Questa Bolla, oltre infiniti eccessi, butta interamente a terra la potestà de' Principi, toglie loro la sovranità de' loro Stati, e sottopone il lor governo alla censura e correggimento di Roma. Per tralasciarne molti, dal cap. 19 sino al 29, si leggono nella Somma del Toledo diciotto articoli, tutti riguardanti a questo fine.

Nel cap. 19 si scomunicano i Fautori degli Eretici, ponendosi con ciò in balìa del Papa di scomunicar i Principi cristiani, i quali o per difesa de' loro Regni, o per altro interesse di Stato, facessero leghe con gli Eretici o infedeli, dandosi ad intendere a' popoli, che quel Principe non senta bene della fede, come fautor degli Eretici e degl'infedeli, e con ciò possa disturbarsi dal trono; siccome questa massima si vide praticata in Francia nella persona del Re Errico III, Principe cattolico, il quale sol perchè prese la protezione de' Ginevrini, fu dato pretesto a' Gesuiti d'insegnare, che potessero i popoli da lui ribellarsi[201].

Nel cap. 20 si scomunicano tutti coloro, che dei Decreti, sentenze ed altri ordinamenti del Papa appellano, o danno ajuto e favore agli appellanti al general Concilio. Si scomunicano ed interdicono tutte le Università degli studi, e collegi e capitoli, che tenessero, ovvero insegnassero che il Papa sia sottoposto al Concilio generale. In guisa che, non solamente agli articoli stabiliti in questa Bolla, ma a tutte le Costituzioni, Decreti, e sentenze della Corte di Roma, o si deve ubbidire, ovvero che s'incorra nella scomunica, ed interdetto, se non si accetteranno.

Nel cap. 21 si scomunicano tutti i Principi, i quali nelli loro Stati, o impongono nuovi pedagi, gabelle, dazj, o accrescano gli antichi, fuori de' casi dalla legge a lor permessi, ovvero dalla licenza speziale, che n'avessero ottenuto dalla Sede Appostolica; onde Martino Bacano[202] in conformità di quest'articolo insegnò che il Principe per ragion della sua amministrazione divien Tiranno, se tirannicamente amministra il Principato, gravando i sudditi d'ingiuste esazioni, rendendo gli Ufficj de' Giudici, facendo leggi a se comode, etc. Così in vigor di questa scomunica sarà posto in mano del Papa, quando gli piacerà, di dichiarare il Principe Tiranno, e muovergli contra, i popoli, a discacciarlo dal Trono come Tiranno, se nell'imposizione de' tributi non avrà prima ottenuta da lui la licenza. E così bisognerà, che i Principi Cristiani aprano al Papa gli arcani de' loro Stati, i bisogni che tengono, per ottener facoltà d'imporre nuove gabelle, o accrescere l'antiche. Di questo pretesto si servì Bonifacio VIII contra Filippo il Bello, infamandolo, che avea gravato i suoi sudditi d'ingiusti tributi, e che nel Regno avea diminuita la ragion della moneta. E già nel Regno, se la provida cura del Duca d'Alcalà non vi riparava, si cominciavano a sentire da' popoli susurri intorno alle imposizioni delle gabelle, riputate ingiuste, perchè imposte senza licenza del Papa, e per ciò di non esser obbligati a pagarle, come vedremo più innanzi. E nel governo del Duca d'Ossuna nel 1582 si videro pur troppo manifesti gli effetti perniziosi di questa dottrina, poichè essendosi risoluto dalle Piazze, toltane quella di Capuana e del Popolo, d'imporre una nuova gabella, ch'era di far pagare un ducato per ciascuna botte di vino, che si cominciasse a bere, il popolo tumultuando dichiarossi di non volere che si parlasse di gabella, fomentati da molti Padri spirituali, che pubblicarono peccare mortalmente tutti coloro, che si fossero intromessi all'imposizione di tal gabella, e fra gli altri vi fu un Cappuccino spagnuolo chiamato Fra Lupo, il quale declamando in ogni angolo della Città con molto fervore, e predicando e protestando a tutti, che lor soprastava un gran castigo divino, se cotal opra si metteva in effetto: fu bisogno al Vicerè di farlo uscir tosto da Napoli. Ma con tutto ciò il popolo non potè mai ridursi a consentirvi; la gabella non si pose, e nel seguente anno, quanto si potè fare, a disporlo ad un nuovo donativo d'un milione e ducento mila ducati[203]. Quindi nacque presso di noi quella perniciosa dottrina de' Casuisti, colla quale regolano le coscienze degli uomini e la insinuano ne' Confessionarj, che fosse a' popoli lecito fraudar le gabelle a cagion del pericolo che si corre, e perchè sono imposte senza tal Papale licenza.

Ne' capitoli 27, 28 e 29 si stabilisce l'immunità degli Ecclesiastici assolutamente, ed independentemente da qualunque privilegio di Principe, ed in conseguenza si scomunicano tutti i Presidi, i Consiglieri, i Parlamenti, i Cancellieri, in fine tutti i magistrati e Giudici costituiti dagli Imperadori, Re e Principi Cristiani, li quali in qualunque maniera impedissero agli Ecclesiastici d'esercitare la loro giurisdizione Ecclesiastica contra quoscumque. Con quest'articolo viene a cadere tutta l'autorità politica del Principe, e si trasferisce alla Corte Episcopale; poichè gli Ecclesiastici non solo vengono ad essere dichiarati immuni dalla giurisdizione politica nelle cause civili e criminali; ma potranno, secondo ciò che gli verrà di capriccio, tirare i Laici alle loro Corti; nè i Magistrati si potranno opporre, perchè come impedienti l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica contra quoscumque incorrono nella scomunica.

Si scomunicano ancora in questa Bolla tutti coloro che impediranno l'estrazione delle vettovaglie ed altre cose da' loro Stati, per doversi introdurre in Roma, e nello Stato Ecclesiastico per l'annona e bisogno di quella città e Stato.

Parimente nel cap. 13 si scomunicano tutti coloro, che proibiranno l'esecuzione delle lettere Appostoliche, col pretesto, che vi si abbia prima a richiedere il loro assenso, beneplacito consenso, o esame; onde i Dottori Ecclesiastici furon presti a porre in istampa nelle loro opere, come per tralasciar gli altri, fece Reginaldo[204], che i Magistrati incorrono nelle censure contenute nel cap. 13 di questa Bolla, quando senza il beneplacito o esame loro impedissero l'esecuzione delle medesime, anche se si restringessero solamente ad esaminarle, senza avervi d'aggiugnere segno o nota, ma restituirle così illese ed intatte, come si esibivano. E con ciò andava a terra nel nostro Regno L'Exequatur Regium, e s'inserivano infiniti altri pregiudizj e tutti rilevanti: tanto ch'era l'istesso accettarla, che ruinare il Regno.

Tutti i Principi Cattolici ne' loro Regni di là dei Monti non la ricevettero a patto veruno, nè permisero, che in qualunque modo si pubblicasse; e narra il Presidente Tuano[205], che a' medesimi Principi d'Italia parve ciò un giogo troppo grave ed insolente, e precisamente al nostro Re Filippo, ed alla Repubblica di Venezia.

In Francia, per più arresti del Parlamento, sotto gravissime pene fu vietata la pubblicazione della Bolla come quella, che in più articoli s'oppone a' Regali diritti, a quelli de' suoi Ufficiali, ed alla libertà della Chiesa Gallicana[206].

In Germania l'Imperador Ridolfo II si oppose alla pubblicazione e la impedì con vigore. Anzi l'Arcivescovo istesso di Magonza, uno degli Elettori dell'Imperio, vietò di farla pubblicare nelle sue Terre e Diocesi[207].