Insegnando egli nella nostra Università le Costituzioni del Regno compilate dall'Imperador Federico II su la credenza, che fosse ancor sua la Costituzione Sancimus de jure prothomiseos, prese egli a spiegarla nella Cattedra nel 1479. Era veramente quella di Federico I e non s'apparteneva punto alle nostre Costituzioni, siccome fu da noi altrove avvertito; ma perchè questo Scrittore per la condizione di que' tempi non fu molto inteso d'istoria, come di lui disse Marino Freccia, prese per tanto tal'abbaglio. Non è però, che il Commentario che vi fece, non fosse avuto in sommo pregio; anzi ebbe il favore, che dall'incomparabile Cujacio[186] venga citato ne' suoi libri de' Feudi. Fu più volte impresso, e si legge ancora fra' Trattati. Da poi Francesco Rummo Giureconsulto napoletano vi fece copiose addizioni, che stampato da lui con queste sue fatiche in Napoli nel 1654 l'abbiam veduto ora ristampato in quest'ultimi nostri tempi.

Molte altre sue Opere che compilò, ce l'ha tolte l'ingiuria del tempo; e siccome si raccoglie dal suo testamento, molti libri avea egli destinato di far imprimere ad Imparato suo Stampatore: ma la sua morte e la peste indi seguìta in Napoli nel 1527, per iscampar la quale fu obbligata Diana Carmignano a fuggire in Aversa, fece sì, che si perderono non meno i suoi M. S. che i libri, ch'egli avea lasciati a' suoi figliuoli. Pure presso Gabriele Sariana nella raccolta, che fece di diversi M. S. di Dottori, che stampò nel 1560, leggiamo di questo Autore alcune Letture sopra il settimo libro del Codice[187].

Nell'iscrizione del suo tumulo leggiamo ancora: multa scitissima consiglia reliquit: ma ora non sono: sovente però egli nelle sue opere impresse allega questi consigli e fra gli altri uno, che e' compilò nel Regno di Sardegna[188].

Scrisse ancora molti Commentarj sopra alcune leggi del Codice e sopra le Istituzioni, de' quali toltone la memoria ch'egli ce ne dà nelle sue opere citandogli, non se ne ha altra notizia.

Compose parimente un Trattato de Consiliariis Principum, et de Officialibus eligendis ad justitiam regendam, ac eorum qualitatibus, et requisitis, che dedicò a Ferdinando I. Compose anche a richiesta del Cardinal Oliviero Caraffa, l'Ufficio della Traslazione del corpo di S. Gennaro[189], coll'occasione della traslazione, che si fece del medesimo Corpo nel 1497 dal monastero di monte Vergine in Napoli; delle quali opere non è a noi rimalo altro vestigio, se non nelli suoi libri, dove si citano. Scrisse pure un libro de Privilegiis Fisci, di cui fece menzione Giovan Battista Ziletto[190].

Cotanto nel Regno di Ferdinando I e de' suoi figliuoli, per li favori di questo Principe, e per li tanti e sì illustri Professori, erasi la nostra giurisprudenza innalzata e salita in pregio assai più, che non si vide ne' precedenti secoli. E siccome nell'altre Università d'Italia tutto lo studio e tutta l'applicazione delle Cattedre era sopra i libri di Giustiniano, così ancora nella nostra questo studio crebbe per li tanti Professori, che vi s'impiegarono; e poichè, come si è veduto, per lo più i Cattedratici erano insieme Magistrati ed altri Avvocati, quindi avvenne, che siccome que' libri nelle Cattedre avean molti anni prima presa forza e vigore, così poi tratto tratto si vide, che il medesimo vigore ed autorità acquistassero ne' nostri Tribunali. Quindi avvenne, che in questo secolo la legge Longobarda fosse non men dalle Cattedre, che dal Foro affatto sterminata ed abborrita, e che finalmente cedesse alla Romana. I Cattedratici, gli Avvocati ed i Magistrati si diedero allo studio di questa, e di coloro che l'avean commentata, allegandola non men nelle Scuole, che ne' Tribunali. E narra l'istesso Matteo d'Afflitto[191], che se bene dagli Avvocati vecchi avea inteso, che la legge Longobarda nel Foro avesse alcun tempo prevaluto alla Romana, nulladimanco, che a' suoi tempi e quando fu Giudice di Vicaria e quando poi fu Presidente di Camera e Consigliere nel S. C. non mai ciò vedesse, anzi tutto il contrario, che la Romana prevaleva alla Longobarda.

In questi tempi fu adunque, ed in questo rialzamento non meno delle buone lettere che delle altre discipline, che presso noi le leggi longobarde cedessero alle romane; onde poi avvenne, che presso i nostri Causidici fosse appena noto il lor nome. Ecco il periodo ed il fine delle leggi longobarde, e di qua innanzi non sentirete di lor più favellare.

Non è però, che abolite queste leggi non rimanessero ancora presso noi alcuni vestigi de' loro costumi. In Apruzzo si ritengono molti istituti intorno a' Feudi che si regolano secondo le leggi longobarde, e ritiene ancora quella provincia i beni gentilizj. In Bari, poi che le loro consuetudini per lo più sono fondate sopra quelle leggi, si ritengono ancora non meno i vocaboli che gl'istituti. Negl'istromenti, che in molte altre province si stipolano, i Notari anche a' tempi nostri, se vi sono donne, vi fanno intervenire per esse il Mundualdo. Ancora dura lo stile, che negl'istromenti si metta la clausula Jure Romano etc. per denotare, che i contraenti vivevano sotto quella legge e non longobarda. Durano ancora le voci di Vergini in capillo, di Meffio e Catameffio e moltissime altre, delle quali fu da noi fatto lungo catalogo nel quinto libro di quest'istoria. E perchè di loro affatto ogni memoria non mancasse, Giovan Battista Nenna di Bari non ignobile Giureconsulto di que' tempi, Autore del trattato della vera nobiltà, che intitolò il Nennio, e dedicò alla Regina Bona di Polonia e Duchessa di Bari, trovando tra' libri de' suoi antenati un voluminoso Commentario M. S. sopra le leggi de' Longobardi di Carlo di Tocco per la ricerca che ne avea da molti, l'abbreviò e fattevi alcune postille, con una esplicazione per alfabeto delle parole oscure de' Longobardi, il fece stampare in Vinegia nel 1537 con grande utilità de' legisti, e come dice Beatillo[192], con non minor comodità della città di Bari ed altri molti luoghi del Regno, dove ancor oggi si vive con l'osservanza delle leggi longobarde.

Di quest'opera oltre i nostri[193], ne fanno memoria anche gli Scrittori forestieri, come il Pignoria[194] e quel ch'è più strano, sino i Germani come Lindenbrogio[195], e Burcardo Struvio[196]. A questo medesimo fine Prospero Rendella Monopolitano distese quel suo trattato: In Reliquias Juris Longobardi: impresso in Napoli l'anno 1609, perchè molti luoghi del Regno serbano ancora alcune loro usanze; ma perchè ora il Regno universalmente si regola con altre leggi, e le longobarde sono andate in disusanza, chi per se allega questi particolari usi, si carica del peso di provarli[197].

Le leggi adunque, onde universalmente fu governato il nostro Regno, erano quelle racchiuse nelle Pandette di Giustiniano, secondo l'antica partizione di Pileo e di Bulgaro, della quale si valse Accursio e tutti gli altri Repetenti e Glossatori: il Codice di repetita prelezione: le Istituzioni e le Novelle, secondo il numero d'Agileo. Seguirono le Costituzioni del Regno, ove sono racchiuse le leggi de' nostri Re Normanni e Svevi. I Capitolarj, ovvero Capitoli del Regno, che racchiudono le leggi de' Re Angioini. I Riti della Camera e della G. C. Le Consuetudini particolari così di Napoli come dell'altre città del Regno; e finalmente le novelle Prammatiche, che s'incominciarono dal Re Alfonso I, e furon da poi accresciute dagli altri Re Aragonesi ed Austriaci, insino a quel numero che ora si vede. Per quel che riguarda la legge Feudale, i libri de' Feudi colle Costituzioni, Capitoli e novelle Prammatiche stabilite da poi a quelli appartenenti.