Nulla satis de vita hominis cunctatio longa est.
O demens! ita servus homo est? Nihil fecerit: esto
Sic volo, sic jubeo; stet pro ratione voluntas[97].
Non poteva lo schiavo scendere in giudizio, non contrar matrimonio; e l’unione sua era come semplice relazione di atto e dicevasi contubernium, nome che, secondo Columella, significava anche il domicilio di una coppia di schiavi, maschio e femmina[98].
Tuttavia ho già in addietro reso conto della legge Petronia, forse del tempo d’Augusto, perocchè non mi consti che gli scrittori ne accertassero l’epoca di sua promulgazione, e la quale comminava severe pene a chi vendesse schiavi per farli combattere contro le belve nel circo e vietava punirli di morte, senza permesso di magistrati, classificandolo anzi come crimen publicum: qui era l’opportunità di ricordarla di nuovo.
E fu il principio d’un miglior trattamento, finchè Ulpiano ebbe a consegnare nelle sue opere questa ancor più umana sentenza: ipsi servo facta injuria inulta a prætore reliqui non debuit[99].
Nondimeno, malgrado però che la giurisprudenza riconoscesse in progresso di tempo che lo schiavo fosse un uomo, in pratica non poteva togliersi di dosso mai la qualità di schiavo, nè considerarsi eguale all’uomo libero.
Eranvi molti modi di diventare schiavo. Lo si era per nascita, quando la madre al momento del parto fosse schiava; lo divenivano i prigionieri di guerra, come già dissi altrove; i cittadini che non si prestavano al censimento od alla leva; la persona libera che si lasciava vendere per frode onde rivendicare in seguito la libertà e finalmente, pel senato-consulto Claudiano, la donna libera che viveva in concubinato collo schiavo d’un terzo e rifiutava separarsene malgrado gli avvertimenti del padrone. I condannati a morte, alle miniere, alle bestie, al circo, diventavano schiavi della pena, servi pœnæ.
Tutto ciò che acquistava lo schiavo, l’acquistava per il padrone; ma come già narrai nel capitolo delle Tabernæ, essendo la gran parte della popolazione industriale schiava, i padroni trovavano di loro convenienza di interessare i loro schiavi nei profitti delle loro industrie e di lasciar loro la libera disposizione d’un peculio, il qual valeva ad alimentare il lavoro loro. Se lo schiavo agiva in suo proprio nome, in caso di frode veniva perseguitato coll’actio tributoria; ma se agiva come mandatario del suo padrone, era obbligato come qualunque altro mandatario.
Gli schiavi si compravano sul mercato, ivi portati dagli speculatori e dai pirati e, se provenienti da nazione indipendente, godevano di miglior favore. Gli schiavi spagnuoli e côrsi costavano poco, perchè facili al suicidio per sottrarsi alla schiavitù; ma i Frigi lascivi e le gentili Milesie erano in comparazione carissimi. Fu stabilita in seguito una tariffa secondo l’età e la professione; sessanta soldi d’oro per un medico, cinquanta per un notaio, trenta per un eunuco minore de’ dieci anni, cinquanta se maggiore.