Il Giudice Sparano, che con non minor eleganza aggiunse alla costui compilazione un altro libro, tenne altro metodo. Conoscendo, che quelle Consuetudini in gran parte derivavano dalle leggi longobarde, stimò più a proposito seguitar quell'istesso ordine, che tennero i Compilatori di quelle leggi: e perciò comincia da' delitti, siccome da questi si dà principio al primo libro delle longobarde. Narrasi ancora di questo Giureconsulto, che componesse altre opere, ma due sole sono di lui rimase a' posteri: questa compilazione, ed un libretto, che intitolò: Rosarium virtutum et vitiorum: che fu da poi nell'anno 1571 stampato in Venezia con la giunta dell'Abate Paolo Fusco da Ravello.
Carlo II adunque, avendo innalzata Napoli a tanta sublimità, non permise, che in ciò Bari la superasse. Per ciò non trovandosi le sue Consuetudini ridotte in iscritto, onde derivavano que' disordini accennati di sopra, diede prima incombenza all'Arcivescovo di questa città, e gli prescrisse, che chiamati a se dodici uomini di sperimentata probità, e ben istrutti de' costumi della loro patria, desse principio all'opra. Era allora Arcivescovo di Napoli Filippo Minutolo, quello stesso, che per la sua saviezza e dottrina fugli dal padre destinato per primo Consigliere, quando lo rimise in Napoli per suo Vicario, onde l'opera era degna di lui, da chi poteva sperarsi felice successo[572]. Ordinò nell'istesso tempo, che l'Università di Napoli eleggesse quegli uomini che fossero non meno integri, che informatissimi delle costumanze della loro patria, i quali dovessero ricercare tutte le Consuetudini della città, ma le più vere, le più antiche, le più concordi e le più approvate ne' giudicii: e dopo averle ben esaminate con legittima testimonianza d'uomini probi ed integri, le riducessero in iscritto in un volume: il quale riveduto ed esaminato dall'Arcivescovo, e da queste dodici persone a ciò destinate, lo dovessero presentare a lui, perchè quelle solo dovesse confermare ed approvare con sua Costituzione, e riprovar tutte l'altre: in maniera, che nè in giudicio, nè fuori avessero forza e vigore alcuno.
L'Arcivescovo, e gli uomini a ciò deputati adempirono la loro incombenza, ed in nome di tutti i cittadini presentarono il libro al Re, perchè lo confermasse. Nè a questi tempi erano entrati gli Ecclesiastici in quella pretensione, che fortemente sostennero da poi, d'essere da quelle liberi e sciolti. Carlo lo fece poi rivedere da Bartolommeo di Capua, ch'era allora Protonotario del Regno, il quale levate alcune cose, ed aggiuntene alcun'altre, ed in miglior modo dichiarate, le dettò in quello stile che ora leggiamo. Il che fatto, furono dal Re approvate, e vietato che toltone quelle ch'erano scritte in quel volume, non fosse lecito per l'innanzi ne' giudicii o fuora, allegarne altre: ciocchè accadde nell'anno 1306 morto già l'Arcivescovo Minutolo.
Se vogliamo far paragone tra le Consuetudini di Napoli con quelle di Bari, non vi è dubbio alcuno che i Giudici Andrea e Sparano con maggior eleganza dettarono quelle che i Baresi presentarono al Re Carlo I, che non fece Bartolommeo di Capua di queste, che i Napoletani presentarono a Carlo II. Lo stile di quelle non fu cotanto insulso ed intrigato, come può esser noto a chi leggerà l'une e l'altre: se non vogliamo difendere il Capua con quel che leggesi nel proemio di Carlo, il quale dice, che piacque a quel Giureconsulto di non mutare lo stile, ed i vocaboli proprii del paese, per maggior intelligenza di que' cittadini: In stilo dictaminis eorudem civium, ut magis proprie illarum usualia verba remaneant[573].
Scorgesi eziandio un'altra differenza tra l'une e l'altre; perchè quelle di Bari, per essere state lungamente de' Longobardi, per la maggior parte traggono origine dalle costoro leggi. All'incontro Napoli che non riconobbe mai il dominio de' Longobardi, ma, se si riguardano i suoi principii, fu città greca, o se il dominio che n'ebbero in que' medesimi tempi, che i Longobardi dominarono l'altre province del Regno, fu ella sotto la dominazione de' Greci, e degli ultimi Imperadori d'Oriente: quindi le sue Consuetudini dalle leggi di quella Nazione derivano.
Fu chi credette che chiamando il Re Carlo queste Consuetudini antichissime, fossero reliquie di quelle antiche leggi, colle quali si governava in tempo de' suoi Arconti e Demarchi, come dicemmo nel primo libro. Altri, apponendosi più al vero, senza ricorrere ai tempi tanto lontani e remoti, credettero che dalle Novelle degl'ultimi Imperadori greci derivassero, di che ne potrebbe esser argomento i tanti riti e costumi degli ultimi Greci che ancor si ritengono, e l'analogia ed i molti vocaboli ancor ritenuti di quella Nazione.
L'ordine ancora ed il metodo tenuto da Bartolommeo di Capua fu tutto altro da quello che tennero Andrea e Sparano. Questi, almeno per quanto si potè, imitarono Giustiniano ed i Compilatori delle leggi longobarde, come si è detto: il Capua di suo arbitrio ne formò un altro nuovo. Trattò in prima l'ordine della successione ab intestato, ed indi quella ex testamento: della potestà che in vigor di queste Consuetudini hanno i figli di famiglia di poter testare e di quali beni: delle donne maritate, le quali uscendo dalla patria potestà, potendo testare delle loro doti, in che quantità possano farlo o in altra maniera disporne: degli alimenti che devono i padri e le madri prestare a' loro figliuoli, e su di quali robe. Passa poi a trattar delle doti e della quarta alla donna dovute su i beni del marito. De' contratti tra i mariti e le mogli. Degl'istromenti soliti in questi tempi farsi da' Curiali e della lor fede; e da poi, di tutto ciò che s'attiene alla materia dotale e della quarta.
Prima di passar agli altri contratti, intermezza otto titoli, uno ove tratta de' casi, ne' quali per propria autorità possa alcuno pignorare la roba altrui: l'altro della ragion del congruo: nel terzo esamina di che forza sia il detto del Colono parziario: nel quarto della testimonianza de' rustici, e quanta fede meriti: nel quinto tratta delle Servitù, e nelli tre seguenti di cose a quelle appartenenti. Torna poi a' contratti, e parla delle locazioni e condizioni, de' pegni, delle compre e vendite, e delle arre da darsi: ma vengono questi titoli framezzati con altri, come della nunziazione della nuova opera: Communi dividundo, e de Glande legenda.
Finalmente chiudono il libro il titolo de ripa, vel efrico, e l'altro, ch'è l'ultimo de restituitone in integrum. Quest'ordine tenne Bartolommeo di Capua in questa sua compilazione delle Consuetudini di Napoli, la quale ebbe il suo compimento e confermazione del Re a' 20 di marzo dell'anno 1306, come si legge nella loro data: Data Neapoli per manus ejusdem Bartolomaei de Capua militis Logothetae et Prothonotarii Regni Siciliae. Anno Domini 1306 die 20 martii 4 Indict. Regnorum nostrorum anno 22.
Furono queste Consuetudini dal Re Carlo fatte riporre nel suo regale Archivio, affinchè i Napoletani, essendo ridotte in iscritto, e roborate dalla sua autorità, non fossero più intrigati in tante dispute, e sapessero dove ricorrere per terminarle[574].