L’emancipazione era poi l’atto che sottraeva il figlio alla patria podestà, affinchè potesse accettar l’adozione. Precipuo effetto di essa era la rinunzia al culto della famiglia, nella quale s’era sortito i natali, e l’abdicazione a tutti gli inerenti doveri. Consuetudo, scrisse Servio, apud antiquos fuit ut qui in familia transiret et prius se abdicaret ab ea in qua natus fuerat[91]. Si chiamava però l’emancipazione da’ Romani, secondo Cicerone e come abbiam veduto, amissio sacrorum[92], e secondo Aulo Gellio, sacrorum detestatio[93].
Le persone sui juris, che per l’età si fossero trovate incapaci d’esercitare i loro diritti, ricevevano un tutore. D’ordinario veniva designato dal padre; la madre lo poteva del pari eleggere nel testamento, ma conveniva intervenisse l’approvazione del magistrato. In difetto di tutore testamentario, la tutela passava agli agnati. La tutela de’ liberti spettava al patrono ed a’ suoi discendenti. In difetto anche di essi, devolvevasi ai gentiles, cioè, come dice Cicerone citando l’autorità di Scevola, a quelli che hanno lo stesso nome e discesero da’ maggiori che mai non furono schiavi[94], e questi puro mancando, su domanda delle parti interessate, si conferiva da’ magistrati competenti. Le donne, eccettuata la madre, i pupilli, e dopo Giustiniano, i minori de’ venticinque anni, erano incapaci ad assumere la tutela. Se lo schiavo venisse per testamento nominato tutore, per ciò solo significava ch’esso veniva fatto libero, non potendo come schiavo esercitar l’ufficio di tutore.
Il tutore amministrava i beni del pupillo e completava col proprio intervento ciò che a quest’ultimo mancasse per compiere validamente i diversi atti della vita civile. Circa l’educazione del pupillo, questa non era cosa che spettasse al tutore. La tutela finiva per gli uomini a quattordici anni; la legge Pletoria accordò nondimeno l’azione penale e infamante contro chi avesse abusato della inesperienza de’ minori di 25 anni.
La tutela delle femmine era d’una durata indeterminata: le Vestali però e la madre prolifica erano prosciolte dalla medesima.
Eravi anche la curatela. Il pazzo e il prodigo tenevansi incapaci di far alcun atto della vita civile; epperò o tra gli agnati o tra i gentili eleggevasi il curatore e in loro mancanza eleggevalo il pretore.
Ma nella casa romana, o pompeiana che si voglia dire, non erano soltanto codesti gli individui che vi abitavano; anzi, fin dal primo ingresso, non era nei padroni, nelle persone, cioè, che finora abbiam considerato, che si scontrava; ma nell’ostiarius, nello janitor, nel nomenclator, nell’atriensis, ecc., in esseri infelici insomma, che la civiltà, ajutata dal Vangelo, tolse di mezzo, negli schiavi intendo dire, servi, i quali reclamano adesso da me particolari cenni.
Tutti i popoli dell’antichità avendo avuto schiavi, i giureconsulti collocarono la schiavitù fra le istituzioni del diritto delle genti. Diventando lo schiavo un membro della famiglia, e dovendo però parteciparne al culto, la sua prima introduzione in casa era accompagnata da cerimonia religiosa. Comuni ai due popoli greci e latini molti riti e consuetudini, lo schiavo entrava in famiglia mettendolo in presenza della divinità domestica: quindi gli si versava sulla testa dell’acqua lustrale e divideva colla famiglia la focaccia e le frutta. Prendeva poscia parte alle preghiere ed alle feste della casa, come Cicerone ricordò in quelle espressioni Ferias in famulis habento[95], e così il focolare proteggeva pur esso, e la religione dei Lari apparteneva tanto a lui che al padrone: quum dominis, tum famulis religio Larum[96], di qui il diritto dello schiavo ad essere sepolto nel sepolcreto della famiglia.
Lo schiavo apparteneva come cosa al padrone, il quale però poteva venderlo, punirlo e uccidere perfino. Ecco il conto che ne faceva Giovenale e che riassume la generale estimazione che si aveva di essi:
Pone crucem servo. Meruit quo crimine servus
Supplicium? quis testis adest? quis detulit? audi: