Quantunque il Baronio[449] e Pietro di Marca[450] riputino favoloso il Concilio lateranense, che Sigeberto[451] narra essersi convocato da Adriano in Roma, da poi che Carlo ebbe trionfato del Re Desiderio, creduto per vero da Graziano[452] che seguì la fede di Sigeberto, dove narrasi essersi conferita a Carlo M. la potestà d'eleggere il Papa ed ordinare la Sede appostolica; nulladimanco, se a Carlo non fu tal facoltà espressamente conceduta da Adriano per quel Sinodo, siccome fece da poi Lione VIII a Ottone I, ebbe egli in effetto quella ragione, che niun Papa senza il suo consenso e permesso potesse consecrarsi: siasi ciò introdotto per consuetudine, come dice Floro Magistrato[453] che visse ne' tempi di Lodovico Pio: siasi per concessione di Papa Zaccaria, come credette Lupo Ferrariense[454]: sia perchè non volle egli esser riputato meno degl'Imperadori d'Oriente, i quali erano in possesso di confermare il Papa eletto, nè poteva esser consecrato, se prima l'Imperadore non l'approvava; egli è certo, che Carlo disponeva della Sede appostolica a suo modo, con compiacimento degli stessi romani Pontefici, li quali volentieri lo permettevano, così per rendersi grati a Carlo per li tanti e sì segnalati beneficj ricevuti, come anche per togliere affatto ogni speranza agl'Imperadori d'Oriente di racquistare sopra la Chiesa di Roma questa preminenza, della quale, perduto l'Esarcato e Roma, n'erano stati spogliati.

Stabilì per tanto Carlo l'elezione del Pontefice romano nella stessa guisa appunto com'era stabilito, quando gl'Imperadori d'Oriente dominavano Roma, cioè che fosse il Papa eletto dal Clero e dal Popolo, ed il decreto dell'elezione fosse mandato all'Imperadore, il quale se l'approvasse fosse l'eletto consecrato. Morto Carlo, li suoi successori Lodovico Pio e Lotario si mantennero in questo possesso; e quantunque alle volte i Papi eletti dal Clero e dal Popolo si fossero fatti consecrare, senza aspettar decreto dell'Imperadore, come accadde nell'elezione di Pascale; nulladimanco questi mandò tosto a scusarsi con Lodovico figliuolo di Carlo, che non era ciò proceduto per sua volontà, ma per forza del Popolo, che così aveva voluto. Restituì bensì Lodovico per suoi capitolari la libertà dell'elezioni non pur de' Papi, ma di tutti i Vescovi; ma non perciò derogò all'assenso ed all'approvazione del Principe, come ben pruova l'Arcivescovo di Parigi[455]; anzi questo insigne Scrittore, per la testimonianza di Floro Magistro, Autore contemporaneo, dimostra che Lodovico sempre fu richiesto dell'assenso, nè permetteva la consecrazione senza il suo permesso, rapportando ancora, che dopo l'anno 820 essendo stato eletto Gregorio IV non fu prima ordinato, se non da poi che il Legato di Cesare giunto a Roma non esaminò l'elezione: tanto è lontano ciò che alcuni ingannati dall'apocrifo C. Ego Ludovicus[456], dissero, che Lodovico avesse rinunziata questa facoltà di confermare il Papa eletto. Essendo ancor certo, che non pur Lodovico, ma anche Lotario di lui figliuolo e Lodovico II suo nipote confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età[457]: e non se non quando s'estinse in Italia la posterità di Carlo M. nell'anno 884 Adriano III fece decreto, che il Pontefice si consecrasse senza l'Imperadore.

Si prese anche Carlo pensiero d'ordinare le Chiese d'Occidente con suoi Capitolari, convocando di sua autorità i Sinodi, dove fece intervenire non meno i Prelati della Chiesa, che i Signori del secolo, stabilendovi regolamenti non meno per lo temporale, che per la disciplina delle Chiese stesse, facendo egli diverse leggi ecclesiastiche per la distribuzione delle rendite e possessioni delle Chiese e delle decime: rinovando molti degli antichi canoni, ch'erano andati in disuso.

Ma assai maggiore autorità s'assunse Carlo, eletto che fu Imperadore, intorno all'elezione ed ordinazione de' Vescovi, ed il tutto fece con permessione degli stessi romani Pontefici. Restituì egli bensì la libertà a' Popoli ed al Clero d'eleggere li Vescovi, ma prescrisse loro più leggi intorno all'elezione: che dovessero eleggere uno della propria Chiesa o Diocesi: che i Monaci dovessero eleggere l'Abate, dal loro proprio monastero; e con autorità della Sede appostolica, e consenso dei Vescovi fugli ancora attribuito, che dopo eletto il Vescovo o l'Abate si fossero presentati all'Imperadore, e quando fossero da lui approvati, dovess'egli investirgli, dando loro il Pastorale e l'anello[458], e poi dovessero essere consecrati da' Vescovi vicini: donde nacque la ragione delle investiture, per cagion delle quali ne' seguenti secoli sursero tante discordie e contese tra i Papi e gl'Imperadori.

L'intento suo era, rendendosi in cotal guisa ligi i Vescovi e gli Abati, stabilir meglio il suo Imperio, e contenere i suoi sudditi con più stretti legami nell'ubbidienza. Perciò egli, oltre di aver cotanto innalzata la Chiesa romana, e resala signora di tante città e terre, arricchì anche l'altre Chiese e monasteri di baronie, di contadi e di ben ampj e ricchi Feudi, rendendogli signori temporali de' luoghi ove tenevano i loro benefizj, con unire alla dignità spirituale la temporale, come a quella accessoria e dependente: ed investivagli per la temporalità con l'anello e col Pastorale, ricevendone perciò il giuramento e l'obbligo di molte prestazioni ed angarie, anche del servizio militare, come qualunque altro Feudatario: ciò che da Guglielmo Malmesberiense[459] fu riputato un saggio tratto di fina politica, dicendo che Carlo omnes pene Terras Ecclesiis conferebat, consiliosissime perpendens, nolle sacri Ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem dominii sui rejicere. Praeterea, si laici rebellarent, illos posse excommunicationis auctoritate et potentiae severitate compescere.

Accrebbe Carlo eziandio la conoscenza de' Vescovi, e molto più di quello di Roma: concedè loro Territorio ed il Jus carceris[460], del quale i Pontefici prima di Carlo M., non erano in Roma stessa stati mai in possesso: e gli altri Principi a sua imitazione lo concedettero a' Vescovi delle loro città. Ordinò Carlo di vantaggio ne' suoi Capitolari, che indistintamente tutti i Cherici e Monaci o Monache non potessero essere accusati avanti il Magistrato secolare, ma solamente avanti il Vescovo; e nel civile che potessero dimandar la remissione d'ogni causa innanzi al Vescovo[461]. Questo privilegio fu poi generalmente in ogni causa civile e criminale confermato dall'Imperador Federico I, e la sua ordinanza fu incorporata nel Codice di Giustiniano[462], tanto che passò in legge comune; onde nacque poi quella distinzione, che vi erano due generi d'uomini, Cherici e Laici; i Laici erano subordinati alla giurisdizione secolare, ed i Cherici all'ecclesiastica. E se la bisogna fosse rimasta a questi termini, sarebbe stata comportabile; ma in decorso di tempo, oltre ad essersi la giustizia ecclesiastica maravigliosamente accresciuta per le cagioni, che si noteranno nel progresso di questa Istoria, i Papi ed i Vescovi, a' quali per privilegio de' Principi fur conceduti e Feudi e giurisdizione, spogliarono i Principi dell'investiture ed assensi nelle loro elezioni, e si ritennero i Feudi e la giurisdizione, vantando di vantaggio, che non per loro concessione o privilegio, ma per diritto divino esercitavan essi giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche.

I medesimi favori, morto Carlo, furono continuati da' successori del suo sangue all'Ordine ecclesiastico, e Lotario I gli concedè giurisdizione sopra i loro Patrimonj, concedendo a richiesta degli Abati e degli altri Preposti alle Chiese un Giudice particolare in quel luogo, che chiamavasi Difensore, il quale avesse la conoscenza delle cause, proibendo al pubblico Magistrato di potervisi ingerire[463].

Da questo mescolamento di potenze vicendevolmente comunicate fra' Principi del secolo e Prelati della Chiesa, ne nacquero in questo secolo e nel seguente quei tanti disordini e mostruosità: si videro i Vescovi ed i maggiori Prelati frequentare le Corti de' Principi ed esser de' loro consigli: guidare come Feudatarj truppe d'eserciti armati: impacciarsi ne' governi e nelle consulte di Stato: nè in questi tempi era riputata deformità il vedersi, che chi era Vescovo di Napoli ne fosse insieme Duca; e quello di Capua essere insieme Vescovo e Conte di quella città; ciò che fece loro tener a vile ogni altro esercizio delle cose sacre e spirituali.

Quindi nelle province, che nel Principato di Benevento erano comprese, come tributarie agl'Imperadori d'Occidente, seguitandosi la medesima politia, cominciarono i monasteri e le Chiese ad acquistar Feudi e Baronie; poichè prima di Carlo Magno i Re longobardi nè a' Monaci, nè a' Cherici concedevan Feudi[464], riputando non ben ciò convenire al loro stato; ma i Pontefici romani non vi trovarono niun inconveniente, nè ricusarono la liberalità di Carlo nè degli altri Principi, i quali a sua imitazione di molti Feudi e Contadi arricchirono le Chiese e monasteri; ed avendo avuto l'ordine Arnoldo da Brescia di sostenere, che i Feudi non si potevano concedere alle Chiese, fu nel Concilio di Laterano condennato per eretico[465].

Non fu riputato inconveniente, che la potenza temporale sia annessa e resa accessoria e dependente dal Sacerdozio, e che le Chiese e monasteri investiti dei Feudi, per ciò che riguarda la temporalità, riconoscessero per signor Sovrano il Principe, dal quale n'erano investiti, e per ciò che s'appartiene alla spiritualità ed in tutte l'altre cose il Sommo Pontefice loro Capo e Moderatore. Quindi in decorso di tempo si videro, particolarmente nella Germania[466], più Vescovi, Abati e Priori essere Signori temporali delle città, villaggi e luoghi, dove i loro benefizj erano situati, ne' quali fanno essi esercitare in nome loro, e sotto la loro autorità tutta la giustizia civile e criminale come signori laici. E sembrando cosa molto strana, che per se medesimi esercitassero la giustizia criminale, la fanno esercitare da' loro Ufficiali, li quali per le ordinanze del nostro Regno, non altrimenti che si pratica in Francia, devono essere Laici. Per la qual cosa queste loro Signorie temporali si governano colle medesime regole, che le altre che sono in mano de' Secolari, e non ci si può niente notare di particolare, se non che queste essendo fra i beni ecclesiastici, non sono nè vendibili, ne ereditarie, ma restano perpetuamente attaccate co' benefizj; donde dipende, affinchè la sovranità, che vi tiene il Principe, non riesca inutile ed infruttuosa, togliendosele per ciò ogni speranza di devoluzione, che siano obbligati a tutte quelle prestazioni, che gli altri Baroni sono tenuti, esigendosi perciò in vece di rilevj, i quindennii[467], e riputandosi in ciò come tutti gli altri Feudatarj. Quindi parimente deriva, che presso di noi, secondo l'uso di Francia, le appellazioni, che s'interpongono nelle cause di queste loro giustizie temporali, vanno innanzi a' Magistrati regali, non davanti a' Superiori ecclesiastici[468]: e che le cause debbano essere decise secondo le nostre Costituzioni ed ordinanze del Re e de' costumi de' luoghi, non già secondo il diritto canonico[469].