Sursero, dopo questi lumi della giurisprudenza feudale, fra noi, altri Scrittori un Camerario, un Sigismondo Loffredo, un Pietro Giordano Ursino, un Bammacario, un Revertero, un Pisanello, un Montano e tanti altri, de' quali nojosa cosa sarebbe tesserne qui lungo catalogo; tanto che niun'altra Nazione può vantar tanti Scrittori in materia Feudale, quanti il Regno di Napoli.

Ma non possiamo infra gli esteri fraudar della meritata lode l'incomparabile Cujacio. Egli fu il primo, che rifiutando gli altri come barbara questa parte della nostra giurisprudenza, l'accolse e le apparecchiò una abitazione più elegante, e quando prima tutta squallida ed incolta andava, egli coll'aiuto de' libri più rari, e degli Scrittori di que' tempi, le diede altra più nobile ed elegante apparenza; tanto che gli altri Eruditi, che prima come barbara la discacciarono, s'invogliarono dal suo esempio ad impiegarvi ancora i loro talenti, come fecero Duareno, Ottomano, Vultejo ed altri nobili ingegni; ond'è che oggi la vediamo esposta ed illustrata non meno dagli uni, che dagli altri Professori.

Cujacio accrebbe in prima i libri feudali co' frammenti e capitoli, che furono prima restituiti da Ardizone e da Alvarotto, e gli divise in cinque, in quella maniera che si è detto di sopra. Prima di lui Antonio Mincuccio di Prato vecchio, Giureconsulto bolognese, per comandamento di Sigismondo Imperadore intorno l'anno 1436 avea disposto questi libri in altra forma; ed avendogli divisi in sei, gli offerì all'Università di Bologna, perchè proccurasse da Sigismondo la conferma di questa sua Raccolta; ma non costa, che l'Imperadore l'avesse loro data; onde non essendo stata da tutti ricevuta, richiesero i Bolognesi di nuovo la conferma dall'Imperador Federico III, il quale loro la diede; onde avvenne, che questi libri nell'Accademia di Bologna pubblicamente si leggessero, ma non acquistarono giammai autorità pubblica; la qual Raccolta fu da poi data alla luce da Giovanni Schiltero[122]. Un'altra tutta nuova ne fece Cujacio, il quale non solo con somma diligenza diegli altro miglior ordine e ridusse que' libri alla vera lezione; ma anche con pellegrina erudizione gli commentò, spiegando il vero sentimento di quelli. E sopra tutto accrebbe di molte Costituzioni imperiali il quinto libro, le quali da Ugolino furono tralasciate, dandogli miglior ordine e disposizione.

§. III. Costituzioni imperiali attenenti a' Feudi e legge di Federico I.

Il primo che promulgasse leggi riguardanti la successione feudale, fu, come più volle si è detto, Corrado il Salico. Errico IV ne stabilì dell'altre; sieguono in terzo luogo quelle di Lotario III ma sopra gli altri Imperadori niuno ne stabilì tante, quante Federico Barbarossa; e colle Costituzioni di questo Imperadore Cujacio termina il libro; onde se bene nelle vulgate edizioni se ne leggono anche di Federico II, dovrebbero quelle togliersi; poichè di Federico II come Imperadore non abbiamo Costituzioni attenenti a' Feudi; ne abbiamo sì bene moltissime nelle Costituzioni del Regno, ma queste non han che farvi, non essendo Augustali, ma furono da lui stabilite come Re di Sicilia, e solo per questi suoi Regni ereditarj non per altri. Quelle Costituzioni di Federico II che si leggono nella fine del libro secondo de' Feudi, secondo l'antica compilazione, sotto il titolo de Statutis, et Consuetudinibus circa libertatem Ecclesiae editis, etc. non han niente che fare co' Feudi; onde a torto furono quivi aggiunte, e per questa cagione dice Cujacio[123] non averle egli unite coll'altre feudali, come affatto impertinenti; siccome per l'istessa cagione le due altre di Errico VII poste sotto il titolo di Estravaganti, come non appartenenti a' Feudi, non meritano quel luogo.

Di questi Imperadori niuno quanto Federico I promulgò tante Costituzioni feudali, del quale otto se ne leggono.

La prima è sotto il titolo de Feudis non alienandis, ove tre o quattro cagioni si propongono, per le quali si perde il Feudo, proibendosi con maggior rigore di quello avea stabilito Lotario, le alienazioni dei Feudi. La seconda sotto il titolo, de Jure Fisci, ovvero de Regalibus, ristabilisce in Italia le regalie, le quali per disusanza andavano mancando, di che abbiam parlato nel libro precedente. La terza, sotto il titolo de pace tenenda, appartiene alla pubblica pace di Germania, onde da' Germani volgarmente s'appella Fried-brief, cioè Breve di pace; e fu promulgata in Ratisbona dopo sedate le intestine guerre tra' Principi di Germania, i quali lungamente aveano infra di lor guerreggiato per lo Ducato di Sassonia e di Baviera tolto da Corrado Imperadore ad Errico il Superbo, e poich'in essa alcune cose attenenti a' Feudi ed a' Baroni, ed alla pubblica pace si stabiliscono, perciò tra le Costituzioni feudali di questo Principe fu annoverata. La quarta, sotto il titolo de incendiariis, et pacis violatoribus, che Cujacio prese dall'Abate Uspergense, parimente appartiene alla pubblica pace di Germania, ed alcune cose de' Feudi dispone; oltre che anche se de' Feudi non parlasse, i nostri maggiori, come ben osserva Cujacio, han tenuto costume di congiungere co' Feudi tutte quelle Costituzioni, che trattavano della pace pubblica, per motivo, che quella non mai potrà aversi, se non dalla fede e costanza de' vassalli. La quinta sotto il titolo de pace componenda et retinenda inter subjectos, appartiene alla pubblica pace d'Italia, e fu stabilita in Roncaglia co' Milanesi nella prima guerra, che ebbe Federico co' medesimi, della quale abbiam parlato nel precedente libro. La sesta sotto il titolo de pace Constantiae, appartiene anch'ella alla pace d'Italia. La precedente fu promulgata in Roncaglia, questa nell'anno 1183 in Costanza: poichè Federico già stanco delle tante guerre avute co' Lombardi, volle intimare a tutti una Dieta in Costanza per poter quivi componere questi affari. Vi intervennero molti Principi e Baroni; ed i Deputati delle città di Lombardia, de' quali in detta Costituzione si legge un ben lungo catalogo. Furono in essa accordati molti articoli e stabilite le condizioni delle città di Lombardia intorno a' servizj, che devono prestare all'Imperadore, oltre a' quali non potessero esser gravati di vantaggio: concedè Federico per questa Costituzione alcune regalie alle città suddette ed alcune altre egli si ritenne, massimamente Fodrum et investituram Consulum, et Vassallorum, ed aggraziò Opizo Marchese di cognome Malaspina.

Sieguono per ultimo dell'istesso Imperadore due Costituzioni de Jure protimiseos, il qual diritto al sentir di Cujacio (che che ne dica il nostro Reggente Marinis[124]) competendo non meno agli agnati, che a' padroni de' Feudi; perciò egli volle anche inserirle nel quinto libro de' Feudi; alle quali parimente aggiunse una Novella greca dell'Imperador d'Oriente Romano Lecapeno, che tratta del medesimo diritto, donde Federico prese ciò che si vede stabilito nella prima sua Costituzione attenente al Jus protimiseos. Nel che non possiamo tralasciar di notare, che questa Costituzione Sancimus, de Jure protimiseos, dai nostri Dottori con gravissimo errore è creduta, che fosse Costituzione di Federico II, e sopra tal supposizione disputano, se abbia a reputarsi come sua Costituzione Augustale, ovvero come una delle Costituzioni del nostro Regno, stabilita solo per li Regni di Sicilia e di Puglia; ed alcuni sostengono, che come tale abbia forza di legge nel nostro Regno. E l'errore è nato, perchè la veggono unita insieme coll'altre Costituzioni e Capitoli del nostro Regno[125]; ed anche perchè han veduto, che il nostro Matteo d'Afflitto, che commentò le nostre Costituzioni, fece anche sopra la detta Costituzione un particolar Commento, tratto nella sua maggior parte da un altro non impresso, che ne fece prima di lui Antonio Caputo di Molfetta, dal quale, come dice Giovan-Antonio de Nigris[126], soppresso il nome, Afflitto prese tanto, sì che ne distese quel suo trattato; onde vedendola commentata da' nostri antichi Scrittori, la riputarono come una Costituzione del Regno nostro. L'errore è gravissimo ed indegno di scusa; onde non possiamo non maravigliarci esservi incorso anche il Cardinal di Luca[127], il quale da questa credenza, che tal Costituzione fosse di Federico II, fa nascere mille inutili quistioni, le quali cadono per se stesse, come appoggiate sopra un falso fondamento; poichè non Federico II, ma Federico I la promulgò, il quale niuna autorità avea di far leggi ne' Reami di Sicilia e di Puglia; onde non poteva obbligar con quella i sudditi di Guglielmo ad accettarla. Acquistò ella sì bene da poi presso di noi forza di legge, non già per autorità del Legislatore, ma per l'uso e consuetudine dei Popoli, i quali dopo lungo corso di tempo la ricevettero, non altrimente che fu fatto delle istesse Pandette, e degli altri libri di Giustiniano, e di questi libri ancora de' Feudi; ond'è, che oggi abbia tutto il suo vigore nel Regno, ma non già nella città di Napoli, ove intorno a ciò si vive con particolare e propria Consuetudine. Le altre leggi di Federico I, così le Militari, stabilite nel 1158 in Brescia nell'Assemblea de' Principi dell'Imperio, come le Civili; non appartenendo punto a' Feudi, nè a noi, volentieri tralasciamo, potendo ciascuno osservarle presso Goldasto[128], che le raccolse tutte ne' suoi volumi.

FINE DEL LIBRO DECIMOTERZO.

STORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI