Commoda præterea jungentur multa caducis;
Si numerum, si tres implevero[88].
Ma siccome non v’abbia cosa, per savia che possa essere, della quale non venga abusato; così ben presto le eccezioni a questa provvida legge divennero numerose più che non fossero le applicazioni e il jus trium natorum con tutti gli inerenti privilegi vennero concessi anche a persone che non contassero tre figli e vivamente sollecitati.
Sappiam dagli epigrammi di Marziale come egli avesse ottenuto questo diritto dei tre figli da Tito e da Domiziano, esso annunziandolo alla moglie siccome ottenuto in mercede de’ suoi poetici studi[89]; e dalle Epistole di Cajo Plinio Cecilio Secondo, denominato il Giovane, com’egli lo avesse sollecitato da Trajano ed anche conseguito a favore di Svetonio Tranquillo, lo storico dei Dodici Cesari.
Quanta importanza si aggiungesse a cotale diritto è agevole comprendere, oltre che dal valore dei surriferiti privilegi che vi erano annessi, dalla risposta altresì che l’Imperatore faceva a quella domanda del suo diletto Plinio e che mette conto di riferire nella fedele e buona versione del Paravia.
«Trajano a Plinio.
«Quanto sia parco nel conceder sì fatte grazie, tu lo sai certo, o mio carissimo Secondo, protestando io di continuo anche in Senato di non averne mai trapassato quel numero, che io dissi bastarmi dinanzi a quell’illustre consesso; ciò nondimeno io satisfeci al tuo desiderio, ordinato avendo che si noti ne’ miei registri, aver io conceduto a Svetonio Tranquillo il privilegio de’ tre figliuoli con le solite condizioni»[90].
Forse di questi scrupoli di Trajano, non ebbero gli altri imperatori.
La patria podestà poteva risultare anche dall’adozione, e dalla legittimazione. Quest’ultima aveva luogo quando il padre pigliava la concubina per legittima sposa, quando faceva inscrivere il figlio sulla lista de’ curiali, e quando, come poi fu disposto da Giustiniano, l’imperatore l’accordava con suo rescritto.
Quanto all’adozione, essa era altro necessario effetto di quel principio che ho già ricordato, o piuttosto dovere che vi era di perpetuare il culto domestico. Adottare, disse Cicerone nell’orazione Pro Domo sua, è chiedere alla religione ed alla legge ciò che non si è potuto ottenere dalla natura; e tanto era ciò vero, che si compiva mediante una sacra cerimonia, che sembra essere stata eguale a quella che facevasi al nascere di un figlio. Così, divenendo al figlio adottato comuni col padre adottivo numi, oggetti sacri, riti e preghiere, dicevasi di lui in sacra transiit, come l’Oratore potè dire nella succitata arringa amissis sacris paternis, per rinunziare coll’adozione al domestico culto paterno. L’adottato addiveniva poi così affatto straniero alla sua antica famiglia, che morendo, il padre naturale di lui non aveva il diritto d’incaricarsi de’ suoi funerali o di condurre il mortoro, precisamente perchè adoptio naturam imitatur, come si esprimono i romani giureconsulti, e dei diritti, come degli obblighi paterni, diveniva l’adottante assuntore.