Intesa la Giunta provvisoria consultiva di governo abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il Parlamento nazionale per gli anni 1820 e 1821 si convoca secondo il prescritto degli articoli 104 e 108 al Capitolo VI Titolo III della Costituzione Spagnuola, adottata per lo regno delle due Sicilie.
Sarà convocato in Napoli.
Art. 2. A tale effetto si procederà alle elezioni conformemente a quanto ordina la Costituzione nei Capitoli I-V del Titolo III e secondo la forma che qui si prescrive.
Art. 3. Per questa prima volta l'apertura delle sessioni del Parlamento avrà luogo nel dí primo d'ottobre del corrente anno.
Art. 4. Attesa l'urgenza delle convocazioni del Parlamento non saranno per questa volta osservati gli intervalli stabiliti dalla Costituzione tra le Giunte parrocchiali, distrettuali e provinciali. Le parrocchiali si uniranno nella domenica 20 d'agosto, le distrettuali nella domenica 27 del suddetto mese d'agosto, e le provinciali nella domenica 3 di settembre; procedendosi in tutte conformemente alle istruzioni che accompagnano il seguente decreto.
Art. 5. Verificate le elezioni dei deputati, dovranno questi trovarsi nella città di Napoli dieci giorni innanzi l'apertura del Parlamento.
Art. 6. I deputati, nell'arrivare, assisteranno il Segretario di Stato ministro degli affari interni, onde far registrare i loro nomi e quello della provincia che gli ha eletti, come dovrebbesi praticare, se esistesse la deputazione permanente del Parlamento, in virtú dell'articolo III della Costituzione. Il Segretario di Stato farà comunicazione di tutto alla Giunta provvisoria consultiva di governo.
Art. 7. I deputati dovranno portare le ampie facoltà degli elettori, secondo la formola inserita nelle istruzioni che accompagnano il presente decreto.
Art. 8. Non esistendo la deputazione permanente che deve presiedere le Giunte preparatorie del Parlamento, e raccorre i nomi dei deputati, i deputati per supplire a tale mancanza si uniranno il dí 22 settembre in prima giunta preparatoria e nomineranno tra di loro a pluralità di voti e per questo solo oggetto il presidente, il segretario e gli esaminatori dei quali parla l'art. 112 della Costituzione in luogo delle commissioni di cinque e tre individui che prescrive l'art. 113 per l'esame delle facoltà. La seconda Giunta preparatoria si unirà il dí 25 di settembre, e le altre se fossero necessarie infino al dí 28 di questo mese, in cui si terrà l'ultima giunta provvisoria. A questo modo resterà costituito e formato il Parlamento che darà principio alle sue sessioni il dí 1º d'ottobre conformemente agli articoli 114-123 della Costituzione.