Queste poche leggi sono a noi rimase di così saggio e buon Principe, nel Regno del quale nemmeno le leggi delle Pandette di Giustiniano ebber forza ed autorità di legge, ma duravano ancora nel lor vigore le leggi longobarde, a tenor delle quali nel Foro venivano le cause decise. Bella testimonianza, siccome altrove fu notato, ce ne somministrò a noi il diligentissimo Pellegrino, il quale tra le reliquie dell'antichità cavò fuori un istromento di sentenza, siccome allora praticavasi, profferita a' tempi di questo Guglielmo nell'anno 1171 sopra una controversia insorta tra i cittadini di Sessa, ed il Vescovo e cittadini di Teano per un corso d'acqua; la quale si decise a favor de' Suessani, secondo le leggi longobarde, le quali l'accuratissimo Pellegrino si prese la cura additare nella margine di quella.
Fu la morte di Guglielmo non guari da poi seguita da quella dell'Imperador Federico, il quale dopo aver superati i tanti ostacoli frappostigli da' Greci, e dopo aver più volte felicemente combattuti i Turchi, e notabilmente sconfittigli, prese per forza d'arme, e diede a ruba la città d'Iconio; ma pervenuto poi nella minore Armenia, ed albergato un sabato da sera in un luogo detto Jaradino, s'avviò poi verso il fiume Calep, ove a gran disagio per asprissimi monti giunse la vegnente domenica nel quarto giorno di giugno; ed avendo desinato in riva del fiume, dove trovò una piacevole valle, fastidito dalla noja delle continue battaglie e del viaggio, che per un mese intero patito avea, volle ristorarsi alquanto con bagnarsi nuotando; il perchè entrato ignudo nel fiume, che rapido e profondo correva, miseramente vi s'affogò; ed il suo corpo raccolto dall'acque, fu in processo di tempo condotto da' suoi in Alemagna, ed ivi onorevolmente sepolto. Ma l'Arcivescovo di Tiro, seguitato dal Sansovino[98], rapporta in una maniera più verisimile questa morte; che volendo Federico passare quel fiume, inciampò il cavallo, ed essendo egli vecchio, cadde giù con tanta ruina, che fu portato in braccio da' suoi, ed indi a poco morì, e fu sepolto in Tiro; non avendo niente del verisimile, che un Imperadore così grave d'anni, deposto il suo decoro, si spogliasse, ed andasse a nuotare nel fiume per rinfrescarsi, e s'affogasse.
(Le varie relazioni degli Scrittori intorno a questa morte di Federico, possono leggersi presso Struvio[99]).
Ecco come muore questo glorioso Principe: muore per maggior danno de' Cristiani di Palestina, e della nostra religione in quelle parti; e vedi intanto quanto siano incomprensibili i divini giudizj. Egli con felicissimo corso di vittoria, siccome avea già incominciato, avrebbe agevolmente ricuperati dalle mani del Saladino tutti que' santi luoghi, che novellamente avea presi, ed avrebbe fatto correr la Croce di Cristo in più remote regioni ove non era adorata; all'incontro quando favoreggiava lo scisma contro Alessandro III e perseguitava gli altri romani Pontefici, visse per incomodo della Chiesa di Dio, ed ora, ch'era rivolto a così pietoso passaggio, e così giovevole al Cristianesimo, per morte pur troppo acerba ed immatura venne a' Fedeli involato.
Fu Federico (toltane quella boria, nella quale l'avean posto i nostri Giureconsulti, d'essere Signore del Mondo, non altrimente che vantavano essere gli antichi Imperadori romani, ciò che fece parer gravoso e duro il suo Imperio alle città di Lombardia, ed a' Pontefici romani) un grande e valorosissimo Principe, e sopra tutto amator delle lettere e degli uomini letterati di que' tempi. Quindi fu, che col suo favore s'accrebbe in Italia lo studio della giurisprudenza, e sursero quei tanti Giureconsulti, che cominciarono, tratti dalla novità ed eleganza delle Pandette e degli altri libri di Giustiniano, ad esporle nelle loro Accademie; e scrive Ulrico Uber[100] che Federico Barbarossa fosse stato il primo, che all'Accademie, oltre la nozione, avesse conceduto anche la giurisdizione, ed imperio ne' suoi[101]. E furono da lui i Giureconsulti favoreggiati in guisa, che ad esempio degli antichi Imperadori romani, erano fatti partecipi delle maggiori deliberazioni ed assunti al suo Consiglio, e sovente preposti al Governo e Consolati di molte città d'Italia.
CAPITOLO III. Della compilazione de' libri feudali; e loro Commentatori.
In questi tempi si fece da' Giureconsulti di Milano quella compilazione de' libri feudali, che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed in tutte l'Accademie e Tribunali del Mondo cristiano tanta autorità e vigore, che fu riputata, come una delle parti della ragion civile; essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi romane, i quali dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono oggi la decima Collazione: non che veramente i libri feudali fossero del corpo della ragion civile, e perciò se ne fosse formata la decima collazione, come reputarono Giasone e Bartolo, ed altri nostri Dottori, ripresi perciò da Molineo[102]; ma perchè la loro autorità fu tanta, che meritarono essere uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani.
Ma poichè da' nostri Scrittori questa parte non fu trattata con tutta quella diligenza e dignità che si conveniva, tanto che infinite controversie sono perciò in fra di loro poscia nate; perchè non bene han saputo distinguere i tempi, ne' quali questi libri acquistarono vigor di legge in queste nostre province; perciò, essendo ciò particolar nostro istituto, sarà bene, che qui se ne ragioni con tutta quella maggior esattezza, che possono promettere le nostre deboli forze, con l'avvertenza, che per non tornar di nuovo a favellar dell'uso e della varia fortuna di questi libri, qui si porrà insieme tutto ciò, che anche ne' tempi posteriori avvenne de' medesimi.
Da' precedenti libri di quest'Istoria ha ciascuno potuto comprendere, che introdotti in Italia i Feudi, non vi fu per essi, prima di Corrado il Salico, alcuna legge scritta, che regolasse le loro successioni, la lor naturalezza, e tutto ciò che ad essi s'apparteneva. Essi secondo gli usi e costumi introdotti nella città, così si regolavano; e poichè, siccome nell'altre cose, i costumi delle città sono varj e diversi, così ancora avvenne de' Feudi, che in una città d'Italia si regolavano d'una maniera; ed in un'altra, di un altro modo. Così in Cremona, Pavia e Milano il vassallo senza la volontà del Signore poteva alienare il Feudo, ma in Mantua, in Verona, ed in alcuni altri luoghi non poteva farlo senza il consenso del padrone[103].
In Piacenza colui, che investiva alcuno d'un Feudo con questa legge, che passasse al successore, non poteva, essendo vivo il vassallo, senza la sua volontà di quel medesimo Feudo investirne un altro; ma in Milano, ed in Cremona si praticava altrimenti.