In questi principj, ancorchè fosse destinato un Reggente per la Corte, perchè l'Imperador Carlo V non avea in Ispagna perpetua residenza, ma scorrendo secondo i bisogni della sua Monarchia, ora la Germania, ora la Spagna, la Fiandra e l'Italia, i Reggenti destinati per la Corte doveano seguitarlo dovunque risedesse. Ma quando per la rinunzia e poi per la morte dell'Imperadore, alla Monarchia di Spagna succedè Filippo II suo figliuolo, questi mal imitando i costumi di suo padre, fermatosi in Ispagna, e quivi collocando stabilmente la sua sede regia, pensò di stabilire in Ispagna un Consiglio ove degli affari d'Italia si trattasse, e a dargli un Presidente; il qual Consiglio si componesse oltre de' Reggenti Spagnuoli, di vari Ministri che da Napoli, Milano e Sicilia si mandassero. Così nel 1558 fu stabilito in Ispagna il supremo Consiglio detto d'Italia; ed il suo primo Presidente fu D. Diego Urtado de Mendozza Principe di Mileto e Duca di Francavilla. Ed in questi principj Filippo II non contento d'uno, volle che da Napoli venissero in Ispagna due, li quali furono il Reggente Lorenzo Polo e Marcello Pignone, che si trovava Presidente di Camera, siccome leggesi in una sua regal carta rapportata dal Toppi[259] con tali parole: Para resedir aqui en esta Corte, y que se entiendan bien los negocios deste Reyno, de cuya buena, o mala espedicion pende mucha parte del govierno, y buena administracion de la Justicia: havemos accordado, que como solia haver un Regente, aya dos, y que estos sean el Doctor Polo Regente, y del nostro Consejo Collateral, y el Doctor Marcello Pinnon Presidente de la Summaria, etc.

In cotal guisa col correr degli anni fu stabilito questo supremo Consiglio, al quale essendo poi aggiunti altri due, si venne a comporre di cinque Reggenti, alcuni nazionali, altri ad arbitrio del Re, il quale per lo più eleggeva Spagnuoli. Il Regno d'Aragona pretese, che uno dovesse essere aragonese, riputando questo Regno dipendente da quella Corona, come acquistato da Alfonso colle forze d'Aragona, e non senza ajuto del Re Giovanni suo fratello. Ha per suo Capo, come s'è detto, il Vicerè, nelle di cui mani i Reggenti danno nel principio dell'anno il giuramento di serbar il secreto. E nel caso della colui morte, quando non se gli trovi dato il successore, nell'interregno assumono il governo insieme con essi, i Reggenti di Spada nominati di Stato, i quali sono creati dal Re, perchè in mancanza del Vicerè, sottentrando in suo luogo, prendano le redini del governo co' Togati, i quali assembrati insieme nel regal Palazzo trattino dei negozi attinenti allo Stato ed alla buona amministrazione del Regno, sino a tanto che il Re non provvegga del successore.

Stabilito che fu dunque in Napoli questo supremo Consiglio, conciosiachè avesse per capo il Vicerè, a cui era commessa la somma delle cose, venne per ciò ad innalzarsi sopra tutti gli altri, e vennero gli altri Tribunali a perdere l'antico lor lustro e splendore. Ma molto più per la lontananza della sede regia furono abbassati i sette Ufficiali del Regno; onde col volger degli anni si ridussero nello stato, nel quale oggi li veggiamo.

Molto perdè il Gran Contestabile, che avea la soprantendenza degli eserciti di Terra in campagna, perchè costituito il Vicerè Luogotenente del Re e suo Capitan Generale del Regno, tutta la sua autorità passò nella di lui persona; avendo egli il comando non pur degli eserciti in campagna, ma anche in tutte le Piazze e sopra tutti li Governi delle province, a cui ubbidiscono tutti gli altri Generali e Marescialli. Solo, come fu detto nel libro XI di questa Istoria, quando il Vicerè sia lontano dal Regno, nè altri fosse stato deputato, potrebbe oggi il Gran Contestabile ne' casi repentini, e quando la necessità lo portasse, riassumere il comando delle armi: ond'è, che ancora duri il costume, che in caso di non pensata morte del Vicerè, il Gran Contestabile, quando dal Re non sia stato altrimente provveduto, sottentri in suo luogo al Governo del Regno.

Per l'erezione di questo nuovo Consiglio, tutte quelle belle prerogative, che adornavano il Gran Cancelliere furono da lui assorbite. Fu ne' tempi d'appresso riputato prudente consiglio de' Principi di togliere a' Gran Cancellieri quelle tante ed eminenti loro prerogative, ed unirle a' Reggenti, ed alla loro Cancelleria[260]. Si rapportò a questo fine nel libro XI di quest'Istoria l'esempio del Cancelliere della Santa Sede di Roma, il quale, poi che quasi de pari cum Papa certabat, fu risoluto da Bonifacio VIII toglierlo, attribuendo la Cancelleria a se medesimo, stabilendo solamente un Vicecancelliere. Così appunto avvenne appresso noi nel Regno di Ferdinando il Cattolico, di Carlo e degli altri Re di Spagna suoi successori. La Cancelleria per questo nuovo Collateral Consiglio fu attribuita al Re ed a questo suo Consiglio, amministrato da' Reggenti detti per ciò anche di Cancelleria. Prima i Gran Cancellieri aveano la presidenza al Consiglio di Stato negli affari civili del Regno, l'espedizione degli editti e d'ogni altro comandamento del Re: aveano la soprantendenza della giustizia: eglino erano i Giudici delle differenze, che accadevano sopra gli Ufficj ed Ufficiali: regolavano le loro precedenze e distribuivano a ciascun Magistrato ciò, ch'era della sua incombenza, perchè l'uno non attentasse sopra dell'altro. Presentemente i Reggenti di Cancelleria sottoscrivono i memoriali, che si danno al Vicerè, essi pongon mano ai privilegi, interpretano le leggi; hanno l'espedizione degli editti e de' comandamenti del Re. Essi sono i Giudici delle differenze che accadono fra gli altri Ufficiali, decidono le precedenze, destinano i Giudici, distribuiscono a ciascun Magistrato ciò, che se gli appartiene, ed è della loro incumbenza. Presso loro risiede la Cancelleria, e con essa gli scrigni, i registri e tutto ciò che prima era presso il Gran Cancelliere.

Per ciò hanno un Segretario, il quale tien sotto se e sotto la sua guida altri Ufficiali minori, che sono tutti impiegati alla spedizion delle lettere regie, degli assensi, de' privilegi, delle patenti degli Ufficiali del Regno. Tiene per ciò sei Scrivani, che si dicono di Mandamento, quattro Cancellieri: un altro de' negozj della soprantendenza della Campagna; un altro dei negozi della regal giurisdizione e sei altri Scrivani ordinari, che han cura de' registri, del Suggello e dell'altre cose appartenenti alla Cancelleria: dodici Scrivani di forma: due Archivarj, un Tassatore, un Esattore, un Ufficiale del suggello e quattro Portieri. Tutti questi sono uffici vendibili, fuor che del Cancelliere della giurisdizione, il quale per essere ufficio di confidenza, si concede graziosamente a persona meritevole[261].

Quando prima i diritti delle spedizioni della Cancelleria erano regolati dal Gran Cancelliere, da poi Ferdinando il Cattolico per mezzo d'una sua prammatica, che si legge sotto il titolo super solutione facienda in Regia Cancellaria pro scripturis ibidem expediendis, prescrisse la quantità, che dee pagarsi, così per ispedizioni di lettere di giustizia, come di grazia, e per le concessioni delle Baronie e de' Titoli, de' Privilegi, de' Capitanati, de' Baliati, delle Castellanie, delle concessioni di mero e misto imperio, delle lettere di cittadinanza, di emancipazione, di Protomedici, Protochirurgi, di Doganieri e di Portolani, in brieve di tutti gli Uffici e di molte altre spedizioni: delle quali in quella prammatica fece egli un lungo catalogo, proscrivendo e tassando per ciascheduna le somme, che per diritto dee esiger la Cancelleria[262]. Prima, come narra il Tassone[263], non s'esigevano questi diritti; ma per mantenere gli Ufficiali minori della Cancelleria erano destinati li frutti d'un feudo posto tra li confini di Lettere e di Gragnano, che per ciò acquistò il nome di Cancelleria. Ma poi, essendo stato quello venduto al monastero di S. Jacopo dell'isola di Capri dell'Ordine della Certosa, fa uopo esigerli dalle parti e tassarli nella maniera, che si è divisata. Fu variato il modo delle spedizioni, e quando prima non era usata che la lingua latina, indi cominciò ad introdursi la spagnuola, e le prammatiche ancora a dettarsi con quel linguaggio.

Fu parimente per l'erezione di questo nuovo Consiglio molto scemata l'autorità del Gran Protonotario e del suo Luogotenente. Quasi tutte le prammatiche, i privilegi e l'altre scritture prima erano firmate dal Gran Protonotario o suo Luogotenente; al presente non si ricerca più la lor firma, ma de' soli Reggenti. Fu sì bene a tempo di Ferdinando il Cattolico in questi principi ritenuto il costume, che oltre a' Reggenti le prammatiche fossero anche firmate dal Viceprotonotario; e quando si trattava di cose attenenti al patrimonio regale, le spedizioni si facevano pro Curia dal Luogotenente del Gran Camerario, come s'osserva in quelle poche prammatiche, che promulgò in Napoli Ferdinando; nulladimanco nel decorso degli anni fu tolta affatto la lor firma, e rimase quella de' soli Reggenti. Anche nella creazione de' Notari e de' Giudici a contratti vi vollero la lor parte, ed oltre di prescrivere i diritti per le lettere de' Notari e de' Giudici, i loro privilegi pure si spediscono dalla Cancelleria con firma di un Reggente, oltre del Viceprotonotario.

Il Gran Camerario ed il suo Tribunale della regia Camera fu posto nella suggezione, nelle cause più gravi del Patrimonio regale, ed ove l'affare il richiegga, di dovere il Luogotenente e Presidenti di quella andare in questo Consiglio a riferir le loro cause, ed ivi deciderle; e ciò per la soprantendenza, che tiene sopra tutti i Tribunali della città e del Regno, drizzata al fine, che non altrimente potrebbe sperarsene un ottimo e regolato governo; ond'è, che si esiga la loro riverenza e rispetto.

Prima le dimande de' sudditi, che si facevano al Re, siano di giustizia o di grazia, si portavano al Gran Giustiziere, il quale nel giorno stesso, col consiglio d'un Giudice della Gran Corte, quelle che erano regolari, e che non avean bisogno di parteciparsi al Principe, le spediva egli immediatamente nel giorno seguente, le altre che richiedevano la scienza del Re, si mandavano suggellate al suo Segretario per la spedizione[264]. Ora per l'elezione di questo Consiglio, tutti li preghi e memoriali si portano dirittamente al Segretario del Collaterale e suoi Scrivani di Mandamento, e vi si dà la provvidenza.