Collocata adunque da' Re angioini in Napoli la lor Sede regia, cominciò presso noi la prima volta a sentirsi il Maestro della Cappella del Re, e ne' suoi principii insino al Regno di Ladislao fu chiamato Magister Regiae Cappellae, ovvero Magister Sacratae Cappellae, e sovente Protocappellanus[563], per essere egli il Capo di tutti li Cappellani minori del Re, non altrimenti, che presso i Greci il primo Prete del Clero Palatino chiamavasi Protopapa del Palazzo, di cui si ritrova spessa commemorazione presso Codino, Zonara, Cedreno e nelle Notizie dell'Imperio; al medesimo s'appoggiava la principal cura della celebrazione delle funzioni e solennità nella Cappella del Palazzo imperiale, dove presedeva agli uffici ecclesiastici, del che fu ricordevole anche Tommasino nel suo trattato de' Beneficii[564].

Il Maestro adunque della Cappella reale di Napoli avea la principal cura dell'Oratorio del Re, e presedeva a tutti i Cherici del Palazzo reale; ed a' tempi di Carlo II leggiamo essere stato suo Cappellano regio Pietro, il qual intervenne all'assoluzione del giuramento, che Papa Bonifacio VIII diede a Lionora terzagenita di Carlo II per isciorla dagli sponsali, che avea contratti con Filippo Signor di Tussiaco, e Ammiraglio a tempo di Carlo I[565]: e regnando il Re Roberto si legge, che fosse suo Cappellano Regio Landulfo di Regina Dottore e Canonico napoletano[566]. E sin da questi tempi, non già nel Regno d'Alfonso I, come contro l'opinione del Freccia fu notato nel libro XI di quest'istoria, fu escluso il G. Cancelliere d'esercitar giurisdizione sopra i Cherici del Palazzo reale, sopra i Cappellani regj, e tutta passò nella persona del Cappellano Maggiore, come Prete del Clero Palatino.

Crebbe molto più la sua autorità nel Regno di Carlo II, poichè essendosi per antichissimo costume introdotto, che i Principi potessero avere Cappelle regie, non pure nella città metropoli, dove facevano residenza, ma in alcune altre, dove solevano ancor essi in alcun tempo dimorare, e dichiarar essi per tali alcune Chiese, ove aveano maggior divozione, e che per ciò erano state delle loro rendite profusamente dotate; siccome presso di noi n'abbiamo memoria fin da' tempi del Conte Ruggiero, il quale nell'anno 1094 fra l'altre cose che donò a S. Brunone, fu la Chiesa di Santa Maria di Arsafia, sua Cappella, che teneva in Calabria esente dalla giurisdizione dell'Ordinario: la carta della qual donazione vien rapportata dal Tassoni[567], ove si legge ancora Folcone suo Cappellano; quindi multiplicandosi nel nostro Regno le Cappelle regie, venne in conseguenza ad accrescersi l'autorità del Cappellano regio. La chiesa di S. Niccolò di Bari fu dichiarata Cappella regia; e perciò il Priore ed il Capitolo siccome eran esenti dall'Ordinario, così erano subordinati al Cappellano maggiore del Re. La chiesa d'Altamura fu dichiarata ancora Cappella regia, e quindi l'Arciprete di quella co' suoi Preti, come Cappellani regj pretendevan independenza dal Vescovo di Gravina, e non riconoscer altri, che il Cappellano Maggiore del Re[568]. Tante altre Chiese di regia collazione, dichiarate Cappelle regali, delle quali si è favellato nel precedente Capitolo, parimente pretendendo esenzione da' loro Ordinarii, non riconoscevan altri, che il Cappellano Maggiore per superiore.

Furono da poi riputate anche Cappelle regie quelle, ch'erano costrutte dentro i regj castelli: per la qual cosa multiplicandosi nel Regno il di lor numero, vennero a multiplicarsi i regj Cappellani. Multiplicaronsi ancora per un'altra cagione, perchè avendo i nostri Principi ottenuto da' Sommi Pontefici molti privilegi ed esenzioni a' medesimi, come di non essere obbligati a residenza, ancorchè tenessero beneficii curati, di non dover soggiacere al pagamento delle decime, che i Pontefici imponevano sopra gli Ecclesiastici ed altri consimili[569]: ogn'uno proccurava farsi dichiarare dal Re per suo Cappellano; poichè s'era introdotto costume, che anche a coloro, che attualmente non servissero nella Cappella regia, e fossero lontani, solevansi spedire da' Re lettere, per le quali gli dichiaravan suoi Cappellani regj: le quali ottenute da varie persone portavan loro non picciol giovamento, perchè nelle congiunture d'imposizione di decime sopra gli Ecclesiastici, i Cappellani ricorrevano al Re, acciocchè essi non fossero compresi, e ne ottenevano provvisioni, siccome molte se ne leggono nel secondo volume de' M. S. giurisdizionali del Chioccarelli; e fra l'altre una spedita ad istanza dell'Arcivescovo d'Otranto, il quale supplicava il Re, che per essere uno degli antichi Cappellani della regia Cappella, e che quando era stato in Napoli avea sempre servito in essa, non dovesse soggiacere al pagamento delle decime. Tanto che i Pontefici romani avveduti dell'abuso fecero più Bolle, prescrivendo, che solamente coloro dovessero godere de' privilegi ed esenzioni concedute a' Cappellani regj, li quali attualmente servissero nella Cappella regia, le quali però come troppo restrittive, come fra l'altre furon quelle di Lione X e di Clemente VIII, non furono ricevute senza dibattimento e dichiarazioni. Quindi crescendo l'autorità del Cappellan Maggiore sopra tutti i castelli del Regno, e le Chiese dichiarate Cappelle regie, nacquero quelle tante contese giurisdizionali tra il medesimo coll'Arcivescovo di Napoli, col Vescovo di Cotrone e con tanti altri, delle quali è ripieno il secondo volume de' M. S. giurisdizionali del Chioccarelli.

Nel tempo de' Re Austriaci fu accresciuta la sua autorità, per essergli stata commessa la cura e la presidenza de' Regj Studii, e trasfusa a lui parte di quella giurisdizione, che prima sopra gli scolari teneva il loro Giustiziere; e sovente dal Collateral Consiglio se gli commettevano le cause riguardanti il turbamento e le violenze inferite dagli Ecclesiastici a' Laici, in vigor de' Capitoli del Regno; e se gli diede ancora giurisdizione sopra i Musici della Cappella regia[570], siccome favellando del Regno di que' Principi, ci tornerà occasione di più diffusamente ragionare.

CAPITOLO VII. Delle Consuetudini della città di Napoli e di Bari, e d'alcune altre città del Regno.

Fra gli altri beneficii finora noverati, onde al Re Carlo II piacque di favorire ed innalzar cotanto questa città, non inferiore deve riputarsi quello della compilazione delle nostre Consuetudini. Prima che quelle si fossero ridotte in iscritto, li cittadini erano in continue liti e discordie, per cagion dell'incertezza delle medesime: ciascuno allegava per se la Consuetudine, e per provarla produceva i suoi testimonii, e secondo quelle pruove era deciso il litigio. Occorreva in caso simile, che commettendosi la pruova al detto de' testimonii, in un altro giudicio si pruovava il contrario, e contraria perciò ne seguiva la determinazione; onde avveniva, che sempre stassero incerti, dubbii ed in perpetui litigii e contese. Per togliere disordine sì grave Carlo II pensò di darvi rimedio.

Avea egli un esempio assai recente di ciò, che ai tempi del Re Carlo suo padre si fece nella città di Bari, e di quel che ivi avea fatto prima di lui il famoso Ruggiero I Re di Sicilia. Pure in quella città, che stata lungamente sotto la dominazione de' Longobardi, si reggeva colle loro leggi, eransi tratto tratto stabilite particolari Consuetudini conformi per lo più alle leggi longobarde. I Baresi perchè non inciampassero in quella confusione, nella quale si vedea ora Napoli, le fecero ridurre in iscritto, e presa la lor città da Ruggiero, le presentarono al medesimo, il quale (come si legge nel proemio di quelle) et laudavit et servavit illaesas: imo potius suo inclyto favore firmavit, et eis perlectis, demum robur suae constitutionis indulsit[571]. Ma ne' tempi di Carlo I ebbero più felice successo, perchè trovarono due celebri Giureconsulti baresi, che in un picciol volume con la maggior brevità ed eleganza, che comportava quel secolo, le restrinsero, e con istile certamente non insulso le tramandarono ai posteri: ed è quel volume, che oggi corre per le mani d'ognuno; il qual avrebbe meritato altro più culto Scrittore, non Vincenzo Massila, che ignaro delle leggi longobarde, donde trassero la loro origine, con istile assai goffo e pieno di puerilità nell'anno 1550 commentolle.

Que' due Giureconsulti, che in quella guisa, che ora le vediamo, le compilarono, furono il Giudice Andrea di Bari, ed il famoso Giudice Sparro, o sia Sparano, parimente barese. Fu questi uno de' maggiori Giureconsulti, che fiorisse a' tempi di Carlo I, da questo Principe molto ben veduto, e in sommo pregio avuto; poichè, oltre essere stato prima da lui creato Giustiziere di Terra di Bari, e poi M. Razionale della G. C., dopo la morte di Roberto da Bari fu fatto G. Protonotario del Regno. Ebbe ancora la suprema preminenza ne' Tribunali de' Contadi di Provenza e di Forch'Alquir, ed il titolo di vir nobilis, solito darsi in que' tempi a' Titolati, ed a persone d'esquisita nobiltà: creollo di più Cavaliere, e l'arricchì di molti Feudi.

Il Giudice Andrea in quel libro, che compilò, tenne quell'istesso ordine e metodo, per quanto gli fu permesso, del Codice di Giustiniano, ed in alcuna parte seguitò quello delle Pandette. Comincia perciò dopo un non disprezzevol proemio, ad imitazione di Giustiniano, dal titolo de Sacrosanctis Ecclesiis, ove tratta delle cose attinenti alla cattedral chiesa di Bari e dell'altra di S. Niccolò. Finisce la sua compilazione ad imitazione di Triboniano nelle Pandette col titolo: de Regulis juris, seguitando ancora l'esempio de' Compilatori delle Decretali.