Già una volta egli si era raccomandato ad un celebre avvocato milanese per averne un buon consiglio, ma la risposta era stata breve e crudele: «non vi è altro mezzo di correggere la sentenza contumaciale, aveva scritto l’avvocato, fuorchè purgare la contumacia, cioè provocare un nuovo giudizio consegnandosi alla giustizia...» Ma ora Giorgio era morto e certamente la cosa mutava aspetto. La legge doveva aver preveduto il caso d’un uomo accusato e condannato ingiustamente in contumacia, poi morto e non più in grado di purgare nè la contumacia nè altro.

Quando un testimonio, o un documento, o checchessia venisse a dire ai giudici che essi avevano errato condannando un uomo, certamente i giudici non chiederebbero di meglio che riabilitare la memoria del defunto con una nuova sentenza da affiggere alle cantonate.

Così credeva il professore d’agronomia, ma gli avvocati sassaresi erano di diverso parere, e il celebre giurista milanese, a cui Silvio si era rivolto nuovamente, tardava a rispondere. Intanto Silvio, persuaso che una qualunque via dovesse pure aprirsi alla riabilitazione della memoria d’un morto e che tutto stava nel trovarla attraverso i labirinti della legge e delle procedure, lavorava a radunare le armi della difesa. Aveva messo le mani sopra due galantuomini di Sennori, che si erano trovati presenti nel momento in cui il marito di Bebbia, scampato all’agguato, aveva ucciso il suo rivale, per difendere la propria vita.

I due sennoresi narravano d’aver visto ogni cosa stando dietro il muricciuolo dell’oliveto di fronte, che era l’oliveto di Don Antonio Muras, e di non essersi mostrati prima, nè aver parlato poi, per prudenza, considerando ch’essi medesimi non avrebbero avuto nessuna ragione di trovarsi dietro al muricciuolo, se non fosse stato che le ulive quell’anno abbondavano e che nell’oliveto di Don Antonio si tardava troppo a raccoglierle. Ora il sentimento della giustizia combinato colla prescrizione dell’azione penale pei furti di campagna, lo stimolo del rimorso e quello d’una mancia avrebbero fatto dire ai due galantuomini tutta la verità e nient’altro che la verità.

Su Mazzone dal canto suo, purchè la giustizia gli assicurasse che non sarebbe arrestato durante il dibattimento, e dopo il dibattimento gli concedesse un paio di giorni tanto da mettere un po’ di campagna fra i reali carabinieri e lui, era disposto a presentarsi alla Corte d’assise, per ispiegare appuntino come erano andate le cose.

Ma tanta buona volontà si ruppe contro l’inerzia del Codice di procedura penale, che a questo caso non aveva pensato.

Come avevano detto e ridetto gli avvocati sassaresi, così scrisse l’avvocato di Milano.

«Lei mi domanda, — scrisse — che cosa possa fare la famiglia del condannato a morte in contumacia, quando, morto il condannato e saputasene la irresponsabilità, voglia far sparire la macchia della condanna.

«Purgare la contumacia a sensi dell’art. 545 del Codice penale, no — perchè il morto non può presentarsi.

«Ottenere la revisione del processo, no, perchè il Codice ammette questa revisione in tre soli casi, che sono: 1.º che l’ucciso non sia morto — 2.º che l’uccisore sia un altro e venga condannato in contradittorio — 3.º che un testimone venga condannato per falso. L’irresponsabilità del condannato, accertata dopo, non è contemplata dalla legge. E poi la revisione a prò dell’onore dei morti non si riferisce che alle sentenze esecutive, a termini degli articoli 688 e seguenti; le sentenze contumaciali, sebbene vengano pubblicate ed affisse (art. 339), sono sempre escluse da questo beneficio.