E per ciò che riguarda la nostra giurisprudenza, erano iti in bando i libri di Giustiniano, ed in Italia quasi che sconosciuti, e la legge romana sol per tradizione era rimasa nell'infima plebe, ch'è l'ultima a deporre gli antichi istituti e le leggi de' suoi maggiori: solamente le Novelle di Giustiniano erano dagli Ecclesiastici ritenute, e dai R. P. sovente allegate[534]; e del Codice Teodosiano, come quello che fu da Carlo M. tenuto in conto ed emendato, avevasi qualche uso. All'incontro le leggi longobarde erano le dominanti, alle quali aggiunte le altre, che da questo Principe e dagli altri suoi successori come Re d'Italia erano state promulgate, si dava tutta l'autorità e tutto il vigore ne' nostri Tribunali; e secondo quelle ogni lite era terminata.
E poichè tratto tratto eransi già introdotti in queste nostre province i Feudi in più numero, cominciarono quindi a sorgere le Consuetudini, non già leggi feudali, poichè il primo che avesse fra noi sopra de' medesimi promulgata legge scritta fu Corrado il Salico, come diremo. Le loro regole ed usi per la maggior parte eran tratti, come s'è detto, dalle leggi longobarde; ma vi ebbero parte ancora le leggi e le costumanze d'altre nazioni: da' Sassoni e Turingi la perpetua esclusione delle femmine dalla loro successione: da' Normanni e Borgognoni il costume di preferire i primogeniti: dagl'istessi Normanni l'uso di pagare i rilevj nelle rinovazioni delle antiche investiture. Da' Longobardi l'anteporre la donzella, che chiamavano in capillis, alla sorella maritata e dotata, ne' luoghi ove le femmine (come nel nostro Regno) son capaci di Feudi. Dai medesimi Longobardi l'uso de' sacramentali; e il determinato numero de' dodici, non tanto da' Longobardi, quanto da' Ripuarj, fu derivato. Parimente la necessità d'avere ad intervenire i Pari della Corte così nelle nuove investiture, come ne' giudicj di privazione dei Feudi, dagli Alemanni i nostri maggiori l'appresero: siccome le loro successioni, secondo le consuetudini de' luoghi si regolavano, non già per leggi scritte, onde la ragion di succedere divenne così varia e diversa; quindi i compilatori di questo dritto saggiamente le dissero Consuetudini: del che ci tornerà occasione di un più lungo discorso, quando della compilazione dei Libri feudali farem parola. Quindi parimente avvenne, che la legge romana declinasse tanto e sol fra la plebe come antica usanza si ritenesse; perchè riempiendosi queste nostre province per la multiplicità de' Feudi, di non mediocre numero di Baroni, erano solamente le leggi longobarde, e queste Consuetudini feudali, le quali in gran parte dalle medesime derivano, riverite ed osservate, ed era quasi come un marco di nobiltà in coloro, i quali secondo la legge longobarda, e non romana, viveano. Ed ancorchè Carlo M., Pipino, Lotario e Lodovico avessero lasciato in libertà a' provinciali di vivere sotto quella legge che volessero, per la maggior parte però la longobarda era eletta. S'aggiungeva ancora, che le donne maritandosi, se pure viveano sotto la romana, dovean poscia vivere sotto la longobarda, secondo la quale regolarmente viveano i loro mariti, del che presso Doujat[535] n'abbiamo un chiarissimo e singolar esempio.
Ma le leggi longobarde e le Consuetudini feudali aveano solamente in quelle province, ch'erano sottoposte a' Principi longobardi, tutta la loro forza e vigore; poichè insino a questi tempi, non l'aveano ancora acquistata nel Ducato napoletano, ed in tutte quelle città e luoghi dove ancor durava l'Imperio dei Greci, i quali non riconobbero le longobarde, e perciò nè meno i Feudi. Forse perciò alcuno stimerà, che almeno in questi tempi nel Ducato napoletano, in Amalfi, Gaeta, ed in tutte quelle regioni sottoposte a' Greci si vivesse secondo le leggi di Giustiniano, e tanto più in questi tempi, ne' quali i Greci avean ritolti molti luoghi a' nostri Principi longobardi, e Bari, Taranto e Benevento eran ritornati sotto la loro dominazione.
Ma resterà sorpreso quando intenderà, che i Libri di Giustiniano non ebbero minore disavventura in Oriente di quella s'avessero in Occidente, e perciò nè meno da quelle città e province che lungo tempo si mantennero sotto l'Imperio de' Greci, furono riconosciuti. Questo nacque parte per dappocaggine di Giustino, che a Giustiniano successe, ma molto più per invidia che ebbero gli altri Imperadori successori alla gloria di Giustiniano, i quali proccurarono per mezzo di nuove Costituzioni e Novelle, e di nuove compilazioni di oscurare i suoi libri. E poichè la maggiore scossa, che riceverono, fu in questo medesimo nono secolo, nel quale siamo, quando nell'anno 870 l'Imperador Basilio, e poco da poi Lione e Costantino suoi figliuoli ordinarono quella cotanto celebre compilazione de' Basilici; perciò sarà bene, che delle tante compilazioni fatte da' Greci e delle opere de' loro Giureconsulti, i quali intorno a questo soggetto impiegarono le loro fatiche, qui distesamente se ne ragioni; donde si scorgeranno le vere cagioni perchè le leggi di Giustiniano, così nel Ducato napoletano, come in tutte l'altre città a' Greci sottoposte, non avessero avuto quel vigore e quella autorità, la quale fu veduta poi in queste regioni avere, quando risorte in Italia ai tempi di Lotario II, ed esposte nelle nostre Accademie, acquistarono poi ne' nostri Tribunali quella forza, che ogn'un ora vede. E mi lascio tanto più volentieri condurre a farlo in questo luogo, in quanto che rincrescendomi tra tante sciagure e miserie andarmi più ravvolgendo, si possa prendere alcun respiro con le lettere, che in Grecia non erano in questi tempi, come in Italia, affatto mancate e spente.
I. Nuove compilazioni di leggi fatte in Grecia; e qual uso ebbero fra noi in quelle città, che ubbidivano a' Greci.
I Libri di Giustiniano, cioè le compilazioni delle Pandette, del Codice e dell'altre costituzioni Novelle, morto il suo autore, presso a' Greci medesimi riceverono sì strane mutazioni, che finalmente mandati in bando, non in quelli, ma in altri volumi contenevasi il dritto de' Romani. In Oriente accadde questa loro oblivione principalmente per due cagioni; la prima per le tante altre nuove Costituzioni, che da' seguenti Imperadori (incominciandosi da Giustino il Giovane dall'anno 566, insino a Michele Paleologo nell'anno 1260) furono da tempo in tempo promulgate, per le quali spesso variandosi e correggendosi ciò che Giustiniano aveva stabilito ne' suoi libri, cagionarono tali cangiamenti e novità, che i Professori e gli Avvocati, quelli abbandonati, s'attaccarono ad esse, come quelle nelle quali era riposto ciò che per l'uso del Foro bisognava e per la decisione delle cause, nulla curando de' Codici di Giustiniano, alle leggi de' quali per le tante correzioni da poi seguite, poco o nulla autorità si dava, e perciò l'uso delle medesime andava mancando.
L'altra cagione furono le tante altre collezioni, ovvero compilazioni da poi fatte, alcune più ristrette, altre più ampie, dagli Imperadori successori, le quali oscurarono quelle fatte da Giustiniano. Le collezioni più ristrette, essendo di varie sorti, acquistarono perciò diversi nomi: altre furon dette Prochira, cioè Promptuaria: altre Enchiridia, cioè Manualia: alcune altre Ecloghe, cioè Delectus, ovvero collezioni di cose più scelte, dette ancora Sinopsis, Epitome, cioè compendj. Le collezioni più ampie quasi tutte sortirono un istesso nome di Basilici, cioè Imperiali, non come credettero alcuni, che prendessero tal nome da Basilio Imperadore, che fu il primo a comporle. Presso i Greci Basileos è l'istesso, che Re o Imperadore, perciò le collezioni, che contenevano le loro Costituzioni, si dissero Basilici, cioè Imperiali.
E per quanto s'attiene alla prima cagione delle tante Costituzioni imperiali, per togliere le confusioni bisogna dividerle in due classi. Quelle stabilite da Giustino il Giovine sino all'Imperador Basilio il Macedone e suoi figliuoli, è duopo separarle dalle posteriori promulgate dopo Basilio, le quali prima vagando sotto il nome di Novelle, furono finalmente raccolte insieme, serbandosi per lo più l'ordine de' tempi ne' quali furono stabilite.
Si numerano dieci Imperadori, da' quali furono le prime promulgate: essi furono Giustino il Giovane, Tiberio parimente il Giovane, Eraclio, Costantino V Pogonato, Lione III Iconomaco, Lione V Armeno, Teofilo e Basilio Macedone con Lione e Costantino suoi figliuoli. Per quarant'anni dopo la morte di Giustiniano sotto gli Imperadori Giustino, Tiberio e Maurizio, i libri di Giustiniano, così latini come furon dettati, ebbero in Costantinopoli, nell'Accademie e nel Foro tutta la loro autorità e vigore[536]; ma succeduto nell'Imperio d'Oriente Foca, inettissimo Principe, costui, siccome non seppe reprimere le invasioni di tante straniere nazioni che gran parte del suo Imperio occuparono, nè tampoco seppe conservare le leggi; onde se bene non affatto fosse mancata l'autorità de' libri di Giustiniano, si videro però trasformati e trasportati in idioma greco, e da' greci Giureconsulti, come nuovo corpo di legge greca, riputati; dal quale e dalle Novelle, che tuttavia andavansi stabilendo, erano nel Foro le leggi allegate; onde in Oriente i Codici di Giustiniano cominciarono a perdere l'antico vigore[537].
Ma scossa maggiore ricevettero per le tante altre Costituzioni Novelle, che seguirono in appresso dopo Basilio e' suoi figliuoli. Si noverano sino a diciassette Imperadori, che nel corso del loro Imperio le stabilirono. Questi furono Costantino VIII Porfirogenito, Romano Lecapeno il Vecchio, Romano Porfirogenito il Giovane, Niceforo II Foca, Basilio il Giovane, Romano IV Argiropilo, Zoe Imperadrice, Isaacio Comneno, Michele VII Duca, Niceforo Bononiate, Alessio Comneno, Giovanni Comneno, volgarmente detto Calogiovanni, Emanuele Comneno, Alessio III Comneno, Isaacio Angelo, Giovanni III Duca, che regnò nell'Asia minore ed in Nicea, mentre i Franzesi tennero Costantinopoli, e Michele Paleologo, che, discacciati i Latini, recuperò Costantinopoli.