Il Re Filippo dunque per mostrar in apparenza, come si è detto, la subordinazione al Papa, di voler far valere i decreti di quel Concilio in tutti i suoi Regni, pubblicati che quelli furono in un volume stampato, mandò in Napoli un ordine generale, colla data de' 27 luglio di quest'anno 1564, diretto al nostro Vicerè Duca d'Alcalà, nel quale gli diceva, che avendo egli accettati li Decreti del Concilio, che il Papa gli avea mandati, voleva, che nel Regno di Napoli si pubblicassero, osservassero ed eseguissero. Ma nell'istesso tempo mandò sua lettera a parte al suddetto Vicerè scritta sotto lo stessa data, significandogli, che avea per sua carta ordinato, che s'osservassero, ed eseguissero i Decreti del Concilio Tridentino nel Regno di Napoli, come in tutti gli altri suoi Regni e Stati; con tutto ciò non voleva per questo, che punto si derogasse a quel che toccava alla sua preminenza ed autorità regale, nè alle cose che gli possano apportar pregiudizio ne' Juspatronati Regii, nell'Exequatur Regium delle Bolle, che vengono da Roma, ed in tutte le altre sue ragioni, e regalie; che per ciò gli comandava, che stesse ben avvertito di non far fare novità alcuna, imponendogli di mandar nota di tutte le cose, che noteranno in detti Decreti pregiudiziali alle sue preminenze ed autorità regale. Avvertendolo ancora, di non far saper niente a Roma, che tenga questo suo ordine; ma che simuli il contrario, dicendo aver ricevuto ordine di far osservare detti Decreti[179].
Il Duca d'Alcalà in esecuzione di questi ordini regali, dando a sentire in pubblico avergli il Re ordinato l'osservanza del Concilio, diede all'incontro incombenza segreta al Reggente Francesco Antonio Villino, che gli facesse nota di tutti i capi, ch'erano nel Concilio pregiudiziali alla giurisdizione, per doverla mandare al Re. Il Reggente Villano ubbidì prontamente e fecene relazione; ma avendone da poi scoverti altri, fece la seconda, nelle quali notò molti capi pregiudiziali alla potestà temporale di Sua Maestà, e moltissimi altri, che toccando i laici, offendevano la sua regal giurisdizione[180]. Però l'opera del Reggente Villano non fu così esatta, che alcuni non fuggissero la presa della sua mano, e non restasse ad altri anche parte per rispigolare. Noi in questa Istoria per quanto concerne il nostro instituto, noteremo i capi più importanti, e da non tollerarsi senza un gravissimo torto e grande offesa delle supreme regalie de' nostri Principi.
Intollerabile è quello, che si legge in molti Decreti, per vedersi allargate fuori de' termini d'una potestà spirituale la facoltà data a' Vescovi di procedere contra a' Laici a pene pecuniarie ed a prese di corpo. Nella sessione quarta[181], agl'Impressori delle Scritture, o d'altri sì fatti sagri libri, che senza licenza dell'Ordinario, o senza nome degli autori gl'imprimono, oltre la scomunica, s'impone pena pecuniaria, a tenor del Canone dell'ultimo Concilio Lateranense, celebrato sotto Lione X. Si dà parimente nella sess. 25[182] a' Vescovi (affinchè non diano subito di piglio alle scomuniche) potestà di valersi della medesima pena e di multe pecuniarie, col costringimento ancora delle persone de' rei, indifferentemente a' Cherici ed a' Laici o per propri, o per alieni esecutori; come se volendo imprigionare i Laici, non manchi loro la potestà di farlo, ma sovente quando non possa riuscir ad essi co' propri esecutori, manchi loro il bargello e perciò debbano ricorrere a' Magistrati per la esecuzione e ministero della cattura. Parimente nella Sess. 24[183] alla concubina, che passato l'anno, durando nella scomunica, non lascia il concubinato, si vuole, che i Vescovi possano sfrattarla dalla Terra o Diocesi e solamente, se sarà di bisogno, possano invocar il braccio secolare, poichè se loro verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà; in caso contrario si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del ministero secolare, ciò ch'è di maggior offesa e disprezzo.
Quando fra' PP. del Concilio si cominciarono a sentire queste pene, alcuni non poterono non ascoltarle senza scandalo e fra gli altri il Vescovo d'Astorga e l'Arcivescovo di Palermo spagnuoli fortemente si opposero, dicendo, che il Signor Nostro a' suoi Ministri non avea data altra autorità, se non la pura e mera spirituale, che perciò non potevan essi imporre a' Laici multe di denaro, onde la pena dovea essere meramente spirituale, come di scomunica; ma narra il Cardinal Pallavicino[184], che questi Prelati furon fortemente ripigliati dal Vescovo di Bitonto italiano, dicendo loro che la maggior parte de' Deputati era di opposto parere: riconoscendo (come sono le parole del Cardinale) nella Chiesa tutta quella potestà, che ricercasse il buon reggimento del Cristianesimo e dicendo, che l'esperienza insegna, essere le pene temporali più efficaci delle spirituali ad impedire i delitti esteriori, perciocchè la pena è introdotta per freno de' malvagi, là dove a ritrarre i buoni, basterebbe, che l'opera fosse illecita, quantunque impunita, ed i malvagi sono malvagi, perchè antipongono li beni del corpo a que' dello spirito. In questa maniera, riconoscendo gli Ecclesiastici nella Chiesa tutta quella potestà, che ricercasse il buon reggimento del Cristianesimo, potrà ella, per conseguire questo buon reggimento, valersi di tutti i mezzi che possono a quello conducere; e perchè vede che a conseguir tal fine sono più efficaci le pene temporali che le spirituali, può, tralasciando queste, dar di piglio a quelle; onde, se stimerà forse più efficaci mezzi gli esilj e la confiscazion de' beni, che non sono gli sfratti e le multe pecuniarie, avrà tutta la potestà di farlo, sempre che venga indirizzato al fine del buon reggimento del Cristianesimo. E se pure queste non bastassero, potrebbesi venire ancora alle relegazioni, alle condannagioni di galea, alle mutilazioni di membra, agli ultimi supplicj, a' talami, ed alle forche, perchè sempre che condurranno a quel buon reggimento, tutto si può, e tutto lece. Chi mai udì cose sì portentose e stupende! Questo istesso Scrittore, siccome ad altro proposito fu da noi ponderato, aggiunge altrove[185] un'altra ragione, perchè possono gli Ecclesiastici imporre queste pene pecuniarie; poichè altrimente sarebbe l'istesso, che allentar la disciplina; poichè e' dice, la pecunia è ogni cosa virtualmente. Così la pena pecuniaria è dall'umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro puramente Ecclesiastico; il quale non potendo, come il secolare, porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga di argento. Accortisi per tanto i savj Principi di così perniciose massime, non permisero, che allignassero negli loro Stati: onde presso di noi vi fu dato riparo, nè mai il Duca d'Alcalà fece valere nel Regno questi Decreti, siccome fecero, come diremo più innanzi, i suoi successori.
Si notarono ancora negli altri Decreti di quel Concilio altri capi di non minor pregiudicio. Nella sess. 5,[186] sotto un grand'inviluppo di parole si parla di doversi esaminare ed approvare da' Vescovi i Maestri di Grammatica ed i Lettori di Teologia, comprendendovi anche le pubbliche Scuole e le Università degli Studj, i cui Lettori, o l'Università istessa, o il Principe gli fornisce di potestà bastante, per potere ivi insegnare qualunque facoltà sagra o profana, che si fosse, senza esame ed approvazione alcuna de' Vescovi. Da ciò nacque presso noi la baldanza d'alcuni Vescovi, i quali ne' loro Sinodi per lo più raccolti col medesimo spirito del Tridentino, avanzandosi sempre più, stabilirono, che i Maestri di Grammatica e tutti gli altri Professori di scienze, non potessero sotto pena di scomunica, nè in pubblico, nè in privato, insegnare senza lor licenza ed approvazione, onde al Tribunal della giurisdizione ha bisognato reprimere tal abuso non senza contrasti e litigj.
Nella sessione 21 e nella sess. 24[187] si prescrive, che riputando il Vescovo di far nuove Parrocchie, non bastando l'entrate, e' frutti della Matrice Chiesa, possa costringere il Popolo con imposizioni di decime, di collette, o in altra guisa che stimerà, a somministrare ciò che bisogna, per sostentamento de' Sacerdoti e Cherici, che stimerà. Parimente, se i frutti delle Chiese Parrocchiali non bastassero alla sustentazione de' Parrochi, e de' Preti, possa il Vescovo, quando per l'unione de' beneficj non si possa arrivare, costringere i Parrocchiani con collette, primizie, o decime a supplire il bisogno. Questi decreti in Francia, siccome nel nostro Regno, nè meno furono ricevuti, come pregiudizialissimi alla potestà de' Principi, presumendosi di poter metter pesi a' Popoli, e collette; in tempo, che il Clero ha acquistato tanto, che molto poco resta a' secolari, e bene i nuovi Parrochi e poveri, potranno esser sovvenuti da' ricchi; e la Chiesa abbonda ora cotanto di rendite, che bastano a sostenere non pur il bisogno, ma il fasto e 'l lusso.
Nella sess. 22[188] si notarono più cose da non doversi accettare. Nel cap. 8 si sottopongono alla visita de' Vescovi tutti gli Ospedali e Confraterie de' Laici; tutti i Monti e Luoghi pii da' Secolari eretti, per essere di pietà, e da essi amministrati, eccettuandone solamente quelli, che sono sotto l'immediata protezione Regia, in maniera che non ostante, che questi siano meri Corpi Secolari, abbiano della loro amministrazione a dar conto a' Vescovi, non ostante ancora qualunque consuetudine, anche immemorabile, qualunque privilegio e qualunque statuto in contrario, e nel cap. 9 et 10 de Reformat. sess. 24, parimente tutte le Chiese de' Secolari si sottopongono alle visite dei Vescovi. Nel cap. 9 s'impone anche agli Amministratori Laici destinati per le fabbriche di qualsivoglia Chiesa, Ospedale e Confrateria, di dover dar conto ogni anno all'Ordinario. Nel cap. 10 si sottopongono i Notari Regj all'esame de' Vescovi, e di poter essere da quelli sospesi dall'esercizio del loro ufficio, o perpetuamente, o a certo tempo, etiam si Imperiali, aut Regia authoritate creati fuerint. Nel cap. 11 si mette mano sopra i Laici, e sopra coloro che hanno jus patronati, con impor loro pena di privazione di quelli, se s'abuseranno delle rendite, frutti, ragioni e giurisdizioni delle loro Chiese, ancor che fossero Laici.
Nella sess. 23 al cap. 6[189] si dà il privilegio del Foro a' Chierici di prima tonsura, ed a' conjugati a lor talento, essendo le circostanze a lor arbitrio prescritte, come se niente a' Principi appartenesse il vedere, quando possano esimere dalla loro giurisdizione i loro sudditi, e quali requisiti debbano avere: siccome anche fassi nel cap. 17. E nel cap. 18 si toccano anche i beni de' Corpi Secolari per supplire a' bisogni de' Seminarj, che si vogliano istituire, e nuovamente fondare. Parimente nella sess. 24 al cap. 11[190] si toccano i Cappellani Regj intorno a' loro privilegi, ed esenzioni dagli Ordinari: e nella ultima sessione con molta precipitanza, e con troppa fretta tenuta, si notano pregiudizi assai più spessi e gravi. Ne trasceglieremo alcuni.
Nella sess. 25 al cap. 3[191] si proibisce a qualunque Magistrato Secolare di poter impedire, o far ritrattare al Giudice Ecclesiastico le scomuniche, che avesse fulminate, o fosse per fulminare; contra l'inveterato costume, non men del nostro Regno, che degli altri Reami, dove, quando le censure sono nulle, o ingiuste o emanate contra il prescritto de' Canoni, s'usano contra i Giudici Ecclesiastici rimedj economici, o con farli desistere dall'emanarle, ovvero far loro rivocare l'emanate. Nel cap. 8 si toccano gli Ospedali amministrati da' Laici, dandosi a' Vescovi potestà di commutar la volontà degl'institutori, le loro entrate applicarle ad altri usi, punire i Governadori con privarli dell'amministrazione e del governo, e sustituire altri. Nel cap. 9 si dispone con libertà de' padronali de' Laici, dandosi norma intorno agli acquisti, prescrizioni, e loro suppressioni. Nel cap. 19 agli Imperadori, Re, Principi, Marchesi, Conti, ed a qualunque altro Signore temporale, che permettessero ne' loro Dominj il duello, oltre la scomunica, si vuole, che s'intendano anche privati de' loro Stati, e se gli tenessero in feudo, che subito ricadano a' loro diretti Padroni: a' privati, che vengono alla tenzone, ed a' loro padrini, oltre alla scomunica, parimente s'impone pena di confiscazione di tutte le loro robe, di perpetua infamia, e d'esser puniti come micidiali. Usurpazioni tutte dell'autorità temporale; non estendendosi, come s'è detto, l'autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura.
Riconosciuti pertanto ne' Decreti di riforma questi ed altri consimili capi pregiudiziali alla potestà del Principe e sue supreme regalie, 'e fattene due relazioni dal Reggente Villano, e quelle consegnate al Vicerè, costui le trasmise in Ispagna al Re Filippo, il quale fattele attentamente esaminare, ed accertatosi de' pregiudicj che contenevano, scrisse altra lettera al Duca Vicerè, sotto li 3 luglio del 1566, colla quale dicendogli, che non fu intenzione del Concilio di pregiudicare in maniera alcuna a Sua Maestà, ed alle sue Regali preminenze, secondo se n'era accertato in Ispagna da alcuni Prelati, che intervennero in quel Concilio, gl'incaricava, che non facesse far novità alcuna in pregiudizio della sua autorità Regale, in tutti que' capi accennatigli.