Ma quello che sopra ogni altro rendè il Ponteficato sublime, si fu perchè non accadeva contesa fra' Principi d'Europa, nè controversia d'ampj Stati e di grandi preminenze, che non si ricorreva a Roma, con sottoporsi i litiganti alla decisione del Pontefice, di che ne possono essere ben chiari documenti le tante epistole, e le tante decretali d'Innocenzio III. I Re di Inghilterra, que' di Francia e di Spagna rispettavano quella Sede con profondo ossequio: ed i nostri Re normanni sopra tutti gli altri erano loro ossequiosissimi. Gli affari più grandi de' loro Stati si maneggiavano da' Prelati. Si è veduto che ne' Reami di Puglia e di Sicilia, gli Arcivescovi di Palermo, di Salerno, di Messina, di Catania, e tante altre persone ecclesiastiche trattavano i maggiori, e più rilevanti interessi della Corona. L'ambascerie più cospicue ad essi erano appoggiate; e la Casa regale si reggeva da loro. Essi erano del Consiglio regale, e nelle deliberazioni più serie e gravi si ricercavano i loro pareri.

Le maggiori loro occupazioni non erano perciò più per lo governo spirituale delle loro Chiese, ma tutti i loro pensieri erano negli affari di Stato, ed indirizzati ad ingrandire le loro Chiese di giurisdizione, di prerogative e d'onori, e sopra tutto di beni temporali.

Crebbe perciò, per lo favore de' Principi, la loro conoscenza nelle cause; poich'essendo i Vescovi per lo più assunti per Consiglieri del Re, fu cagione di accrescere in immenso l'autorità del Foro episcopale; ed abbiam noi veduto, che l'Arcivescovo di Palermo ottenne dal Re Guglielmo di potere i Giudici ecclesiastici conoscere del delitto d'adulterio e l'Imperadrice Costanza, Regina di Sicilia, drizzò un editto ai Conti, Giustizieri, Baroni, Camerarj ed a' Baglivi della diocesi del Vescovo di Penne, nel quale espressamente proibisce loro di procedere ne' delitti d'adulterio, ma che lascino procedere in quelli la Giustizia ecclesiastica; e quando accadesse che negli adulterii, si fosse usata violenza, il Giudice ecclesiastico conoscerà dell'adulterio, ed il Magistrato secolare della violenza, siccome si legge nell'editto dato in Palermo l'anno 1197, e rapportato dall'Ughello nella sua Italia sacra[176]. A questo s'aggiunse, che gli Ecclesiastici, come quelli che meglio de' laici s'intendevano di lettere, erano riputati migliori, e più sufficienti ad amministrar giustizia, onde con facilità s'inducevano ad avergli per Giudici, e di vantaggio, non potendo la Chiesa condennare a pena di sangue, nè anche all'ammenda, ciascuno, per essere più dolcemente trattato, non solo non sfuggiva, ma desiderava sottoporsi al giudicio di quella. Ma sopra ogni altro si accrebbe la loro conoscenza, perchè i Re e i Signori temporali, ed i loro Giudici non badavan molto allora a mantenere la lor giurisdizione nelle cause, le quali non erano lucrative, e di gran rendita per essi, com'è oggi, ma più tosto eran loro di peso, perchè le loro cariche erano esercitate gratuitamente, e senza poter dalle Parti esigere emolumento alcuno. Ed oltre a ciò quando s'entrava in contenzione di giurisdizione con gli Ecclesiastici, le scomuniche fulminavano, di che eravi presso di noi vestigio, che tutte le domeniche ne' sermoni delle Messe parrocchiali si scomunicavano coloro, che impedivano la giurisdizione della Chiesa.

Questo accrescimento dell'autorità del Foro episcopale, e l'applicazione de' Vescovi in cose maggiori e più rilevanti, fece che quando prima per ufficio caritatevole erano essi impiegati per via d'amicabile composizione a decidere i piati tra' Fedeli, e vennero poi ad acquistare per privilegio de' Principi la giurisdizione, esercitando da se stessi la giustizia a' litiganti: finalmente se n'esentarono in tutto, e cominciarono a crear Ufficiali per amministrarla; onde eressero Tribunali con particolari Giudici, ed in decorso di tempo a crear anch'essi Notaj, che avessero il pensiero, e la cura degli atti e de' processi. Quindi sgravandosi ancora del peso d'insegnare i misterj della nostra fede, stabilirono Professori di teologia per insegnare nelle Chiese cattedrali la teologia, e tenendo a vile gli esercizj delle cose sacre, tutta la loro applicazione era nelle cose del secolo, e negli affari politici e di Stato. Da ciò nacque, che bisognò provvedere il Foro episcopale d'un nuovo Corpo di leggi ecclesiastiche, onde surse il decreto di Graziano, per istabilir meglio la giustizia ecclesiastica, e la grandezza Pontificia.

§. I. Nuove collezioni de' canoni, e del decreto di Graziano.

Le raccolte, che si fecero nel precedente secolo, furono delle prime dove i canoni si videro distribuiti per via di materie; ma quasi tutte furon contaminate dalle varie cose suppositizie d'Isidoro, che in quelle furono inserite. Burcardo Vescovo di Vormes ne distese una divisa in venti libri, che intitolò Magnum Canonum Volumen[177]. Ad Anselmo Vescovo di Lucca se ne attribuisce un'altra; ma quantunque porti il suo nome, si vede altri esserne stato l'Autore, poichè vi sono racchiusi alcuni decreti d'Urbano II, e d'altri Pontefici suoi successori, li quali vissero dopo Anselmo[178]. Ve n'è un'altra di Adiodato Cardinale del titolo di S. Eudossia fatta intorno l'anno 1087 per comandamento di Vittore III.[179] L'altra del Prete Gregorio, intitolata Policarpus; siccome quella di Bernardo di Pavia, che s'intitola Populetum, non han mai veduta la luce del Mondo, ma manuscritte si conservano nella Biblioteca Vaticana[180]. Ma quella che compilò Ivone di Sciartres nel fine del precedente secolo, oscurò tutte l'altre. Egli la divise in diciassette parti, e l'intitolò Decretum. Dell'altra intitolata Pannomia ovvero Panormia attribuita al medesimo Ivone, sono alcuni, che ne fanno autore Ugone catalano[181]. Queste Collezioni erano a quei tempi le più rinomate, e delle quali valevansi le nostre Chiese, insino che surgesse quella cotanto famosa di Graziano, che tolse lo splendore a tutte l'altre, e che ricevuta con applauso da' Canonisti, meritò d'essere insegnata nelle pubbliche Scuole, ed in poco tempo ebbe tanti Commentatori, che fu riputata la principal parte della ragion canonica.

Graziano fu un Monaco dell'Ordine di S. Benedetto, il quale nel Ponteficato d'Alessandro III insegnò teologia in Bologna. E' nacque in Chiusi città della Toscana, e fu fama che fosse procreato d'adulterio insieme con Pietro Lombardo chiamato il Maestro delle sentenze, e con Pietro Comestore Scrittore dell'Istoria Scolastica, creduti suoi fratelli; narrasi ancora, che la loro comune madre non potè mai ridursi ad aver pentimento degli adulterj commessi quando gli generò, dicendo esserne ben paga, per aver dato al Mondo tre preclari e grandi uomini; e corretta dal suo Confessore, non potè ridurla, imponendole alla fine, che almeno si pentisse di questo suo non potersi pentire. Ma Guido Pancirolo[182] rifiutò come favole questi racconti, massimamente, perchè non fu una la patria di coloro, essendo Graziano di Chiusi, Pietro Lombardo di Novara, e 'l Comestore fu Franzese.

Compilò egli questa Raccolta in Bologna nel monastero di S. Felice intorno l'anno 1151 nel Ponteficato d'Eugenio III[183], e l'intitolò Concordia discordantium Canonum. La divise in tre parti. La prima contiene i principj, e ciò che riguarda il diritto canonico in generale, ed i diritti e ragioni delle persone ecclesiastiche, sotto il titolo di Distinzioni. La seconda, la decisione di diversi casi particolari, coll'occasione de' quali si risolvono molte quistioni; ed è intitolata le Cause. La terza ha per titolo della Consecrazione perchè riguarda quanto appartiene al ministerio ecclesiastico, a' sacramenti, a' riti, alle ordinazioni, e consecrazioni. La presentò egli a Papa Eugenio, ma non costa, che ne avesse da costui ottenuta conferma alcuna: ma non perciò che da' Pontefici non si fosse con pubblica legge approvata, rimase ella senza autorità e vigore. Fu ricevuta con tanto applauso, che gl'istessi romani Pontefici se ne valsero, e tacitamente per innalzare la loro autorità, ed abbassare quella dell'Imperadore e degli altri Principi la promossero; quindi sotto Federico Barbarossa sursero i Decretisti di fazione Guelfa, i quali difendendo le ragioni del Papa, si opponevano a' Ghibellini[184]. Ed ancor che quest'opera contenesse infiniti errori, fosse fatta senz'ordine, ed in una somma confusione, in guisa che fu d'uopo poi emendarla, nè bastò l'industria e la diligenza di tanti insigni Professori per poterla affatto pulire[185], con tutto ciò acquistò tanta autorità, che tirò a se tutti i Letterati, i maggiori Teologi di que' tempi ad impiegarvi i loro talenti in farvi glosse e commenti; e nel Foro ebbe gran peso la sua autorità nelle decisioni delle cause; tanto che Graziano era comunemente appellato il Maestro; e nell'Accademie il suo Decreto era pubblicamente insegnato, e coloro, che l'insegnavano erano decorati col titolo di Dottore, prendendo tal dignità per mezzo d'una bacchetta, onde si dissero Baccellieri[186]. Accrebbe ancora la sua autorità la fama dell'Accademia di Bologna, la quale in que' tempi sopra tutte l'Accademie d'Italia e di Francia teneva il vanto; ed il gran numero de' Glossatori.

I primi furono Lorenzo da Crema, Vincenzo Castiglione di Milano gran Canonista, ed Ugone da Vercelli. Seguitarono le costoro vestigia Tancredi da Corneto Arcidiacono di Bologna, il quale intorno l'anno 1220 vi fece le chiose; Sinibaldo Fieschi, il quale innalzato al Ponteficato fu detto Innocenzio IV e Giovanni Semeca detto il Teutonico. Costui reformò tutte le chiose prima fatte ed aggiungendo le sue, fece al Decreto, ciò che Accursio fece alle Pandette[187]. Sursero da poi infiniti altri Glossatori, Bernardo Bottone, Goffredo, Egidio da Bologna ed altri; fra' quali s'estolse Bartolomeo da Brescia discepolo di Vincenzo Castiglione, il quale intorno l'anno 1256 aggiunse le sue chiose a quelle di Giovanni Teutonico, le corresse, le riformò ed in gran parte le mutò. Quando Gregorio XIII ordinò l'emendazione del decreto di Graziano, i romani Espurgatori ebbero molto che fare, non solo in pulendo il corpo del decreto, ma anche per espurgarlo dagli infiniti spropositi ed assurdi, che questi Canonisti Glossatori v'aveano aggiunti; tanto che surse quel proverbio: Magnus Canonista, magnus Asinista[188].

Si credette a questi tempi, che il Decreto di Graziano bastasse per innalzare l'autorità pontificia al sommo dove potesse ascendere; ma in decorso di tempo, mutate le cose, questa compilazione non fu riputata sufficiente; onde al Decreto successe il Decretale, che poi anche non ha soddisfatto: ma secondo, che di tempo in tempo li Pontefici si sono andati avanzando in autorità, si sono formate nuove regole, onde ad emulazione del Corpo delle leggi civili, perchè si vedesse come, ed in qual maniera dentro un Imperio potesse fondarsene un altro, alle Pandette opposero il Decreto: al Codice, il Decretale: alle Novelle, il Sesto, le Clementine, e le Estravaganti; e perchè niente mancasse, Paolo IV comandò a Gio. Paolo Lancellotto che ad imitazione delle Istituzioni di Giustiniano compilasse anche le Istituzioni Canoniche, come fu fatto.