse nella legge Papia Poppea, così denominata dai suoi due proponenti Marco Papio Mutilo e Quinto Poppeo Secondo, e nuovi oneri vennero imposti a quelli che non fossero ammogliati e nuovi privilegi aggiunti per contrario a’ matrimoni fecondi. De’ due consoli, a cagion d’esempio, colui che avesse avuto numero maggiore di figli prendeva pel primo i fasci; tra più candidati veniva accordata la preferenza al padre di più numerosa figliuolanza. Ma tra i più importanti capitoli di questa legge e di cui l’applicazione era la più frequente, era quello che esentava da ogni carico il padre che in Roma avesse avuto tre figli; in Italia, il padre di quattro; nelle provincie, il padre di cinque.
Altri molti privilegi erano consentiti a questo jus trium, quatuor, quinque natorum, ed appetiti assai eran quelli che apportavano a chi ne fosse investito la triplice porzione di frumento nelle distribuzioni che si facevano dagli imperatori e la facoltà di sedere in un posto distinto negli spettacoli.
Pel contrario, eranvi pene per coloro che si fossero serbati celibi. Così costoro non potevano raccogliere eredità, nullo era il legato a lor favore disposto, che però devolvevasi al fisco; ed è a coteste disposizioni della legge Pappia Poppea che l’acre Giovenale allude in que’ versi:
Nullum ergo meritum est, ingrate ac perfide, nullum
Quod tibi filiolus vel filia nascitur ex me?
Tollis enim et libris actorum spargere gaudes
Argumenta viri. — Foribus suspende coronas,
Iam pater es: dedimus quod famæ opponere possis:
Iura parentis habes; propter me scriberis hæres,
Legatum omne capis, nec non et dulce caducum