[225]. Registro delle gride dal 1447 al 1450, nell'archivio civico, volume B, foglio 142, 212 e altrove, come dalle gride 30 agosto 1448 e 21 gennaro 1449, nella seconda delle quali si ricorre a ripartire i carichi per focolare.

[226]. I capitani e difensori della libertà dell'illustre ed eccelsa comunità di Milano. Diletto nostro. Affine di consolidare, aumentare, condecorare questo desiderabile stato della libertà che abbiamo ricevuta, reputiamo non tanto convenevole, quanto necessario, il coltivare il decoro delle virtù, l'abbominare le brutture dei vizi; perciocchè in questo modo e grati ci mostreremo a Dio del ricevuto donativo, e della di lui onnipotenza sperare potremo più liberale accumulamento di grazie. Riflettendo noi adunque quanto sporco e detestabile, quanto orrendo sia il delitto da non nominarsi della sodomia, e reputando che la impunità genera un incentivo, e i già infetti di quel vizio suole rendere peggiori, deliberammo e confermammo di nostro avviso con durevole decreto, di non volere più in alcun modo tollerare questo esecrabile e rovinoso eccesso. Sebbene adunque sembri che a ritrarre da questo sceleratissimo delitto coloro che macchiati ne sono, ed a fare che più in avvenire non cadano in simile delitto, bastare dovrebbe la pena del fuoco stabilita dalle leggi santissime e dagli statuti di questa città, che come cosa divulgatissima ignorare certamente non debbono; tuttavia, affinchè la loro infame turpitudine si renda totalmente inescusabile, vogliamo, e a te espressamente comandiamo, che, alla ricevuta delle presenti lettere, patentemente e pubblicamente colla voce del banditore tu faccia divulgare per i luoghi consueti di questa città: che quind'innanzi qualunque persona, di qualunque stato e condizione essa sia, o del territorio, o forestiera, o stipendiata, o godente alcuna provvigione, ed in generale chiunque sia, si guardi e si astenga totalmente da quel delitto, nè ardisca commetterlo in qualunque modo, sapendo e tenendo per certo che se si scoprirà che in quel delitto sia caduto, irremissibilmente sarà punito colla pena del fuoco, a tutto rigore di legge. E tu poscia dovrai adoperare ogni studio e diligenza e cura ad investigare e ricercare questi scelerati, e dovrai procedere contra qualunque tu scoprissi in avvenire avere commesso questo delitto: punendolo a tenore di diritto e col mezzo dello giustizia. Nella qual cosa quanto maggiormente sarai vigilante ed accurato, tanto più avrai servito al dovere ed all'onore, e meglio avrai secondato la nostra intenzione. Ed affinchè gl'inclinati al male da questi delitti si astengano, o vogliamo che agli accusatori o denunziatori di quegli stessi delitti, però con di buoni indizii, si accordi un premio per ciascuna volta, e si tengano segreti, il quale premio sarà di dieci ducati d'oro da levarsi su le facoltà del delinquente, la quale prestazione vogliamo che debba farsi da te e da' tuoi successori, rimossa qualunque eccezione e contraddizione. Scriviamo pure intorno a questo al signor Bartolommeo Caccia, capitano di giustizia di questa città, col quale vogliamo che tu proceda d'intelligenza nel fare eseguire le predette proclamazioni. — Milano, il giorno XVIII di ottobre, MCCCCXLVII.

[227]. I capitani e difensori della libertà dell'illustre ed eccelsa città di Milano. — Veduta la richiesta dei barbieri di quest'inclita città, perchè sia confermato certo loro statuto ed ordine; la quale petizione è del tenore seguente: Magnifici ed eccelsi signori di quest'inclita città; i barbieri tanto guidati dalla retta coscienza, quanto ammoniti principalmente dai religiosi confessori e consultori delle loro animi, deliberarono di celebrare i giorni festivi, e di astenersi dalle opere nei tempi illeciti, proponendo, con licenza e consenso della vostra magnificenza, l'ordine stabilito e l'editto, che è dell'infrascritto tenore. Riverentemente adunque supplicano che ad esso, siccome salutifero e commendevole, come sembra, vi degniate d'interporre l'autorità vostra, e di confermare, convalidare e comandare che osservato sia e messo ad esecuzione, con lettere patenti questo statuto, e la relativa ordinazione, comandando altresì a qualunque giusdicente e agli ufficiali di Milano, ai quali in appresso si ricorresse, che a qualunque richiesta dell'abate del Paratico dei detti barbieri intorno all'osservanza ed all'esecuzione di quello statuto, prestino qualunque giovamento, aiuto e favore opportuno. Così adunque stabilirono ed ordinarono che lecito non sia ad alcun maestro della detta arte, abitante nella città o nei sobborghi di Milano, lavorare nè far lavorare di quell'arte, nè nella bottega o nella casa di sua abitazione, nè al di fuori, in alcun giorno festivo, ordinato da celebrarsi dalle istituzioni della Santa Madre Chiesa, tanto Romana, quanto Ambrosiana, e nè pure nelle vigilie di quelle feste, qualora le vigilie trovinsi stabilite nei giorni di sabbato dopo l'ora vigesimaquarta di quella vigilia o del sabbato, sotto pena di lire due delle nuovissime (il testo dice nuperiorum, ma forse dee leggersi imperialum), per ciascuna volta in cui si contrafacesse, e nella pena medesima incorra qualunque domestico o lavoratore della detta arte, il quale, senza licenza e contra la volontà del suo maestro, lavorasse in contravvenzione a questo statuto, e che tale domestico o lavoratore della detta arte non debba nè possa in alcun modo esercitare la detta arte nella città stessa e nei sobborghi, se prima non avrà pagata la stessa multa, ed avanti quel pagamento non debba alcun maestro della stessa arte accordargli alcun aiuto, nè alcun favore sotto la medesima pena; se però avvenisse che alle ore ventiquattro del detto sabbato o di una vigilia come sopra, alcun maestro o lavoratore avesse tra le mani alcuno già ricevuto nella bottega avanti quell'ora, in quel caso possa proseguire sopra quell'individuo che avesse da prima ricevuto impunemente l'opera sua e finirla senza incorrere in alcuna pena; e di tutte quelle pene la metà si applichi alla fabbrica della chiesa maggiore di Milano, e dell'altra metà due parti se ne dieno al Paratico degli stessi barbieri, e l'altra terza parte all'accusatore che denunziata avesse la contravvenzione. Possono altresì l'abate della detta arte ed i suoi ufficiali che saranno a quel tempo, mancando nelle premesse cose le opportune prove, affine di far emergere nelle medesime la verità, forzare qualunque maestro e lavoratore al giuramento, se e come sembrerà convenevole. E avendo noi considerata in questo la devota e lodevole disposizione dei detti barbieri, ed avendo considerato lo statuto stesso che ancora facemmo diligentemente esaminare degli spettabili signori consiglieri di giustizia della predetta comunità, e vedendo che la richiesta dei petenti sembra tendere a cosa onesta ed alla osservanza della fede ortodossa nostra e dei comandamenti della Chiesa, volendo annuire benignamente alla richiesta dei predetti, col tenore delle presenti, anche per certa scienza, quello statuto, che comandiamo e vogliamo sia inserito e scritto anche nel volume degli altri statuti ed ordini del comune di Milano, come grato a noi riconoscendo, approviamo e confermiamo, comandando per questo ai vicari e ai XII delle provvisioni, e agli altri ufficiali della predetta comunità presenti e futuri, ai quali spetta o potrà spettare che, qualora per l'osservanza del detto statuto ad essi si ricorresse, facciano inviolabilmente osservare lo statuto medesimo e le sue disposizioni, e a qualunque richiesta dell'abate del Paratico degli stessi barbieri, prestino qualunque giovamento, aiuto e favore opportuno per l'osservanza di questo statuto, e per la dovuta esecuzione verso i contravventori; e questo purchè nulla si faccia o avvenga in conseguenza contro la disposizione degli altri statuti ed ordini della predetta comunità e in detrimento dei medesimi. In fede di che abbiamo comandato che si facessero e si registrassero le lettere presenti, e si confermassero col munirle del sigillo della predetta comunità. Dato in Milano, il giorno decimosesto di aprile MCCCCXLVII. Sottoscritto — Ambrogio.

[228]. Tomo I, pag. 234.

[229]. 1448 die martis nono Januarii. — Notitia sia a ciascuna persona como li illustri capitanei et difensori della illustre ed eccelsa nostra libertà vogliano dare via le borse de la ventura, le quale borse sono septe, della quale la prima harrà dentro ducati trecento contanti, la seconda ducati cento, la terza settantacinque, la quarta cinquanta, la quinta trenta, la sesta venticinque, la settima venti, e vogliono darle via a la ventura in questa forma, cioè: ciascuna persona de qual conditione, stato e grado voglia se sia, tanto forestiero come cittadino o contadino, et tanto clerico come layco, et maschi et femine, possono portare quelli ducati che loro parirà o uno o due, come loro vorranno al banco de Xphôro figliuolo di messere Stefano Taverna banchero, quale è stato lo inventore di questa cossa, el qual banco è per mezzo li ratti fuori del Broletto, lui ne farà nota nel suo libro fatto solo per questo, cioè a dì tale, la tal persona ha portati tanti ducati, uno o duy quelli che saranno, per volere guadagnare per ciascuno ducato una delle sopra scritte borse, secondo che Dio li darà buona ventura, e così farà nota de tutti quelli che portaranno infina alla prima domenica di febraro prossimo, quale è il dì deputato a dare via le borse, in quello dì serano domandati tutti quelli averanno messi li denari per guadagnare le borse, et si serà fatto tanti scritti per ciascuno quanti ducati haranno messo, li quali scritti haranno suso il nome loro, e questi tal scritti serano messi in una corba suso una baltresca la quale sara posta su la piazza di Sancto Ambrosio onde è usato stare el banco di frate Alberto, acciocchè ciascuno persona possa vedere mettere li scritti tutti in la corba, e vederli voltare tutti sotto sopra per lo dicto Xphôro thesaurario, deputato a questo, ovvero per persona fidata electa per li illustri capitanei, poi sarà tolto una altra corba, nella quale corba saranno messi altrettanti scritti bianchi senza scrittura alcuna, salvi che in quelli sara sette scritti, che l'uno harrà scritto suxo la borsa trecento, l'altro la borsa de li ducati cento, e l'altro de la borsa de' ducati settantacinque, l'altro la borsa de li ducati cinquanta, l'altro la borsa e li ducati trenta, l'altro la borsa de li ducati venticinque, e l'altro la borsa de li ducati venti. Et questi scritti serano voltati molto bene sotto sopra tutti cum quelli non serano scritti. Poi el dicto Xphôro ovvero li deputati per l'illustri capitanei stando di sopra la baltresca, vedando ogni persona, domanderà un qualche bono homo, metterà la corba ne la quale haverà dentro li scritti de li huomini che harranno messi li denari de la mane dritta, e l'altra corba ne la quale serano gli altretanti scritti bianchi, et quelli sette de le borse metterà da la mane sinistra. E poi quello bono homo torrà suso alla ventura duy scritti, cioè l'uno fora de una corba con una mane, e uno fora dell'altra corba cum l'altra mane, tutti duy li scritti ad un tratto, e drieto a questo bono homo seranno due altre fidate persone electe da li illustri capitanei e non suspecte a persona alcuna l'uno de la mane dritta, l'altro da la inane sinistra, li quali torranno quelli duy scritti quali quello bono homo harà tolto suxo ogniuno da la sua parte, e il lezeranno, odando ogni persona quelli tali scritti, verbi grazia l'uno scritto dirà Gioanni da Como, e l'altro nagotta, o vero bianco, quello tale Gioanni da Como per quello scritto serà fora di ventura da havere le borse, et serà infilzato, quello scritto che non avrà suxo nagotta, che sera bianco, sera scarpato; poi quello bono homo ne torrà suxo duy altri scritti in quella medesima forma, et quelli duy leveranno verbi gratia l'uno scritto dirà Antonio da Pavia, l'altro serà bianco, similmente sera facto de questi duy, cioè l'uno infilzato e l'altro scarpato. Et così andara quello bono homo tollendo suxo duy scritti per volta, tanto che torrà suso uno de li scritti de le borse; verbi gratia avrà tolto uno scritto che dirà Petro da Lecco farè, l'altro dirà lo borsa di trecento ducati, quello Petro da Lecco avrà guadagnato quella borsa de li ducati trecento, la qual borsa subito in presentia de tutti sarà data per lo dicto Xphôro Taverna al dicto Petro da Lecco. Poi quello bono homo anderà tolendo suxo le scritte a duy a duy in fino che saranno tolti fora tutti quelli sette scritti delle borse et a chi toccarà la ventura, si sarà date le borse, come è dicto de la prima.

E pertanto anche pare che a chi sia possibile da mettere uno ducato fuosse poco savio a non metterlo, peroche una persona ricca a mettere uno ducato o duy o dece poco li serà sebene no avesse la ventura, avendola tanto migliora una persona mezzana, el simile a una persona povera che in estremo non fusse miserabile seria piuttosto da mettere che li altri, perochè per uno ducato che metta serbandolo in capo dell'anno non se ne accorgerà, a tanto in za come in la li bisogna stentare et lavorare, et se per ventura Dio li presentasse la grazia che avesse una de quelle borse, massime la magiore, non stentereve mai più, si che chi è savio porterà dinari, avisando tutti che li denari che avanzeranno et che se haveranno saranno della comunità nostra, si che quelli che non avranno la ventura delle borse, potranno far rasone averne donati a la comunitate uno ducato, el quale se po appellare averlo donato a se medesimo.

Et se fosse alcuna persona che non intenda bene vada al banco del dicto Xphôro Taverna tesaurario a questo, che in breve gliel darà ad intendere a bocca. — Innocentius Cotta Prior — fu pubblicato questo avviso da Antonio di Areno tubatore. — Gride dal 1447 al 1450, volume B, foglio 65 tergo.

[230]. Giornalmente sempre più ammirava tanto la di lui prudenza, la facondia e gli egregi costumi, quanto la bellezza della persona e la maestà del volto e del portamento.

[231]. Simonetta, lib. 2, colonna 202. R. I. tom. XXI.

[232]. Vedi Simonetta, Vita di Francesco Sforza, Rer. ital., tom. XXI, lib. I, col. 183.