§. I. Origine del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro, e come, e con quali condizioni si fosse fra noi introdotto, e poi a nostri tempi sospeso.

Il Pontefice Giulio II, volendo emulare la magnificenza del Re Salomone, gli venne in pensiero di fabbricare un Tempio in Roma in onore di S. Pietro Capo degli Appostoli, che fosse il più magnifico e sorprendente di quanti mai ne fossero al Mondo; reputando, che siccome Roma era divenuta Capo della Chiesa Spirituale, e s'era innalzata sopra tutte le altre Chiese della Terra, così era di dovere, che la sua Chiesa Materiale soprastasse a tutte le altre, non altrimenti che S. Pietro, a cui si dedicava, soprastò a tutti gli altri Appostoli, ed a tutti i Fedeli, che in Cristo credettero; ma non avendo le ricchezze di Salomone, rivoltò tutti i suoi pensieri per trovar miniere, donde per quest'opera potesse venire in Roma argento ed. oro. Cominciò prima per via d'indulgenze plenarie, concedendole a larga mano a tutti coloro, che lasciavano o donavano per la fabbrica di quel Tempio; ma vedendo che per ciò non si giungeva all'intento, inventò un nuovo modo, e per sua Costituzione stabilita nell'anno 1509, oltre d'avergli concedute molte prerogative, stabilì, che tutti i Legati pii, che si trovavano lasciati a luoghi incapaci, ovvero, che dagli eredi non si soddisfacessero, s'applicassero a questa Fabbrica. Instituì per tanto un Tribunale in Roma, i cui Ministri doveano non meno invigilare per la costruzione del Tempio, che a riscuotere per questa via danari per tutto il Mondo Cattolico per loro Commessarj.

Questa Bolla di Giulio fu da poi confermata e molto più amplificata da Lione X e da Clemente VII e dagli altri Pontefici suoi successori. Ma dovendosi, per esser fruttifera, farsi valere negli altrui Dominj, molti Principi s'opposero all'esecuzione, chi affatto rifiutando tal introduzione chi moderandola, e chi riformandola. Lione X tentò nel nostro Regno introdurre Commessarj di questo Tribunal di Roma, e nell'anno 1519 spedì Breve a lor diretto, concedendo loro facoltà di poter esigere per tre anni tutti i Legati pii, e per tal effetto costringere i debitori a soddisfargli, ed eziandio i Notai ad esibire ad essi i protocolli, gli istromenti ed i testamenti che dimandavano. Ma essendosi esibito il Breve al Vicerè, affin che se gli desse l'Exequatur, da D. Raimondo di Cardona, che avea allora il governo del Regno, nell'anno 1521 gli fu conceduto, ma colla clausula, praeter quam contra laicas personas; in guisa, che volendo i Commessarj suddetti costringere i laici, essendo di nuovo ricorsi al Cardona, questi ordinò agli Ufficiali Regj, che facessero loro giustizia contra i laici, con astringerli alla soddisfazione de' Legati pii, e parimente procedessero contro i Notai, obbligandoli ad esibire i protocolli e gl'istromenti[99].

Clemente VII da poi prorogò queste Commessioni, e nel 1532 spedì altro Breve, al quale D. Pietro di Toledo Vicerè diede l'Exequatur con alcune dichiarazioni, per le quali però non si toglievano i molti pregiudizj che s'apportavano al Regno, e le estorsioni e disordini che commettevansi da' Commessarj destinati per le Province; onde nel Parlamento tenuto in Napoli nel 1540 in nome della città e Regno fu pregato il Toledo, che trattasse col Papa d'estinguere affatto questo Tribunale, per li tanti aggravj ed estorsioni che faceva[100]; ed avendo poi il Vicerè nel 1547 col Pontefice Paolo III trattato quest'affare, si vennero a togliere molti abusi, ed a riformarlo in gran parte, tanto che si fecero nuove moderazioni ed altre dichiarazioni, in guisa che negli anni seguenti era rimaso poco men che sospeso Ma da poi il Duca d'Alba, Vicerè, nel 1557 fece ordinare, che il Tribunal della Fabbrica ritornasse nel suo primiero stato, secondo il concordato del 1547, fatto da Paolo III col Toledo.

Per la qual cosa si venne poi a stabilire, che il Commessario della Fabbrica residente in Napoli, che suol essere il Nunzio, non potesse conoscere delle cause di questo Tribunale, nè deciderle, se non col voto degli Assessori laici, i quali si destinerebbono dal Re, o suo Vicerè in tutte le tre istanze; onde nacque lo stile, che per le prime e seconde istanze si deputassero per lo più Regj Consiglieri, ovvero Presidenti della Regia Camera, e per Assessore o sia Giudice delle terze un Reggente di Collaterale; e parimente, che i Commessarj destinati per le Province, non potessero per se conoscere, o decidere, ma debbano avere gli Assessori laici da nominarsi dalle Comunità de' luoghi[101]: onde il Cardinal Granvela nel 1574, in esecuzione di tal Concordato, ordinò agli Ufficiali del Regno, che non impedissero l'esecuzione agli ordini di questo Tribunale, sempre che si facessero da Consultori Regj deputati da lui e suo Collateral Consiglio, e che alle loro provvisioni prestassero ogni ajuto e favore.

Ma con tutto ciò non si riparava a' disordini ed alle estorsioni de' Commessarj, nè si toglievano gli altri infiniti pregiudizj, che per questo Tribunale s'apportavano al Regno: poichè, se bene in vigor di questo Concordato il Tribunal della Fabbrica di Roma non poteva impacciarsi nelle cause contenziose del Tribunal di Napoli, ma solamente deputare il Commessario, l Economo, ed altri ufficiali minori di quello; con tutto ciò, siccome ce ne rende testimonianza l'istesso Cardinal di Luca[102], la Congregazione di Roma, per via di relazioni ed estragiudiziali informi, aveva preso a ritrattare quelle medesime cause, le quali in tutte le istanze s'erano agitate e già decise in Napoli. Parimente la Congregazione di Roma s'avea appropriate tutte le cause, che non erano contenziose, cioè, tutte le composizioni, alle quali le Parti desideravano essere ammesse senza litigare, avendo anche in ciò ristretto al Nunzio, o sia Commessario Generale, che risiede nel Regno, ed all'Economo la potestà di poter transigere nelle cause gravi, e dove vi potea nascere una grossa composizione; e così per tirar più denaro in Roma, come per ridurre le cause contenziose a poco numero nel Tribunal di Napoli, facilitava le transazioni, con ammettere a quelle ogni uno, che pagasse denari, importando poco, che soddisfacesse o no il peso imposto dal testatore, o l'adempimento de' Legati pii: perchè essi dicevano, che l'opera pia la compensavano col tesoro inesausto, ch'essi hanno in Roma, il qual chiamano Mare Magnum, una goccia del quale basterebbe a soddisfare tutti i Legati pii del Mondo; e per ciò facilitandosi per denari la composizione in Roma, la volontà de' pii disponenti non veniva a verun patto ad eseguirsi.

Ma quello, che più d'ogni altro rendeva odioso tal Tribunale, erano le estorsioni e disordini, che nella città e nelle province commettevano i Commessarj, delle quali estorsioni l'istesso Cardinal di Luca[103] ne rende pure a noi testimonianza. Essi, secondo una relazione, che si legge tra' M. S. Giurisdizionali[104] fatta sin dall'anno 1587, subito che giungevano nelle Terre del Regno, ancorchè piccole, affiggevano cartoni, e sonavano campanelli, e con voce tremenda ed orribile minacciavano scomuniche latae sententiae ai Notari, e a tutti coloro, che avessero testamenti, dove erano disposizioni pie, e non gli portassero a loro. Recati che loro si erano, li Commessarj citavan tutti gli eredi de' disponenti, ancor che quelli fossero morti cento anni a dietro, a mostrar la soddisfazione de' Legati pii; e non comparendo, erano dichiarati contumaci, e da poi per pubblico cedolone scomunicati; e quando venivano a purgarsi, non pensassero d'essere intesi, se prima non pagavano gli atti della contumacia, e da poi non gli assolvevano, se non mostravano la soddisfazione, o non pagavano di nuovo; e coloro, che non avevano modo di farlo, o pure erano tardi a venire, ed intanto il Commessario erasi partito da quel luogo, erano costretti, per essere assoluti, venire a Napoli; e molti, che per la loro povertà estrema, non aveano modo di portarsi in quella città, rimanevano scomunicati, e venendo a morte, era a' loro cadaveri negata l'Ecclesiastica sepoltura. Maggiori estorsioni si soffrivano in Napoli: poichè, anche se prontamente si portava la soddisfazione del Legato, non perciò l'erede ne usciva franco, ma dovea sborsare i diritti del decreto (quantunque non ricercato, nè voluto) che non fosse molestato; e passati alquanti anni si tornava da capo, con nuove richieste e nuovi decreti; e se la disgrazia portava, che la soddisfazione non potesse mostrarsi con iscritture, ma con testimoni, per liberarsene, era duopo fabbricarsi un voluminoso processo con gravissimi dispendj. Quindi atterriti i testatori stessi, s'astenevano di far più Legati pii, ovvero espressamente comandavano, che questo Tribunale non s'avesse ad impacciare in modo alcuno nelle loro disposizioni.

Per evitar tali ed altri moltissimi disordini, che qui si tralasciano, essendosi tal Tribunale reso odioso e grave a' nostri maggiori, s'ebbero di volta in volta continui ricorsi dalla città, e Regno a' nostri Re, perchè affatto si togliesse: finchè mosso il nostro Augustissimo Principe dalle querele de' suoi sudditi, con sua regal carta spedita da Vienna nel 1717 ordinò, che il Nunzio e Commessario insieme di questo Tribunale tosto sgombrasse dal Regno, e si chiudessero i suoi Tribunali; e giunto in Napoli quest'ordine nel mese d'ottobre del medesimo anno, fu prontamente eseguito, e fu soppressa non meno la Nunziatura, che la Fabbrica; e da poi fu spedito da Vienna, a' 8 ottobre del seguente anno 1718, altro imperial dispaccio, col quale s'ordinava al Conte Daun allora Vicerè, che minutamente lo informasse delle estorsioni ed abusi de' Tribunali suddetti, e del remedio che poteva darsi, siccome fu eseguito; e sebbene il Nunzio tornasse da poi, nel mese di giugno del seguente anno 1719, e fossessi restituito il Tribunal della Nunziatura, nulladimeno la restituzione seguì con molte restrizioni e dichiarazioni, come altrove diremo: ed il Tribunal della Fabbrica non fu restituito, ma rimase siccome infin ad ora ancor dura, sospeso e casso.

(Fra i Capitoli accordati al Popolo Napoletano in Tempo del Duca d'Arcos a' 7 di settembre del 1647 che si leggono presso Lunig[105], il 29 fu questo: Ch'essendo finito il tempo della istituzione ed erezione del Tribunale della reverendissima Fabbrica di S. Pietro di Roma, detto Tribunale si dismetti).

§. II. Monaci, e Beni Temporali.