Egli ha citato ieri un articolo dal codice penale; ha fatto un confronto che, mi perdoni, non era del caso, ed egli stesso probabilmente non insisterà per dimostrare che pel reato di offesa al pudore non occorre la volontà della offesa. Ora vi è un reato per la perfezione del quale il legale non ha rilevato sufficientemente la coscienza dell'offesa.

C'è l'articolo 393 del codice penale, che ha sancito il reato di diffamazione. Ora quando il legislatore ha voluto che basti la coscienza di scrivere cose ingiuriose o diffamatorie perchè si debba rispondere di diffamazione, ha usato una frase speciale. Non ha detto «chiunque offende», ma ha detto: «chiunque attribuisce a una persona un fatto determinato tale da esporlo al pubblico disprezzo», cioè, purtroppo, dico (e la buona giurisprudenza ha già, precorrendo ciò che farà fra non molto la legislazione, reagito contro questo concetto), purtroppo quando il legislatore ha voluto stabilire che basta la coscienza di dedurre la circostanza oltraggiosa e ingiuriosa l'ha obbiettivato così dicendo: «cosa tale». Allora lei mi cerchi un po' se in questo articolo si dica «chiunque offenda il pudore con scritture tali da ottenere questo risultato». Nemmeno per sogno.

E allora? E allora dobbiamo evidentemente ritenere, già per questo primo esame comparativo, che il legislatore ha voluto precisamente indagare la intenzione di colui che commette il delitto. ( Applausi ).

E badi, sa, non dica di no, perchè solo così, solo interpretando l'articolo di legge con la necessità dell'indagine dell'intenzione, si può liberare lei dalla contraddizione di cui l'avvocato Cappa le ha parlato. Soltanto più esattamente stabilendo la ricerca dell'intenzione si può ammettere senza scandalo che vi sono libri processati e libri non processati perchè il magistrato precisamente non dovrà fermarsi alla materialità, se non messa al servizio di una intenzione oltraggiosa del pubblico costume. Perchè altrimenti sarebbe ben ridicolo che il Marinetti fosse come quel tale poeta il solo corrotto del suo tempo e del nostro paese e che soltanto contro di lui, contro questo untorello che vorrebbe da solo spiantare Milano, si dovessero scagliare i fulmini. Ella può volerlo, lo vuole su quel banco, solo perchè crede che abbia avuto l'intenzione di offendere il pudore; ed ella solo così può volere, perchè altrimenti stabilirebbe una sperequazione di giustizia assolutamente più scandalosa di un articolo o di un romanzo di questo genere.

Ma lo dico io, lo dice il codice implicitamente. Ho ansia di finir presto e capisco la insofferenza dei signori del Tribunale per le lunghe letture, ma mi basta che mi sia Concesso di leggere quattro parole che sono appunto, se riesco a trovarle, della relazione ministeriale, che è accompagnata dal progetto di legge.

Vi è nel codice penale un articolo dove si punisce come contravvenzione la esposizione in pubblico di disegni, l'emissione dei canti osceni, ecc. Ora il legislatore, ministro proponente Zanardelli, diceva così nella relazione: «La rubrica del capitolo modificata (si parla della contravvenzione) eliminava la parola offese, perchè quantunque il testo dell'art. 490 usi la parola offende non si supponga per avventura nella contravvenzione richiesto quell'elemento intenzionale che è proprio invece nell'altro reato punito in altri articoli.

Ora io non so, quando in un codice ci sono due articoli che dicono così, come si possa col dovuto rispetto per le opinioni di tutti, parlare di non necessità di intenzione nel reato di cui ci occupiamo. Ma c'è un'altra cosa molto più tipica, nella relazione ministeriale, ed è la conclusione dell'articolo. Infatti il relatore ad un certo punto dice:

«Taluno aveva proposto di escludere con apposita dichiarazione dall'articolo 339 il caso di disegni fatti a scopo di studio. Venne in proposito osservato che il delitto contemplato presupponendo l'elemento doloso, escludendosi il dolo cessa la punibilità e non c'era bisogno di eccezioni specifiche».

Cioè, in poche parole, ha dubitato la commissione: voi andate a punire anche un trattato di ostetricia. E il legislatore dice di no. Perchè va bene che l'ostetrico ha la coscienza di pubblicare certi disegni, certe cose che possono offendere il pudore, ma dal momento che voi magistrato dovete vedere se lo ha fatto per educare la gente o per demoralizzarla, potrete perfettamente escluderlo da ogni responsabilità senza una casistica che turba e che può ingenerare equivoci.

Ed io non vi leggo altro, per quanto veramente vi siano delle pagine meravigliose per semplicità e lucidezza. E per stabilire la necessità del dolo specifico io voglio fare un esempio al Pubblico Ministero, che forse potrà essere di qualche significato.