Ma sopra tutti questi Uffici, niuno a questi tempi s'innalzò tanto, quanto il Maestro delle Osterie e delle Poste, chiamato ora comunemente il Corriere Maggiore, il quale per essere di moderna istituzione, era dovere riportarlo a questi tempi, e di cui per ciò più distesamente degli altri bisogna ora far parola.

L'Ufficio di Corrier Maggiore, ovvero Maestro delle Osterie e delle Poste secondo la moderna istituzione, è tutto altro dal Corso pubblico, che leggiamo praticato presso i Romani; e le sue funzioni non sono le medesime, che si descrivono nel Codice Teodosiano sotto quel titolo[278]. Appresso i Romani, almeno negli ultimi tempi dell'Imperio di Costantino M. e dei suoi successori, non era un ufficio a parte, o che la soprantendenza di quello s'appartenesse ad un solo. Era regolato il Corso pubblico, oltre al Principe, dagli Ufficiali ordinarj dell'Imperio; ne doveano tener cura e pensiero i Prefetti al Pretorio, i Maestri dei Cavalieri e degli Ufficj, i Proconsoli ed i Rettori delle province. Non si restringeva la loro cura nella sola spedizione de' Corrieri a piedi, o a cavallo, portatori di lettere, quo celerius, ac sub manum (come d'Augusto scrisse Svetonio[279]) annunciari cognoscique posset, quid in Provincia quaque gereretur, o come di Trajano narra Aurelio Vittore[280], noscendis ocyus quae ubique e Repubblica gerebantur, admota media publici cursus[281]; ma la più importante loro incombenza era di provvedere in tutti i luoghi di quanto faceva bisogno per li viaggi del Principe: per quelli che intraprendevan i Rettori, i Consolari, i Correttori, o Presidi delle province: quando dall'Imperadore erano mandati a governarle, o quando finita la loro amministrazione erano richiamati in Roma: per li viaggi degli altri Magistrati, così civili come militari, quando occorreva scorrere le Province: per li Legati, che, o si mandavano dal Senato e Popolo romano o da' Provinciali all'Imperadore: ovvero per quelli, che dalle Nazioni straniere erano mandati a Roma: in breve, per li viaggi di coloro, a' quali, o la legge, o il Principe concedeva di potersi servire del Corso pubblico, del quale non potevano valersi i privati, se non quando con indulto o licenza dell'Imperadore si concedevan loro lettere di permissione, che chiamavano evectiones.

Tutte le spese, sia per uomini destinati al pubblico corso, sia per cavalli, bovi o altri animali, per carri, carrocci, quadrighe ed ogn'altro bisognevole, erano somministrate dal Fisco, o dal pubblico Erario. Quindi avvenne, che per mantenere questo pubblico corso, erano imposte alle Province alcune prestazioni, chiamate angarie o parangarie; e sovente era domandato a' Provinciali, ovvero da essi perciò offerto, qualche tributo. Quindi era, che l'uso di questo corso era solamente destinato per le pubbliche necessità, non già per le private; onde a' privati, come si è detto, non era permesso valersene, se non con licenza e per missione. E quindi furono prescritte tante leggi per ben regolarlo, come si vede nel Codice di Teodosio[282], e di cui metodicamente scrisse il Gutero[283] e più esattamente Giacomo Gotofredo in quel titolo[284].

Ma caduto l'Imperio romano, e diviso poi in tanti Regni sotto vari Principi stranieri, ed infra di lor discordi e guerreggianti, non potè mantenersi questo pubblico Corso. I viaggi non erano più sicuri, i traffichi ed i commerci pieni d'aguati e di sospetti, onde venne a togliersi affatto, nè di quello restò alcuno vestigio.

Stabiliti da poi col correr degli anni in Europa più dominj, sebbene non potè ristabilirsi affatto il corso pubblico, nulladimanco, siccome per li commerci e traffichi fu ridotto a maggior perfezione l'uso delle lettere di cambio, così i Principi ad imitazione degli Imperadori romani, pigliarono a ristabilire quella parte del corso pubblico che riguardava la spedizione dei corrieri a piedi ed a cavallo, ed a disporre almeno i viaggi di quelli per le pubbliche strade e provvedergli nel passaggio del bisognevole (ond'è, che a' corrieri maggiori fu data ancora giurisdizione sopra l'Osterie, e perciò furon anche chiamati Maestri delle Osterie, siccome nelle concessioni di Carlo V e di Filippo II e III fatte di questo ufficio a' Signori Tassi, vengon chiamati Maestros mayores de Ostes, y Postas, y Correos de nuestra Casa, y Corte, etc.[285]), affinchè i Corrieri ne' cammini non patissero disagi, e con prontezza e celerità s'affrettassero ad avvisar loro quanto passava ne' loro eserciti ed armate, ne' loro Regni e province, e nelle Corti degli altri Principi, dove essi tenevano Ambasciadori. Ed in Francia, scrive Filippo di Comines Signor d'Argentone[286], che il Re Luigi XI avesse ordinato le poste, le quali per l'addietro non mai vi furono; siccome in Inghilterra per autorità regia furono i Corrieri parimente istituiti[287].

Chi presso i Romani avesse prima introdotta questa usanza, par che discordino gli Autori dell'Istoria Augusta. Svetonio[288] ne fa autore Augusto; Aurelio Vittore[289], Trajano; Sparziano[290], Adriano; e Capitolino[291], Antonino Pio. Che che ne sia, nel che è da vedersi Lodovico von Hornick[292], e Giacomo Gotofredo[293], il quale si studia ridurli a concordia: egli è certo, che secondo questa nuova istituzione fu costituito sopra ciò un nuovo ufficio a parte, incognito a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo, e ristretto ad una più gelosa incombenza ch'era la sopraintendenza de' Corrieri, li quali dalle loro Corti spedivano i Principi sovente a' Capitani d'eserciti o d'armate, a' Governadori de' loro Reami o province e ad altri loro Ministri ed Ambasciadori: dalla lealtà e segreto del quale dipendeva sovente il cattivo o buon successo d'una negoziazione, d'una battaglia, d'un assedio di piazza, e de' trattati di lega o di pace con gli altri Principi suoi amici o competitori. Per questa cagione fu reputato quest'ufficio di gran confidenza e di grande autorità, e di maggiore emolumento[294]; poichè oltre d'aver il Corrier maggiore la soprantendenza e la nomina di tutti i Corrieri, di prender da essi il giuramento necessario per lo fedele e leal uso di quello, tassare i viaggi, per li quali esigeva le decime ed altri emolumenti, e stabilire le poste, avea ancora la giurisdizione sopra tutte le osterie, siccome è manifesto dalle riferite concessioni di Carlo V, e de' Re Filippo II e III, fatte a' Signori Tassi, i quali lungamente tennero quest'ufficio; e sebbene costoro si fossero astenuti sopra gli osti d'esercitarla, non è però, che in vigore delle concessioni suddette non avessero avuta facoltà di farlo[295].

Oltre i tanti obblighi, che annoverò Lodovico von Hornick[296] nel suo trattato De Regali Postarum Jure, teneva presso noi il Corriere Maggiore obbligo d'assistere appresso la persona del Principe, stando egli nella sua Corte ovvero presso la persona de' suoi Vicerè o Luogotenenti, dimorando egli ne' Regni, dove gli conveniva esercitar il posto: avere la sua abitazione in luogo, quanto più fosse possibile vicino al Palagio reale, affinchè si ponesse meno intervallo fra l'arrivo del corriere o Staffetta, e l'avviso che deve darsi tosto al Principe o suo Luogotenente. Se accaderà a costoro uscire fuori della città per incontrare da lontano qualche Principe o altro personaggio di stima, è tenuto il Corrier maggiore seguirli e preparar loro comode ed agiate stanze per tutti i luoghi dove dovran albergare. Parimente se dovranno andare alla guerra deve seguitarli e servirli di corrieri, postiglioni e cavalli: se l'esercito dovrà stare in campagna dovrà fare il medesimo, sempre stando a' fianchi e vicino al Principe o suo Luogotenente; ed in tempo di marcia star vicino allo stendardo regale, ove sogliono dimorare i trattenuti Gentiluomini e Cavalieri che non hanno altro carico[297].

In questi principj l'ufficio ed amministrazione del Corrier maggiore non era che intorno alla soprantendenza, nomina e spedizione de' Corrieri per negozi ed affari del Principe e dello Stato; onde a somiglianza del Corso pubblico de' Romani, i privati non v'aveano parte alcuna, e le città ed i loro abitatori aveano la libertà di comunicare e trattare i loro negozi e traffichi per quelli mezzi e persone che ad essi piaceva eleggere. Il Cardinal di Granvela fu quegli, che richiamato dal Re Filippo II dal governo di Napoli (dov'era dimorato quattro anni Vicerè) in Ispagna per esercitare nella sua Corte la carica di Consigliere di Stato e di Presidente del Consiglio d'Italia, instituì il primo nell'anno 1580, negli ordinarj d'Italia, le staffette, le quali da poi nell'anno 1597 furono instituite in Siviglia ed in tutta la Spagna. Per la quale instituzione, si tolse alle città e loro abitatori la libertà che aveano di eleggere le persone ed i mezzi per comunicarsi insieme, perchè coll'uso degli ordinarj e delle staffette stabilite, si pensò di ridurre ad una mano, ed all'utile d'uno la comunicazione de' Regni, il cui diritto poteva solo appartenere al Principe Sovrano, intervenendovi la causa pubblica, e convertendosi in di lui utile quel che si ricavava da' particolari. Quindi all'utile, che il Corrier maggiore ritraeva, ripartendo i viaggi de' Corrieri, delle decime, s'aggiunse l'utile delle staffette che si ricavava da' particolari.

S'aggiunse appresso l'utile de' Procacci. Non ha dubbio, che l'uso de' Procacci tragga la sua origine dal Corso pubblico de' Romani, e sia una picciola parte di quello, per ciò che riguarda la disposizione praticata in esso intorno al trasporto delle robe; ma nel rimanente i Procacci presenti, sono da quello differenti: poichè questi hanno giorno determinato per la loro partenza: s'usano cavalli propri o muli a vettura, e sogliono avere gli alloggiamenti a luogo a luogo, ove sempre ritrovano quelli pronti e provveduti: furono introdotti non pure per la pubblica comodità del Principe e dello Stato, ma per li commerci e per li più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, conducendo casse, balle ed altre loro mercatanzie[298].

Essendosi cotanto ampliata la sua giurisdizione, e più i suoi emolumenti, quindi ora vedesi avere Tribunal proprio[299], e molti Ufficiali minori[300], distribuiti non meno per ben regolarlo, che per l'esazione degli emolumenti; tal che è riputato ora uno de' maggiori ufficj, che al pari della grandezza e lustro vada congiunta la dovizia e l'utilità.