Furono ben presso di noi conosciuti, ma non già acquistarono allora autorità alcuna di legge. Nemmeno l'acquistarono quando Federico II suo figliuolo promulgò le sue Costituzioni fatte compilare da Pietro delle Vigne; nè quando, ad esempio dell'altre città d'Italia, avendo ristabilita in Napoli l'Università degli studj, introdusse, che nelle nostre Scuole si leggessero le Pandette, e gli altri libri di Giustiniano; poichè non è vera la costante opinione de' nostri Autori, che questi libri da Federico II acquistassero forza ed autorità, e che questi fosse il primo Imperadore che gli approvasse, mandando il libro in Bologna a' Professori di legge di quella città affinchè ivi pubblicamente nelle Scuole si leggesse, e ch'egli fosse stato l'Autore, per comandamento datone ad Ugolino, della decima Collazione, nel che vaglionsi della testimonianza d'Odofredo[109].

A torto i nostri Scrittori ciò imputano ad Odofredo, il quale non mai scrisse, che Federico mandasse il libro de' Feudi in Bologna; e qual bisogno vi era mandar questo libro in Bologna, quando in questa città da molti anni era conosciuto, e non pur letto da' Bolognesi, ma anche molto prima vi avea scritte le sue glose Bulgaro, che per più anni professò legge in Bologna sin ne' tempi di Federico I, da chi anche fu fatto Prefetto di quella città? Quando parimente era notissimo in tutte l'altre città di Lombardia, come in quelle nato, e molti Scrittori d'Italia più antichi di Federico II aveano già cominciato a farvi le glose, come oltre a Bulgaro, fece Pilco, ed altri rapportati da Arturo[110], e notati anche dal nostro Andrea d'Isernia[111].

Odofredo nel luogo additato non scrisse altro, se non che Federico II mandò a' Dottori bolognesi, non già il libro de' Feudi, ma le Costituzioni sue, e di quelli Imperadori d'Occidente, che furono dopo Giustiniano, affinchè siccome Irnerio dalle Novelle avea inserito nel Codice ciò, che parvegli essersi per quelle di nuovo aggiunto o corretto: così essi anche facessero di quelle Costituzioni, e l'aggiungessero al Codice, non già al libro de' Feudi, sotto que' titoli, che pareva loro convenire; siccome in fatti ragunati a S. Petronio da quelle Costituzioni estrassero molte cose, che aggiunsero, e adattarono alle leggi del Codice sotto i titoli convenienti; e quindi è che nel Codice, oltre all'Autentiche d'Irnerio, si leggano ancora l'Auth. cassa, et irrita, C. de Sacr. Eccl. presa dalla Costituzione dell'istesso Federico de Statut. et Consuet. L'Auth. Sacramenta puberum, C. si adver. vendit. cavata dalla Costituzione di Federico I de pace tenenda. L'Auth. habita, C. ne filius pro patre, presa da un'altra Costituzione del medesimo Federico I de privil. bonor. art. ed alcune altre[112]. E questa fu l'incumbenza data da Federico ai Professori di Bologna e non altra. Ma soggiunge Odofredo, che da poi Ugolino, uno di que' Professori, di suo capriccio al corpo delle Novelle di Giustiniano, già diviso in nove collazioni, onde veniva chiamato la nona Collazione, aggiunse il libro feudale, e raccolte insieme tutte quelle Costituzioni degli Imperadori, che s'appartenevano a' Feudi, l'inserì in quel libro, secondo l'ordine che oggi abbiamo, e che i nostri antichi chiamarono per ciò, sin da' tempi d'Odofredo, decima Collazione, il qual parimente testifica, che ai suoi tempi pochi erano coloro, che aveano quelle Costituzioni così ordinate, come le avea disposte Ugolino.

Così mal credono i nostri, che Federico II avesse data autorità e forza di legge al libro de' Feudi, e che sino da' suoi tempi avesse acquistato tal vigore nel nostro Regno e negli altri Reami: comunemente tutti i più eruditi Scrittori han dimostrato, che non fosse stato quello ricevuto per qualche Costituzione di Federico, o di qualche altro Principe: ma che non altrimenti che avvenne de' libri di Giustiniano, tutta la forza l'avesse molti anni da poi acquistata per l'uso e consuetudine de' Popoli, e per connivenza de' Principi, i quali permisero che nell'Accademie pubblicamente s'insegnasse, da' loro Giureconsulti con Commentarj s'illustrasse e ne' loro Tribunali per le controversie forensi s'allegasse; come ben provò Molineo[113], riputato il Papiniano della Francia, il qual però a torto riprende Odofredo, quasi ch'egli avesse data occasione agli altri d'errare, quando questo Autore mai disse, che Federico avesse data forza di legge a quel libro, nè che quella compilazione d'Ugolino si fosse fatta per suo ordine: siccome ancora a torto riprende Bartolo[114], quasi ch'egli fosse stato il primo, che quella raccolta di Ugolino avesse appellata decima Collazione. Questo nome è pur troppo antico e più di cento anni prima di Bartolo così era dal comun uso chiamata, come lo testifica il medesimo Odofredo, e la chiamarono tutti gli altri Scrittori prima di Bartolo.

Nè perchè fosse appellata decima Collazione, ed in progresso di tempo per l'uso e consuetudine dei Popoli avesse cominciato ad acquistare qualche vigore negli dominj de' Principi cristiani, era la sua autorità tanta, che potesse abbattere e derogare i propri instituti e le particolari leggi di quelle Nazioni; poichè fu ricevuta ed approvata in quanto non s'opponeva alle proprie leggi e costumi. Così Cujacio attesta del Regno di Francia, che ricevè quelle leggi feudali, delle quali si vale l'Italia, ma in ciò che non ripugnava alle leggi e costumi di quel Regno; non altrimenti che usavano i Romani della legge Rodia, la quale nelle cose nautiche era da essi abbracciata, nisi qua in re juri publico Pop. Rom. adversaretur, come testificò l'Imperador Antonino. E nel nostro Regno più d'ogni altro, ancor che fosse una delle più ampie e preclare parti d'Italia, non si cominciò di questa Collazione ad aver uso, se non da poi, che Federico ebbe promulgate le sue Costituzioni fatte compilare da Pietro delle Vigne, dove furono molte Costituzioni da lui stabilite riguardanti a' Feudi, alla lor successione, ed a tutto ciò che stimò a quelli convenire. Ma non ricevè, nè approvò ciò che in quella veniva compreso, se non quanto non ripugnasse alle Costituzioni, o non fosse stato per quelle provveduto, ma omesso; in maniera, che presso di noi fu prima l'autorità delle Costituzioni, e da poi quella de' libri de' Feudi, non altrimenti che prima fu l'autorità delle leggi longobarde, che quella de' libri di Giustiniano; anzi osserviamo che dopo pubblicate le Costituzioni nell'anno 1231 vi fu tra' nostri Giureconsulti gran litigio nella Gran Corte, se questi libri feudali, anche in quelle cose, che non ripugnavano alle nostre Costituzioni, avessero presso noi forza di legge, siccome lungamente disputò la glosa[115]: donde si raccoglie, che anche a questi tempi era dubbio, se questi libri aveano acquistata forza di legge, e se ciò era incerto, per quest'istesso, non potevan riputarsi di tanta autorità, che avessero uguagliata quella delle leggi. E se Roffredo[116] nostro Beneventano, che fiorì in questi medesimi tempi di Federico II parlando di queste Consuetudini feudali, disse, servari in Regno Apuliae, non fu per altro, se non perchè egli portava quest'opinione opposta agli altri Periti del Regno, che sostenevano il contrario; oltre che non si niega, che in questi tempi si fossero osservate, non già per autorità di legge, ma di ragione e per quanto non si opponevano e non erano contrarie alle nostre Costituzioni.

Ma siccome ciò è vero, così anche è verissimo, che dopo Federico ne' tempi degli altri Re suoi successori e degli Angioini più d'ogni altro, non si fosse più di ciò disputato, essendo chiaro, che avessero acquistata da poi nel nostro Regno tutta la lor forza ed autorità, in ciò che non s'opponevano alle nostre Costituzioni, siccome l'acquistarono in tutti gli altri dominj de' Principi d'Europa; ed anche i Pontefici romani ne' loro Tribunali ecclesiastici, gli diedero pari autorità e vigore; anzi in decorso di tempo fu lo studio di questa parte di giurisprudenza presso di noi cotanto coltivato, e tenuto in pregio, che i nostri superarono tutti i Giureconsulti dell'altre Nazioni, così d'Italia, come d'oltre i monti; ed oggi giorno questo è particolar vanto del nostro Regno, che in niun'altra parte si sia saputo, e si sappia tanto della dottrina feudale, quanto da' nostri Giureconsulti. Testimonio ben chiaro ne fu il contrasto, ch'ebbe il nostro Andrea d'Isernia con Baldo, il quale chiamato a Napoli dalla Regina Giovanna I a consiglio in concorso d'Isernia, mostrossi così ignaro della materia feudale, che non senza discapito della sua fama, bisognò che nella vecchiaja s'applicasse a questo studio, per ristorare la sua perduta stima[117]. E si vide da poi colla sperienza, che le quistioni più ardue e difficili, che mai avessero potuto insorgere in questa materia, non si siano trattate più sottilmente, e con tanta accuratezza e dottrina, quanto da' nostri Autori. Nè niun'altra Nazione può vantarsi aver avuti tanti Scrittori, intorno a questo soggetto, quanto il Regno di Napoli.

§. II. Autori che illustrarono i libri feudali.

Cominciarono prima ad illustrar questi libri con semplici glose, Bulgaro, Pileo, Ugolino, Corradino, Vincenzo, Goffredo, ed altri[118]: ma poi Giovanni Colombino superò tutti, in guisa che dice Giasone[119], che dopo lui niun altro ebbe ardimento di scriver glose sopra que' libri.

Altri si presero la briga di comporre Somme, e particolari trattati de' Feudi, ed i primi furono Pileo, Giovanni Fasoli, Odofredo, Rolandino, i due Giovanni, Blanasco e Blanco, Goffredo, Giovanni Lettore, Martino Sillimano, Giacomo d'Arena, Giacomo de' Ravanis, Ostiense, Pietro Quessuael e Giacomo Ardizone, seguitati poscia da Zasio, da Rebuffo, da Annettone, da Rosental e da infiniti altri moderni.

Ma tra quelli, che con pieni Commentarj illustrarono questa parte, s'innalzarono sopra tutti i nostri Giureconsulti. È vero che Giacomo di Belviso fu il primo, ma da poi il nostro Andrea d'Isernia oscurò il costui vanto, il quale negli ultimi anni del Regno di Carlo II che morì nel 1309 scrisse sì copiosi Commentari sopra i Feudi, che oscurò quanti mai prima di lui s'eran accinti a quest'impresa. Scrisse ancora, dopo aver professato quaranta sette anni di legge civile, i Commentari sopra i Feudi Baldo da Perugia, e poco da poi Giacomo Alvarotto da Padova, Giacobino di S. Giorgio e Francesco Curzio juniore, ma sopra gli altri surse il nostro Matteo degli Afflitti, il quale oscurò la costoro fama. Scrisse egli i Commentari sopra i Feudi sotto Ferdinando I, allora che con pubblico stipendio ed universale applauso insegnava nella nostra Accademia gl'interi libri feudali co' Commentari d'Isernia, ciò che niuno ardì di farlo nè prima, nè dopo lui; e cominciò a scrivergli nell'anno 1475 com'egli medesimo testifica[120], quando era di trentadue anni: ciò che è stato necessario avvertire per non lasciarci ingannare da Camerario, da cui furono ingannati i nostri Autori, che credette Afflitto avere scritto questi Commentari, quando era già vecchissimo e che perciò non bene avesse penetrato la mente d'Isernia. Taccia per tutti i versi da non comportarsi di quell'insigne Giureconsulto; poichè oltre che gli scrisse nella età sua più verde e florida niente anche vi sarebbe stato che riprendere, se pure gli avesse scritti in età di 80 anni, nella quale morì. Egli trapassò nell'anno 1523 e fu sepolto in Napoli nella Chiesa di Monte Vergine, ove ancora s'addita il suo sepolcro, nel qual ancora si legge, che ancorchè carco d'anni, fu però in età senile cotanto vigoroso di mente che potè sostenere tanti studj insino all'ultima vecchiaja. Ciocchè i suoi domestici, che ebbero la cura d'ergergli quel sepolcro, vollero fare scolpire in quel marmo, per manifestare essere stato tutto livore de' suoi nemici, i quali dando a sentire al Re cattolico, che in quella età decrepita sentisse dello scemo, fecero sì che il Re lo privasse della dignità di Consigliero di S. Chiara, della quale era adorno, e morisse senza toga; ond'è, che nel suo testamento non si vegga nominato Consigliero, ma semplice Dottore. E quanto sopra gli altri s'innalzasse in commentando i Feudi, non è da tralasciarsi il giudicio che ne diede il nostro incomparabile Francesco d'Andrea[121], il quale non ebbe difficoltà di dire, che fra tutti coloro, che prima e da poi scrissero i Commentari sopra i Feudi, pochi sono coloro, che potranno con lui compararsi, ma niuno che a lui si possa preporre.