CAPITOLO XLVII. Traslazione della sede imperiale a Costantinopoli. Costituzione del Basso Impero.
Chi conosce quanta potenza sia inerente alla vista dei luoghi, intenderà gli ostacoli che in Roma dovea trovar Costantino alla sua deliberazione d'impiantare la nuova politica sopra una religione nuova. Unico centro non aveva il politeismo, che, neppure col concedere a tutti gli Dei l'ospitalità, caratteristica degl'istituti romani, giunse mai all'unità: pure Roma, cominciando dal suo fondatore, racchiudeva una serie di tradizioni gentilesche, colle quali andavano connesse le sue vittorie, l'orgoglio de' suoi bei giorni; e sarebbesi detto che Giove dalla rupe Capitolina minacciasse chiunque ne violava gli altari, benchè fosse disposto a dividerne gli onori con qualsifosse dio nuovo o rinnovato, da qualsifosse parte del mondo giungesse a Roma col suo bagaglio di superstizioni. Fra le quali come poteva il buon seme attecchire?
Ogni atto pubblico poi, giusta l'origine sacerdotale del governo patrizio, era consacrato da cerimonie; e Costantino si stomacò de' riti profani: popolo e patrizj si scandolezzarono o indispettirono di vederlo vilipendere ciò che, non più per convinzione, ma per legalità era sacro; ed egli, non che sbigottire, deliberò staccarsi da cotesta genìa dirazzata e pretensiva. Il senato professava ancora che il governo del mondo fosse privilegio d'una stirpe; laonde l'abbattere le case senatorie, che parve il solo proposito comune a tutti gli imperatori, venne ancor meno da frenesia di sangue che da gelosia di dominio e da bisogno di rifornire l'erario colle pinguissime loro fortune. Di tal passo rimase annichilata l'antica razza conquistatrice, a segno che, sotto Gallieno, credeasi che delle famiglie patrizie unica la Calfurnia sussistesse. Coll'accomunato diritto di cittadinanza erasi surrogata una gente nuova; gl'imperatori da eunuchi e da liberti sceglievano i confidenti ed i ministri, i quali costituivano nuove famiglie, ricche e potenti: equavasi il diritto a vantaggio della plebe e fin degli schiavi.
Ma anche scomparsi i discendenti degli Scipioni e degli Emilj, la ricordanza d'altri tempi sopraviveva: il Romano, dovunque si volgesse, incontrava d'altra natura memorie sull'Aventino, al Foro, in Campidoglio, il sangue di Virginia, l'ombra de' Gracchi, il cipiglio di Catone, il pugnale di Bruto; nel suo orgoglio arricciavasi dinanzi a imperadori, stranieri alle gloriose sue rimembranze, impostigli dall'esercito, e che stavano fuor di Roma gran tempo e fin tutta la vita.
Sintanto che gli augusti risedevano nella metropoli, il popolo credeva serbare ancora un residuo d'autorità quando sotto alle finestre del palazzo o nel teatro, coll'applauso o col sibilo, approvava o disdiceva un fatto, una legge; quando li vedeva accattare il suo favore con largizioni, con giuochi. Ma le condiscendenze che gl'imperatori doveano alla maestà del senato e alla famigliarità del popolo, repugnavano ai nuovi ordinamenti, e a chi erasi abituato alla docile obbedienza delle legioni e dei provinciali. Se ne emancipò Diocleziano piantando altrove la residenza, e convertì la tenda militare in una corte di despoto orientale, sopra l'elmo collocando il diadema: fra i sudditi e l'imperante fu scavato l'abisso da che a questo più non accadea bisogno di cattivarsi la plebe, nè venerare il senato, nè rispettare le patrie costumanze, ma gli bastava abbagliare col fasto, imporre colla forza.
Alle provincie, avvezze a servire, non costava nulla il piegarsi alla nuova politica, tanto più che ridondava tutta in loro vantaggio: laonde Costantino stabilì rompere interamente col passato, mutando la sede dell'impero in luogo che non avesse memorie da rinfacciare, riti da adempiere, tombe da riverire. E scelse Bisanzio, che, sul limite dell'Europa e dell'Asia, univa alla salubrità e all'incomparabile bellezza l'opportunità di tener occhio sì agli irrompenti Settentrionali, sì ai minacciosi Persiani. Rifabbricò dunque essa città, intitolandola Costantinopoli (329), vi improvvisò edifizj e vi trasferì la Corte[60]: la nuova capitale, per riverenza all'antica, fu intitolata colonia e prima e prediletta figlia di Roma; e a' suoi cittadini partecipato il diritto italico.
Ma il tempo ha un'irresistibile efficacia a fare divenir vere le cose e repudiar le finzioni: e la nostra Roma, sebbene conservasse il primato nominale, non fu più la metropoli del mondo; dietro all'imperatore migrarono magistrati, cortigiani e la folla di coloro che voleano vivere di largizioni, o vendere l'adulazione, o sfoggiar l'opulenza, od esercitare le arti del lusso; tornarono verso Levante tanti capi d'arte, che alla Grecia e all'Asia erano stati usurpati in dieci secoli di vittorie.
Fu questa la terza trasformazione del potere di Roma; e qui noi ci baderemo a dar conto dell'amministrazione civile e militare, cominciata da Diocleziano, migliorata da Costantino, compita da' suoi successori, e che durò per tutto quel che dicono Basso Impero.
Per tre secoli l'imperatore non era stato che comandante all'esercito, nè l'autorità amministrativa esercitava altrimenti che arrogandosi le varie magistrature con militare usurpazione. Augusto, fondato il despotismo unicamente sulle armi e sulle finanze, avviava alla monarchia collo spossare la democrazia: dal che derivò un potere assoluto e precario, conturbato da frequenti rivoluzioni, causate non più dalla plebe ma dalla soldatesca.
Alla sfrenatezza militare bisognava un rimedio, e lo applicò Diocleziano coll'introdurre un'amministrazione che tutto facesse dipendere da una volontà, da un impulso, da un sentimento; i poteri, dianzi confusi e indeterminati, divenissero distinti e precisi; la suddivisione di provincie, d'eserciti, di funzioni tenesse gli uni subordinati agli altri, e tutti all'imperatore, causando il pericolo di soverchio ingrandimento e di subitanee usurpazioni.
Scorgendo quale appoggio sia al trono l'aristocrazia, Costantino all'antica ne surrogò una che non avesse diritti e memorie da tutelare, ma dall'imperatore traesse e su lui riflettesse il proprio splendore. Fu essa disposta in quattro ordini, i chiarissimi, i rispettabili, gl'illustri, i perfettissimi, oltre i nobilissimi membri della famiglia imperiale. Titolo di Chiarissimi competeva ai senatori; a quelli tra essi che sortivansi a governare una provincia, e a chi per grado od uffizio si elevasse sopra gli altri, toccava del Rispettabile: Illustri erano i consoli e patrizj, i prefetti al pretorio di Roma e di Costantinopoli, i generali, i sette uffiziali del palazzo: dietro a questi venivano i Perfettissimi. Mentre prima il Romano volgeva la parola direttamente anche al capo dello Stato, allora più non parlò che alla sua maestà; i magistrati primarj chiamava serenità, eccellenza, eminenza, gravità, sublime ed ammirabile grandezza, illustre e magnifica altezza; e l'usurpare un titolo indebito, anche per ignoranza, dichiaravasi sacrilegio[61].
Le porzioni di sovranità, che tradizionalmente conservavano il popolo e le magistrature curuli, cessarono, rimanendo unico padrone e signor delle cose l'imperatore, unica fonte all'autorità de' magistrati[62]. Il senato, «consiglio sempiterno della repubblica dei popoli, delle nazioni e dei re» (Cicerone), era soccombuto ai colpi replicati degl'imperatori e alle proprie bassezze; e l'assemblea, che a Cinea era sembrata un'accolta di re, allora spendeva lunghe adunanze in recitare codardi vituperj agl'imperatori caduti, o codarde apoteosi ai nuovi innalzati, e registrava ne' suoi atti quante volte fossero stati ripetuti i viva e i riviva[63]. Se i primi imperatori offrivano al senato in lettere o libelli od orazioni il loro desiderio, che dal consenso di esso acquistava forza di legge; i susseguenti fecero di per sè editti, rescritti, costituzioni, le quali a metà del III secolo aveano già vigor di legge; e i padri coscritti trovaronsi ristretti a formolare in senatoconsulti le proposizioni fatte dall'imperatore in materie legali, a riconoscere il nuovo augusto, e morto decretargli altari o patibolo. Conservassero pure il laticlavo, i calzari neri colla mezza luna d'argento, il posto distinto agli spettacoli, la direzione d'alcune minuzie; ma ogni ingerenza nel reggimento dell'impero, nella cura dell'erario, nel governo delle provincie fu tolta loro da Diocleziano. Infine non furono più che un consiglio municipale, di giurisdizione circoscritta quasi alle mura della città, sicchè appena si trovava chi desiderasse appartenervi. Per ciò, e per secondare lo spirito monarchico, quella dignità venne, almeno in parte, ridotta ereditaria[64].
I consoli non più dal popolo e dal senato, ma erano eletti dal principe per propria autorità[65]. Inaugurati erano là dove sedeva l'imperatore: il primo gennajo, vestiti di porpora ricamata a seta ed oro, con ricche gemme e col corteo dei primarj uffiziali di toga e di spada, preceduti dai littori, andavano con gran maniere di letizia al fôro, ove seduti sul tribunale d'avorio, esercitavano atto di giurisdizione col manomettere uno schiavo; davano le feste che soleansi in Roma; i nomi e le effigie loro su tavolette d'avorio si spargeano in dono al popolo, alle città, alle provincie, ai magistrati. A ciò, e a dar nome all'anno riducevasi l'uffizio dei consoli, vigliaccamente esultanti d'ottenere un onore senza peso[66].
Il titolo di patrizio fu concesso a vita da Costantino ad alcuni personaggi, appena inferiori ai consoli, e detti padri adottivi dell'imperatore e della repubblica.
I prefetti al pretorio da Severo a Diocleziano erano primi ministri dell'impero nell'amministrazione civile e militare: ma fiaccati, poi tolti via i pretoriani, si trasformarono in magistrati civili. Erano quattro, uno per l'Oriente, uno per l'Illirico, uno per le Gallie, uno per l'Italia, al qual ultimo spettavano pure la Rezia fin al Danubio, le isole del Mediterraneo, la provincia africana. Ammiano Marcellino, storico di quel tempo, non esita a chiamarli imperatori di minor grado, giacchè competeva ad essi l'amministrare le finanze e la giustizia, il regolar la moneta, le strade, i granaj, il traffico e quanto ha tratto alla pubblica prosperità; spiegare, estendere, talvolta anche modificare gli editti generali; vigilare sui governanti delle provincie, decidere supremamente delle cause di maggior rilievo.
Da essi rimanevano dissoggette Roma e Costantinopoli, dipendendo da un prefetto ciascuna. Quel di Roma, istituzione d'Augusto, era assistito da quindici uffiziali nel soprantendere alla sicurezza, abbondanza e polizia della città, uno dei quali specialmente aveva in cura le statue. Il prefetto trasse ben presto a sè le cause già attribuite ai pretori; poi occupò nel senato il posto de' consoli, come presidente ordinario; a lui si recavano gli appelli da cento miglia in giro; da esso dipendeva l'autorità municipale.
Pel governo civile l'impero fu distribuito in tredici diocesi, le quali poi suddivideansi in centosedici provincie; tre governate da proconsoli, trentasette da consolari, cinque da correttori, settantuna da presidi.
Quanto è specialmente dell'Italia, i successori d'Augusto s'erano avvisati che il miglior mezzo a consolidare la loro tirannide fosse il mozzar man mano i diritti alla penisola, nido dell'antica libertà municipale privilegiata. Comodo estese a tutto il mondo ciò che era stato speciale di Roma, poi dell'Italia: pure la penisola era rimasta esente dal tributo. Ma quando Diocleziano la concesse al collega Massimiano, non essendo più alimentata dalle contribuzioni altrui, dovette sottoporsi ai pesi medesimi delle provincie, e più mai non ne fu alleviata.
Col fondere Osci, Sabelli, Latini nella nazionalità romana si era dato forza e vitalità allo Stato: ma sette secoli vi vollero perchè l'Italia divenisse nazione, e solo col sistema di Costantino quel nome espresse un'unità politica, anzi più propriamente significò le contrade superiori, l'antica Gallia Cisalpina, i paesi una volta abitati da Veneti, Liguri, Insubri.
Dal prefetto di Roma dipendeano dieci provincie, chiamate suburbicarie: Campania, Etruria ed Umbria, Piceno suburbicario, Sicilia, Apulia, Calabria, Lucania e Bruzio, Sannio, Sardegna e Corsica, Valeria. Dal suo vicario, la Liguria, l'Emilia, il Piceno annonario e la Venezia, dette provincie d'Italia, cui furono poi unite l'Istria, le alpi Cozie, le due Rezie. In appresso la prefettura d'Italia venne divisa in due diocesi, d'Italia e d'Africa. Nella diocesi d'Italia, l'Emilia fra il Po e l'Appennino, la Liguria, la Venezia, il Piceno, la Flaminia tra Modena e Rimini col litorale dell'antica Umbria, la Campania, l'Etruria, la Sicilia erano governate da un consolare; da correttori l'Etruria, l'Apulia, la Calabria, la Lucania, il Bruzio; da presidi il Sannio, la Valeria, le alpi Marittime, Pennine e Graje, le due Rezie, la Sardegna, la Corsica.
Proconsoli, correttori, presidi, erano varj d'attribuzioni; tutti però amministravano e la giustizia e le finanze in dipendenza dai prefetti, e per quanto al principe piacesse; infliggevano pene fin capitali; il mitigarle era serbato ai prefetti, come pure il condannare all'esiglio. Ponevasi attenzione che nessuno fosse natìo del paese che governava, nè vi contraesse parentele, o comprasse schiavi e terre, volendo con ciò ovviare gli abusi e le corruzioni; pure Costantino medesimo, poi i successivi imperatori non rifinano di querelarsi che tutto si venda da essi o da' loro ministri[67].
Ciascuna provincia formava un corpo politico, rappresentato dall'assemblea generale, che una volta l'anno o per occasioni straordinarie, concedente il prefetto del pretorio, radunavasi nel capoluogo, intervenendovi gli onorati, i curiali e possessori liberi. Questa dieta provinciale potea far decreti, spedire messi al principe, anche malgrado del vicario, del preside o del prefetto al pretorio[68].
Si trasformano dunque i magistrati all'antica in impiegati alla moderna, gli uffiziali della patria in servitori del principe. Sotto i re, essi magistrati rimanevano sottoposti al capo dello Stato: nella repubblica, ciascuno aveva un'autorità sovrana entro la sfera d'attività a lui competente, e poteva fare opposizione al collega o ai funzionarj inferiori, sempre esposto ad una responsalità reale e terribile: or eccoli connessi in un'assoluta gerarchia. Nella repubblica, ed anche sotto i primi imperatori, le insegne della dignità accompagnavano il magistrato soltanto in uffizio; fuor di quello, console, pretore, imperatore non avevano altro corteggio o servitù che i liberti, i clienti, gli schiavi proprj: ma cogli innovamenti di Diocleziano, il palazzo, la tavola, lo sfarzo, il numeroso codazzo posero immensurabile distanza fra il monarca ed i sudditi.
Già prima il titolo di onorato distingueva chi avesse sostenuta alcuna dignità nell'impero, o cui il principe avesse concesso trionfi od onorificenze: al perdersi delle altre distinzioni, tutti ambirono questa, e l'imperatore la largì a chiunque prestasse alcun servizio alla sua persona; merito più rilevante che il giovare allo Stato. Pertanto gli uffizj dapprima affidati a schiavi, il tagliare avanti, il servire alla coppa, fin le prestazioni sordide, erano ambite da gran signori, non tanto per gli stipendj, quanto per le esenzioni ond'erano privilegiate; perocchè gli Onorati restavano ascritti al senato senza subirne i pesi, e dopo servito dieci o quindici anni, andavano sciolti da ogni vincolo che per nascita li legasse alla curia o ad alcuna corporazione. Per codicilli onorarj poi si concedevano talvolta i titoli a persone che mai non avevano servito, nè tampoco veduto il principe, tanto per godere l'esenzione, od almeno usar le insegne della nominale dignità.
A fianco dell'imperatore stavano sette uffiziali, consiglieri privati, e custodi della persona, della casa, del tesoro. Un eunuco, gran ciambellano (præfectus sacri cubiculi), mai non distaccavasi dal principe, fosse agli affari o alle ricreazioni, prestandogli i più umili servigi, e avendo così mille occasioni d'insinuarsegli nelle grazie e di regolarne i favori. Da quello dipendevano i Conti della mensa e della guardaroba. Il maestro degli uffizj, ministro di Stato, dirigeva gli affari pubblici, e nessun richiamo di suddito giungeva al principe se non attraverso a quattro uffizj, uno dei quali riceveva i memoriali, l'altro le lettere, il terzo le domande, il quarto la corrispondenza varia. Davano spaccio agli esibiti cenquarantotto segretarj, per lo più legali, e preseduti da quattro maestri.
Al maestro degli uffizj sottostavano alcune centinaja di messaggeri, che, col favore delle buone strade e delle poste, dalla capitale fin alle provincie estreme recavano gli editti, le vittorie degl'imperatori, il nome de' consoli; e che acquistarono importanza col riferire quanto raccogliessero sulle condizioni del paese e sui portamenti de' magistrati e de' cittadini. Crebbero costoro fin a diecimila, a proporzione della debolezza della corte o del timore di ribellioni; e divennero gravosi al popolo pel modo con cui esigevano il servizio delle poste, e perchè favorivano o perseguitavano (stile dei delatori) chi sapeva o no tenerseli amici.
Divenuta imperiale la podestà, tolta l'aristocrazia delle famiglie, accomunata la cittadinanza, cambiasi pure la procedura giudiziale: non occorrono più magistrati patrizj che dicano il diritto; senatori, cavalieri, plebe non lottano più per essere ammessi nella lista de' giudici; non più le decurie sono annualmente elette nel fôro ed esposte al pubblico: nè il cliente sceglie il magistrato, nè i cittadini il giudice sopra la lista annuale. La giustizia emana dal trono: il rettore di ciascuna provincia o il vicario suo; il prefetto del pretorio in appello come rappresentante dell'imperatore; l'imperatore stesso per supremo ricorso, costituiscono l'alto organamento giudiziario: l'inferiore i magistrati locali di ciascuna città con giurisdizione limitata: alcuni agenti speciali per le cause fiscali: una distinta giurisdizione militare, e la ecclesiastica de' vescovi. Più non sono separati lo jus dal judicium; più non si sceglie il giudice, e si redige la formola a ciascuna causa. L'attore cita il reo davanti l'autorità competente, mediante un atto; il magistrato gliene fa l'intimazione per mezzo d'un usciere, giudica la causa e nel fatto e nel diritto. Questa procedura, in origine introdotta come straordinaria, allora divenne generale.
Finchè i giudizj emanavano direttamente dal popolo, ovvero dal pretore eletto da esso, non rimaneva luogo ad appello, sovrana essendo quell'autorità. Commessi a magistrati eletti senza concorso di questa e subordinati, era naturale che ne venisse quella graduazione, per cui i giudizj dell'uno erano riveduti dal superiore, e infin dall'augusto. La cooperazione dei giudici ne spiega in qual modo nell'immensa Roma due pretori potessero risolvere i dissidj di cittadini e forestieri: ma aboliti quelli, come bastare? Già, durante la repubblica, i pretori teneansi allato dei giureconsulti per consiglio; poi gl'imperatori ne assunsero un collegio (consistorium), che decidesse i punti di diritto portatigli in ultima appellazione.
Essendo la salute dell'impero suprema legge, bastava che uno di questi delatori imputasse di tradimento qualche cittadino, perchè tosto venisse tradotto in catene a Milano, a Roma, a Costantinopoli, e quivi giudicato con metodi estralegali, e massime colla tortura. Questa erasi fin allora in Roma serbata agli schiavi: ma i magistrati, che nelle provincie la trovavano già consueta, ne continuarono l'uso, e guari non andò che l'applicarono anche a cittadini romani. Furono dunque chieste eccezioni, e concedute a favore degli Illustri e degli Onorati, del clero, de' soldati e casa loro, de' professori d'arti liberali, dei magistrati municipali e loro discendenza fin al terzo grado, e degli impuberi: le quali esenzioni venivano a confermare quell'iniquità ad aggravio degli altri. Siccome poi i giureconsulti definirono, nei casi di Stato, potersi trascendere il diritto, perciò in quelli la tortura applicavasi indistintamente a rei, a complici, a testimonj.
Lo studio delle leggi restava incoraggiato come scala alle magistrature civili. Tutte le città ragguardevoli n'aveano scuole, dove rimasti cinque anni, i giovani cercavano ricchezza ed onori col dibattere sopra le innumerevoli cause private, o coll'iniziarsi agli impieghi, abbondantissimi, e nei quali il merito o l'abilità o la pieghevolezza potevano condurre sino a divenire Illustri. Questo sciame che strepitava pei tribunali, o strisciava alla corte, o traforavasi nelle case private ad azzeccare litigi e trafficar di cavilli, divenne nuova peste dell'impero, e degradò la nobile giurisprudenza fino all'abjettezza de' mozzorecchi.
Degli antichi questori un solo rimase, non più incaricato dell'erario, ma di comporre orazioni ed epistole a nome dell'imperatore, e leggerle in senato. E poichè quelle presero la forza, poi anche la forma di editti, il questore equivalse al moderno grancancelliere, rappresentante del potere legislativo, fonte della civile giurisprudenza. Talora sedeva a suprema giudicatura nel gabinetto imperiale coi prefetti del pretorio e col maestro degli uffizj, o scioglieva i dubbj dei giudici inferiori; oltrechè, per servizio dell'imperatore e per modello uffiziale di stile, coltivava quel gergo pomposo e barbarico che acquistava nome d'eloquenza. Come giudice delegato proferiva egli talvolta di casi riservati all'imperatore; talaltra consultavansi i due senati, come alle corti di giustizia.
Da un ministro del fisco (comes rerum privatarum) amministravasi il tesoro particolare dell'imperatore, costituito dai patrimonj dei re e delle repubbliche sottoposte, da quei delle varie famiglie venute al trono, e dalle confische. Le entrate pubbliche furono maneggiate da un Conte delle sacre largizioni, che centinaia di persone occupava in undici uffizj per fare e riscontrare i conti. Le zecche, le miniere, gli erarj deposti nelle diverse città dipendevano dal tesoriere, che corrispondeva co' ventinove ricevitori provinciali, regolava il commercio esterno, dirigeva le manifatture del lino e della lana, esercitate da schiavi per uso della corte e dell'esercito.
La distinzione fra l'erario militare e il fisco disparve in diritto dacchè l'imperatore potea disporre liberamente di tutte le casse: pure si lasciarono separati l'erario sacro, che riceveva le imposte pubbliche, il privato che riceveva le rendite particolari del principe, e quello di prefettura per le entrate che si destinavano specialmente all'esercito. Le pubbliche consistevano ne' possessi imperiali, nelle contribuzioni dirette, nelle indirette, e in frutti eventuali, oltre i dominj del fisco: ma qui ci si affaccia la peggior piaga de' popoli nel Basso Impero.
Ciascun patrimonio veniva esattamente descritto, con la misura dei terreni, il numero degli schiavi e del bestiame, adequandone il valore per ogni jugero sopra giuramento del proprietario: al quale l'usar frode sarebbesi imputato come sacrilegio ed offesa maestà[69]. Censo vizioso che ad ogni mutar di possesso sarebbe convenuto rifare; laonde ne faceano lor pro i ricchi, vendendo gli sterili per comprar terreni feraci: dal che richiami incessanti, e visite, e riforme.
Ad ogni jugero della stessa categoria era imposto un eguale tributo in denari e in derrate. Ma al tempo di Costantino il tributo fondiario si esigeva per capi, intitolandosi così un complesso di terreni, varj d'estensione, ma stimati di rendita eguale, e perciò d'egual valore. Questo valore era di mille aurei, lo perchè un capo dicevasi anche millena; e da tale unità tassabile venne il nome di capitazione[70]. La capitazione personale colpiva i nulla aventi. Al censo venivano proporzionate altre gravezze o straordinarie, o canoniche, o sordide, o d'altra categoria.
Era dunque lo stesso tributum ex censu dei tempi repubblicani: ma un decreto (indictio) del principe determinava ogn'anno la quantità e qualità delle imposizioni; e se al bisogno non bastasse, imponevasi una superindizione: alle straordinarie occorrenze potevano supplire fin i prefetti del pretorio, sovrintendenti alle finanze. Il tributo ripartivasi sul luogo, vigilando il preside della provincia, e intervenendovi i Difensori della città. Pagavasi in tre rate, nelle mani de' ricevitori del preside; il quale ogni quattro mesi trasmetteva al tesoriere della provincia la lista delle somme percette, e questo al conte delle largizioni. La più parte si pagava in denaro, anzi in oro; il resto coi generi che il terreno dava, i quali, a spese de' provinciali, erano spediti nei pubblici magazzini, donde si distribuivano alla Corte, all'esercito, alla plebe di Roma e di Costantinopoli.
Che se riescono sempre malvedute le incumbenze de' finanzieri, viepiù allora quando con sì largo arbitrio si esercitavano, e smungevasi il popolo con sovrimposte e anticipazioni accumulate, non impedite da verun corpo dello Stato. L'esazione sotto Galerio offriva a Lattanzio l'immagine della guerra e della cattività: «Misurar terre, numerare viti e alberi, registrare gli animali d'ogni razza, il nome di tutte le persone, non distinguendo contadini da borghesi: ognuno accorreva con figli e schiavi, e lo scudiscio faceva l'uffizio suo: per forza di torture costringevansi i figliuoli ad attestare contro il padre, gli schiavi contro i padroni, le donne contro i mariti: se mancassero prove, mettevansi alla corda i padri, i padroni, i mariti, per farli deporre contro se stessi; e quando il dolore avesse loro strappato di bocca alcuna confessione, questa si tenea per vera, nè età o malattia valeva di scusa: faceansi recare infermi e malati, e si fissavano gli anni di ciascuno, aggiungendone ai fanciulli, detraendone ai vecchi; poichè pagavasi un tanto per testa, e a denaro si comprava la libertà del respirare... Fra ciò gli animali perivano? perivano gli uomini? tassavasi ciò che più non esisteva, in modo che nè vivere nè morire si potea gratuitamente: pur beati i mendichi, che restavano esenti da tali violenze. Galerio, mostrandone pietà, li fece imbarcare, con ordine che, quando fossero in alto, venissero gettati al mare: egregio spediente per nettare dalla mendicità l'impero! e acciocchè, sotto pretesto di povertà, nessuno si esimesse dal censo, far perire un'infinità di poveretti!»
Nè meno della capitazione gravava la collazione lustrale, che ogni quinto anno esigevasi dai trafficanti. — Il tempo in cui essa matura (dicea Libanio davanti ad un imperatore), cresce il numero degli schiavi; e dai padri vendonsi i figli, non per riporne il prezzo, ma per darlo agli esattori». E Zosimo: — Quando torna il tempo della collazione lustrale, allora pianti e guaj per tutta la città; vedesi con battiture ed altri strazj tormentar chi per povertà non può sborsare la tassa; madri vendono i figliuoli, padri menano le figlie al postribolo per procacciarsi di che soddisfare l'esattore»[71]. Costantino proibì quelle torture, surrogandovi una cortese prigionia: gli eredi dovevano spegnere il debito del defunto al fisco, o abbandonare l'eredità.
I contribuenti erano inoltre tenuti a molte prestazioni personali, come cuocere il pane, la calcina, trasportare i generi ai magazzini o all'esercito, servire di cavalli le poste. I senatori e gli ottimati delle provincie pagavano un tributo speciale (follis) sulle loro sostanze, e una tassa qualora venissero promossi ad una carica[72]. I donativi spontanei che davano le città a trionfanti o a benemeriti, per lo più in corone d'oro, ben presto furono tenuti come un dovere verso il principe quando salisse al trono, menasse moglie, avesse figliuoli, guidasse trionfi. I senatori a quest'oro coronario surrogavano un'offerta di mille seicento libbre d'oro[73].
Sull'entrata, l'uscita, il transito, il consumo pesavano gabelle: fors'anche pagavano le merci nel passare da una all'altra diocesi, poichè dell'entrate di ciascuna assumevano l'appalto distinte società di pubblicani. Era speciale dell'Italia il dazio di consumo della vigesimaquinta e della centesima, che oggi diremmo del quattro e dell'uno per cento. Poi si pagava su quanto si portasse in viaggio, poi per mantenere le vie; sicchè dappertutto erano guardie e stradieri, le cui concussioni mal potevano esser frenate dal minaccioso rigore delle leggi.
Le arti tiranniche degli esattori ci sono legalmente attestate dall'imperatore Valentiniano. — Appena l'esattore giunge nella sbigottita provincia, circondato da fabbri di calunnie, inorgoglisce dei sontuosi ossequj, chiede l'appoggio delle autorità provinciali, talora aggiunge a sè anche le scuole, acciocchè, moltiplicato il numero degli uomini e degli uffizj, il terrore estorca quanto piaccia all'avidità. Comincia egli dall'addurre e svolgere terribili comandi sopra molteplici decreti; presenta caligini di minute supputazioni, confuse con inesplicabile oscurità, che, fra gli uomini ignari delle tranellerie, più fanno effetto quanto meno possono intendersi. Domanda le quietanze distrutte dal tempo, non conservate dalla semplicità e fiducia dello sdebitato: e se perirono, coglie occasione di predare; se vi sono, bisogna pagare acciocchè valgano: talchè presso quel malvagio arbitro la carta perita nuoce, la conservata non giova. Da ciò innumerevoli guaj, dura prigionia, crudele tortura e tutti i martorj preparati dall'esattore ostinato nelle crudeltà. Il palatino, complice de' furti, esorta; incalzano i turbolenti uscieri; sovrasta la spietata esecuzione militare: nè questa ribalderia, usata su cittadini come su nemici, termina per giustizia di prove o per compassione»[74].
Le passate turbolenze e i tanti usurpatori aveano chiarito come fosse pericoloso l'unire ne' governatori delle provincie la giustizia e l'amministrazione col comando militare; laonde Costantino li separò. La suprema ispezione sugli eserciti fu commessa ad un maestro generale per la fanteria, uno per la cavalleria: poi n'ebbe uno a ciascuna delle frontiere più minacciate, sul Reno, sull'alto e basso Danubio, sull'Eufrate: in fine diventarono otto. Sotto di essi erano disposti trentacinque duci, distinti tutti col cingolo d'oro; a dieci era concesso il titolo di comiti, ossia compagni più onorevoli; ed oltre il soldo, ricevevano onde mantenere cennovanta servi e cencinquantotto cavalli. Essi non doveano brigarsi dell'amministrazione civile, nè i magistrati del loro comando: il che assicurò la quiete interna, togliendo il despotismo militare, unico ed infelicissimo avanzo della democrazia.
La milizia fu ridotta ad una specie di tributo, giacchè i senatori, gli Onorati, i sacerdoti del gentilesimo, e i principali decurioni furono obbligati somministrare un prefisso numero di soldati, o in cambio trenta o trentasei soldi d'oro per uomo. Tale somma attesta quanto fossero scarsi i volontarj; e malgrado le grosse paghe e i ripetuti donativi, la milizia era aborrita tanto, che molti per sottrarsene si mozzavano le dita; e quantunque fosse appiccinita la misura pei coscritti, e s'ammettessero anche schiavi, pure, se vollero empiere le file, gl'imperatori dovettero concedere terre immuni e inalienabili ai veterani, col patto feudale che i loro figliuoli, giunti a età virile, dessero il nome all'esercito, se no perdessero l'onore, il fondo ed anche la vita[75].
Le ripetute severissime minaccie non rattenevano dal disertare ai Barbari, o favorirne le correrie; nè dal soperchiare i sudditi, mandando i cavalli a pascolo sull'altrui fondo, o mescolandosi d'affari civili; nè induceano i veterani ad occuparsi nel mercimonio o coltivare le terre concesse. Si dovette anche ricorrere ad ausiliarj stranieri, arrolando Goti e Alemanni, e sollevandoli ai gradi della milizia, donde ai civili, e perfino al consolato: lo che sempre più sviliva le magistrature curuli.
La legione fu ridotta da seimila a mille o millecinquecento guerrieri, separandone, come pare, la cavalleria; il che, se scemò la robustezza, crebbe la mobilità, assomigliandola ai reggimenti nostri. Centrentadue legioni allora componeano l'esercito romano; e sembra fra tutto si armassero seicentoquarantacinquemila uomini, sullo spazio stesso dove in piena quiete ora ne stanno in armi più di due milioni. Li dicono necessarj alla pace!
La guardia del principe era fatta da tremilacinquecento domestici[76], distribuiti in sette scuole, e comandati da due conti. Splendidamente divisati con armi d'oro e d'argento, fra essi cernivansi due compagnie di cavalli e fanti, detti dei protettori. Facevano la scolta negli appartamenti interni; andavano nelle provincie quando abbisognasse dar pronta e vigorosa esecuzione agli ordini imperiali; e l'esser messo fra questi era la più elevata speranza del guerriero.
I sudditi liberi dell'impero si dividevano in tre classi: abitanti delle due metropoli, abitanti delle città provinciali, e campagnuoli. I primi, sebbene assoggettati alle medesime imposizioni, erano però vantaggiati da privilegi, e dalle distribuzioni del grano, spedito per obbligo dalle provincie, a cura d'un preside particolare (præfectus annonæ).
Gli abitanti delle città provinciali cessarono d'esser divisi in cittadini, socj e sudditi quando Caracalla, accomunata la cittadinanza, tutti eguagliò nella soggezione all'imperatore. Allora vi troviamo senatori, curiali o decurioni, e plebe. I senatori erano ombre dell'ombra di senato che sopraviveva a Costantinopoli e a Roma; quell'onorificenza di puro nome ricevendo dagl'imperatori per avere sostenuto cariche insigni, e che infine diventò comune ai maggiori possidenti. Poteano esser giudicati soltanto da un tribunale particolare, non richiesti alla tortura, nè obbligati alle cariche municipali: vantaggi che pagavano con una speciale imposizione, e con contributi straordinarj in caso di bisogno[77]. I possessori, fossero originarj (municipes) od avveniticci (incolæ), formavano i decurioni o curiali; e poichè doveano spendere e denaro e tempo nelle pubbliche cure, le leggi municipali determinavano qual facoltà dovessero possedere. Nel II secolo, da un curiale di Como esigevansi centomila sesterzj, cioè da diciannove a ventimila lire; nel 342, Costanzo II obbligava alla curia d'Antiochia chi possedesse venticinque jugeri di terreno; nel 435, Valentiniano III quei che avessero trecento soldi d'oro, che potevano contarsi per quattromila cinquecento lire: tant'erasi avvilita quella dignità, in prima ambita e con suntuose largizioni procacciata. Le iscrizioni accennano anche un ordine equestre, forse de' membri di certi collegi.
Nella plebe si riducevano i minori possidenti, artieri, mercadanti, esclusi dall'amministrazione urbana (jus honorum); era distribuita in varie maestranze; del resto faziosa, tremante o minaccevole, attenta ad ogni occasione di saccheggi e di violenze.
Alla campagna stavano o proprietarj liberi, o coloni, o schiavi. Di questi ultimi non faremo parola più che di animali domestici. I coloni, di mezzo fra liberi e schiavi, erano avvinti al terreno che coltivavano, in modo che con esso erano venduti e divisi, benchè una legge pietosa vietasse di separare i membri della stessa famiglia[78]. Erano dunque un avviamento ad abolire la schiavitù; e mentre verun cenno ne fanno i giurisprudenti classici, frequente si trovano menzionati dopo Costantino. Donde provennero? chi li crede imitati da ciò che si vedeva nelle nazioni germaniche; chi derivati dalle colonie barbare trapiantate nell'impero: più probabilmente germogliarono dall'antica forma dei possessi, quando Vespasiano e Tito chiamando al fisco i beni comunali, su cui aveano diritto gli abitanti di ciascun cantone, e Costantino applicandoli al culto cristiano, ridussero gran parte de' possessori a miseria, ed a vendere il proprio patrimonio, o lavorarlo a titolo di coloni[79].
Obbligati a vivere e morire sul suolo ove nasceano, trovavansi del resto liberi di loro persona; e perciò il diritto li annovera tra gl'ingenui, e ne fa legittime le nozze; ma insieme li chiama servi della gleba; nè contro del padrone poteano stare in giudizio, salvo si discutesse della propria condizione. Ad esso retribuivano in denaro o in natura un canone impreteribile, al fisco l'imposizione; col rimanente viveano, e risparmiando poteano comprar beni, dei quali però l'alto dominio restava al padrone. Condizione peggiore dello schiavo in quanto non potevano essere affrancati, non disgiunti dal suolo, nè tampoco emanciparsi coll'entrare ecclesiastici o militari[80].
Colle traversie pubbliche ne crebbe il numero e peggiorò la condizione, scomparendo la classe tanto utile de' liberi coltivatori e de' minuti possidenti. Chi non potesse soffrire la perdita della libertà, rifuggiva nelle città a nuove miserie: altri, oppressi da crudeli padroni o dall'ingordo fisco, rompevano ad aperte ribellioni.
Questa causa s'univa alle anzidette per aumentare i terreni abbandonati. Gl'imperatori fecero esente da tributi chi gli occupasse; li distribuivano anche fra i possessori di buone campagne, minacciando privarli di queste se quelli trascurassero: provvedimenti vessatorj, che a niun bene riuscivano perchè non toccavano la radice del male. All'uopo stesso fu introdotta l'enfiteusi, contratto pel quale, mediante un canone statuito, assegnavasi un fondo a coltivare per un certo tempo od in perpetuo. Prima fu praticato solo con terreni del fisco o del municipio; dappoi anche coi privati, allorchè questi possedettero intere provincie.
Prima di Giulio Cesare, ciascun municipio costituiva una repubblica indipendente, associata alla romana, cui contribuiva un contingente determinato, e ne ricevea protezione; partecipava ad alcuni impieghi, e ne comunicava la capacità ai Romani entro le sue mura; del resto avea leggi proprie, magistrati elettivi, libera amministrazione degli interni affari. Intera dunque la libertà civile e la comunale; soltanto la libertà politica era legata dal patto federale.
Ma talora il municipio o per forza o di voglia adottava le leggi civili romane, e in tal caso entrava fra i popoli detti fundi. Sotto l'impero, la condizione di fundi diviene generale, adottandosi dappertutto il diritto civile romano come condizione della cittadinanza, formandosi così l'unità giuridica, mentre gl'Italici non aveano chiesto che l'accomunamento del diritto politico. Allora tutte le colonie latine divennero municipj; ed essendo caduto in dissuetudine il diritto di suffragio, municipio significò una città abitata da cittadini romani, qual che ne fosse l'origine.
Tutto ciò effettuossi colla lex julia[81] o poco dopo: e in conseguenza Roma non fu più soltanto una repubblica sostenuta da repubbliche, ma la metropoli d'un grand'impero, di cui l'Italia era la provincia principale. Ma a farla vera monarchia si opponeva il carattere del diritto pubblico e privato di Roma, municipale per essenza, come di quasi tutte le antiche città italiche: onde fu mestieri riformare il modo della libertà municipale in Italia, per armonizzarla colla politica imperiale e coll'accentrata uniformità.
Come in Roma i soli cittadini di ottimo diritto erano partecipi della sovranità, cioè potevano render suffragio in una tribù e sostenere le magistrature, così nelle città i decurioni. Non che in pratica, neppure nelle filosofiche speculazioni si conosceva il sistema della rappresentanza, che fa partecipare al governo effettivo i sudditi, per quanto discosti. La riforma di Cesare rese possibile ad Augusto di risparmiare ai cittadini lontani il disagio di recarsi fin a Roma a rendere i voti, imponendo di raccoglierli ne' particolari comizj, indi spedirli alla metropoli. Questo diritto egli limitò ai municipj, sotto il qual nome vennero intesi non più tutti i cittadini, ma puramente i decurioni. Il senato di questi (ordo, curia) insieme coi magistrati amministrava la città; ma non che la curia fosse contrappeso ai magistrati, unicamente da essa sceglievansi. Questi potevano presentare i proprj successori; ma poichè ciò li rendeva garanti dell'amministrazione del surrogato, guardavanlo come un peso, e le più volte ne abbandonavano la scelta al governatore della provincia[82].
Prima magistratura della città erano i due o i quattro giuridici (duumviri, quatuorviri jure dicundo), equivalenti ai consoli di Roma innanzi che avessero divisa l'autorità coi pretori. Annui, soprintendevano all'amministrazione, presedevano il senato municipale, ed esercitavano la giurisdizione entro certi limiti, di là dai quali le cause portavansi al magistrato. Col crescere dell'imperatoria, scemò l'autorità dei corpi municipali; fu tenuto per concessione graziosa quel che era diritto anteriore alla conquista; e i duumviri scaddero fra gl'impiegati inferiori, senza più nè imperio nè potestà nè tribunale. In fine cessarono, e alla curia e all'amministrazione degli affari municipali presedeva il primo decurione (principalis) per tutta la vita o almeno per quindici anni, senza giurisdizione perchè non era un magistrato, ma solo il decano del collegio[83]. Così il despotismo imperiale insinuava le forme monarchiche perfino nella costituzione delle curie.
I Comuni dunque conservavano la sovranità municipale, ma non aveano alcuno schermo costituzionale contro il potere assoluto.
Al vedere l'ordinamento delle curie, ov'è scritto nell'album chiunque abbia capacità e certi possessi, senza privilegi di nascita o limite di numero; ove gli imperatori raccomandano di non sollevare al duumvirato se non grado a grado[84], siccome al sacerdozio; ove la curia stessa prende parte immediata agli affari della città, elegge i magistrati suoi, convoca all'uopo tutti gli abitanti, fa decreti che spedisce direttamente, senza che il prefetto possa altro che accompagnarli d'informazioni, voi credereste aver sottocchi altrettante repubbliche, democratiche affatto, la cui opposizione impedisca o turbi le violenze de' lontani dominatori. Apparenza e null'altro.
Ogn'atto delle curie poteva essere cassato dal principe; il rettore della provincia annullava a volontà l'elezione dei magistrati; quando poi la centralità imperiale spense ogni pubblica vita, l'ordine de' decurioni cadde nell'ultimo avvilimento. Perocchè nella difficoltà di esigere le esorbitanti imposte, gl'imperatori obbligarono i decurioni a riscuoterle, e star garanti di quelle della comunità coi beni e colla persona propria, come pure a rispondere della propria amministrazione, e di quella degli uffiziali dipendenti da essi. Da un debitore del fisco erano abbandonati i campi? la curia era tenuta a pagarne i carichi, trovasse o no a chi venderli. Erano dunque i decurioni ridotti ad agenti gratuiti e vittime del despotismo, e coll'aumentare de' bisogni dell'impero, la carica ne divenne insopportabile; mentre l'assodarsi della monarchia scemava e l'autorità e la riverenza de' municipj. Costantino e i successori suoi, esentando molti dalle cariche municipali, le facevano pesare viepiù sui restanti, e togliendo a molte città i lauti patrimonj per applicarli alle chiese cristiane, resero impossibile il sostenere le spese. Aggiungete che i curiali senza figli poteano disporre solo un quarto de' loro beni, cadendo il resto alla curia; dal municipio non potevano allontanarsi senza permissione del governatore della provincia; sopra di essi pesava la speciale oblazione dell'oro: di modo che trovavansi esposti alle sempre crescenti avidità dell'erario, alle prepotenze dei Barbari che soprarrivavano, all'esecrazione dei cittadini, che li riguardavano come implacabili riscossori.
Bisognò dunque ristorarli di nuovi privilegi: cadendo in miseria, fossero nutriti a spese del municipio; se sani e salvi uscissero dal giro di tutte le cariche municipali, se n'intendessero dispensati per l'avvenire; fossero anche decorati col titolo di conte. Poi s'apposero rimedj agli artifizj onde si declinava questa penosa onorificenza; Trajano proibì di spender denaro per esimersene; ogni figlio di decurione dovesse restar curiale; entrarvi chi acquistasse fino a venticinque jugeri; nessuno potesse vendere il terreno che gli conferiva quell'oneroso diritto; nessuno ottenere uffizio di corte se prima non avesse adempito a que' carichi. Per sottrarsi, il decurione arrolavasi all'esercito? la legge lo strappava agli stendardi; davasi schiavo? la legge il ritornava libero per empiere la curia; gli spurj, gli Ebrei, i nati da padre servo e donna libera, il guerriero vile, il prete scostumato erano condannati a farsi decurioni[85]. Questi erano i padri della patria; questi i puntelli delle municipali franchigie.
L'eccesso dei mali portato dal pervertimento delle curie fece, dopo il 365, introdurre sindaci (defensores), eletti dall'intera città per tutelare i contribuenti contro le pretensioni della curia, e questa contro gli uffiziali dell'impero[86]. Nelle cause criminali istruivano essi il processo, nelle civili giudicavano fino all'ammontare di trecento soldi, e da loro davasi appello ai governatori. Ne crebbe l'importanza quando, più esigendosi dai Comuni, più bisognava a questi concedere; e quando, oppressi i decurioni, non si poteva usufruttare che la plebe. Stranio da prima alla curia, il Difensore finì per diventarne capo: sinchè, cadendo a fasci l'amministrazione, il clero s'insinuò nelle curie, e il vescovo assunse l'uffizio del Difensore.
Nella giurisdizione volontaria alcuni atti solenni dell'antico diritto, come le vindiciæ con tutte le loro applicazioni del manomettere, adottare, emancipare, rimanevano ai magistrati del principe, nè comunicavansi ai municipali. Altri di forma nuova furono introdotti dagli imperatori, quando si cominciò a distendere protocolli d'ogni cosa; e secondo lo statuto di Onorio, gli alti doveansi erigere davanti ad un magistrato o al difensore, a tre principali e ad uno scrivano (exceptor); e consistevano in un dialogo fra il primario attore e il magistrato. I testamenti sarebbero dovuti aprirsi solennemente alla presenza del governatore della provincia; ma per agevolezza alcuna volta si leggevano nella curia.
Le città nostre conservavano l'antico diritto italico, che la giustizia fosse resa dai cittadini stessi, almeno in materia civile e per la prima istanza. Il magistrato istruiva il processo, determinava il principio di diritto applicabile al caso, e rendeva una decisione condizionata: allora un giurato (judex), scelto ciascuna volta e di privata condizione, ponderava il fatto, e lo metteva in relazione col principio dottrinale esibitogli dal magistrato; dal quale accordo usciva il giudizio deliberativo. Quest'ordine di giudizj privati cadde sotto gl'imperatori, come dicemmo, e i magistrati pronunziavano d'alcuni affari senza assistenza di giudici (extraordinariæ cognitiones). La quale procedura straordinaria fu poi da Diocleziano abolita in alcune provincie, in altre dileguò, rimanendo la giurisdizione ai governatori, salvo l'appello.
Il nobile romano continuava a credere abjezione il lordar la mano nelle arti; ancora al tempo di Costantino erano infami coloro che si applicassero a vendere a ritaglio e guadagnare d'industria; Onorio e Teodosio vietarono a' nobili e ricchi il mercatare, come cosa pregiudicevole allo Stato. Ma rivoluzione importantissima, comecchè neppure accennata dalla storia, fu il mutarsi l'industria dagli schiavi ai liberi. Mentre prima ciascun dovizioso teneva in casa chi facesse ogni servizio sì pel suo occorrente, sì per venderne, allora troviamo artigiani indipendenti che lavorano per se stessi e per chi paga; in ciascuna città raccolti in maestranze, le quali molto estese e con ampj privilegi, dapprima servirono di valido sostegno ai municipj, poi dalla fiscalità furono ridotte a nuovo stromento di tirannia e d'oppressura.
I nove collegi d'arti che sussistevano a Roma fin dai tempi di Numa, dovettero esser formati piuttosto per apparato che pei bisogni: ma sotto l'impero crebbero tanto, che Costantino ne distingue trentacinque; cioè, fonditori di metalli, fabbri, lavoratori di ferro, di bronzo, di piombo, d'argento; orefici, giojellieri, doratori, fabbricatori di vetri, di specchi; conciatori, tintori di porpora, tessitori di damaschi, d'altre stoffe operate; folloni, muratori, tagliapietre, lavoratori di marmo, di musaico, d'avorio; terrazzieri, plasticatori, falegnami, marangoni, quei che ornavano le soffitte, carpentieri, vasaj, livellatori dell'acqua, pittori, architetti, intagliatori, scultori, medici, veterinarj[87].
Gli aggregati doveano assicurarsi protezione coll'eleggersi un patrono: acquistavano il privilegio d'esercitare quell'arte, ad esclusione d'ogni altro; aveano sindaco, statuti, possedimenti; erano immuni da prestazioni di corpo, e fin dal militare nelle legioni, ma dovevano allo Stato certi servigi. Così ai fabbri in Roma incombeva di spegnere gl'incendj; lungo i fiumi alcuni navicularj erano tenuti a trasportar le derrate degli eserciti; i bastagarj a carreggiare le annone del fisco, e via discorrete. Pertanto consideravansi come legati al territorio della città, coi figli e cogli averi; lo scostarsene pareggiavasi a diserzione, e venivano rinviati; nè agli obblighi poteano sottrarsi neppure per rescritto imperiale, eccetto se entrassero soldati o cherici[88]. Di questa servitù si valsero gl'imperatori a sevizie fiscali, e tennero le maestranze in solido responsabili delle tasse; quando non trovassero denaro altrove, gettavansi sopra di esse con tale oppressura, che molti se ne sottraevano fino col rendersi servi della gleba.
Grave crollo all'industria diedero gl'imperatori col fabbricare per economia checchè occorresse al servizio proprio, alle distribuzioni pei cortigiani e ministri, agli eserciti, infine anche per farne traffico: intempestiva reminiscenza dell'antica costituzione domestica, quando ogni padrefamiglia teneva in casa servi per tutte le manifatture occorrenti. Alessandro Severo faceva tessere e tignere porpora, e la più fina e lucente mandava sul mercato[89]: Costantino vendeva vesti, lino, pelliccie per conto del fisco: Costanzo II avea telaj di lana, seta, lino. Errore grossolano d'economia, del quale fu conseguenza l'avere Valentiniano proibito a qualunque privato di fabbricar seterie, o tessere ori od altre stoffe; Graziano e Teodosio multano di morte e confisca chi tignesse o vendesse porpora, o comprasse seta dai Barbari, serbandosene il monopolio l'imperatore, dal quale pure i soldati doveano comprar le vesti[90]. Davano opera a tali manifatture innumerevoli schiavi, obbligativi in perpetuo coi figli loro acciocchè non portassero fuori l'arte.
Gli armajuoli erano liberi di condizione; ma ascritti una volta al collegio, doveano per un certo numero d'anni rimanervi coi figli, marchiati al braccio ond'essere riconosciuti. Internamente le armi si vendeano alla libera, ma era vietato asportarle. Fabbricavansi (per dir solo dell'Italia) freccie a Concordia, scudi a Verona e Cremona, corazze a Mantova, archi a Pavia, spade a Lucca: ad Aquileja, Milano, Ravenna, Roma, Canusio, Venosa lavoravansi stoffe di lana e seta per uso particolare degl'imperatori, divise militari, vele e sartiame per le navi: Taranto e Siracusa aveano tintorie; zecca Aquileja e Roma.
Al fisco furono tratte anche le miniere, le saline, le cave di gesso, di coti, di marmi, e perfino delle pietre; ed affittavansi a privati. Vi lavoravano o condannati, o schiavi coi loro figliuoli: schiavi erano i monetieri. Tante opere affidate a schiavi, che non costavano se non il mantenimento, diminuivano i modi di guadagnare alla libera popolazione, offrendo le manifatture ad un prezzo cui non poteano i privati.
Il commercio non fioriva meglio che nell'età precedente; e se le leggi il tolsero in cura, fu con meschini ed avari accorgimenti. Allorchè i Barbari si avvicinarono, e preser gusto alle delicature della civiltà, i Romani avrebbero potuto, collo stabilire mercati sulle frontiere, ricuperare in parte l'oro che quelli rapivano o ricevevano in tributi e soldi. Ma temendo di allettarli colla mostra delle ricchezze, fu limitato quel traffico, e interdetto, pena la confisca e l'esiglio, il vendere ai Barbari nè ai loro ambasciadori non solo le armi, ma sino il ferro greggio o lavorato, nè le coti, o l'insegnare a costruir navi nè somministrarne il legname, anzi fin il dare vino, olio, caviale, sale: poi il timore fece escludere gelosamente i mercadanti persiani e barbari, salvo alcune città determinate[91].
Se pensate che a Roma era chiusa la principale sorgente di sue ricchezze, la conquista, comprenderete come ella doveva impoverire. I metalli fini eransi cumulati in poche mani, e resi sterili nel lusso de' giojelli, delle dorature, de' vasi; le miniere di Spagna e di Grecia erano esauste, ossia entrate nel terreno duro, che esige tempo e forza soverchia; dall'Egitto e dalla Libia conveniva trarre tutto il grano, il quale si paga a contanti: onde la mancanza di numerario fu uno degli sconci più sentiti in quell'estremo, non bastando a pagare gli eserciti, a incoraggiare l'agricoltura, a dar capitali all'industria e agevolezza al cambio.
Già Antonino Pio avea dovuto sovvenire alle pubbliche necessità fin col vendere gli ornamenti imperiali; Marc'Aurelio mandò due volte all'incanto i vasi d'oro e le preziosità della reggia; Didio Giuliano adulterò la moneta, indotto forse dall'ingente somma a cui erasi obbligato per comprare il breve impero. Le monete d'oro si conservavano a settecentottantotto di fino, ma deteriorarono quelle d'argento; Caracalla vi mescolò metà rame; di due terzi le alterò Alessandro Severo: Massimo fece coniare i metalli preziosi dei tempj e dei luoghi pubblici, e fino i simulacri degli Dei e degli eroi: sotto Filippo non correvano quasi altre specie d'argento che le battute dagli Antonini: da Gallieno a Diocleziano se ne spendeano soltanto di rame stagnato; e tanto insolentivano i monetieri falsi, da proromper fino contro Aureliano in una sommossa, che settemila soldati costò il soffocarla. Dopo lui ricomparve l'argento, forse perchè egli ne traesse dalla depredata Palmira; ma a poco andare fu esaurito. Mentre Costantino nel 325 tagliava ottantaquattro solidi ogni libbra d'oro, quarantadue anni più tardi Valentiniano I ne tagliava settantadue, cioè l'aumentava d'un settimo: e mentre la proporzione dell'oro coll'argento al tempo di Vespasiano era di uno a dieci, Costantino la stabilì come di dodici a quattordici.
Teodosio determina che ai soldati sui confini dell'Illirico si dia denaro invece delle razioni, e che ottanta libbre di carne porcina salata valutinsi un soldo d'oro, come ottanta libbre di olio, e dodici moggia di sale. Il soldo d'oro può ragguagliarsi a lire 14.81, talchè una libbra metrica di carne valeva 57 centesimi, e lire 1.13 la mina del sale; tanto era incarito il denaro dal tempo di Diocleziano.
Doveva incarirne anche l'interesse. Già sotto la repubblica abbiam veduto a che grosse usure si collocassero i capitali: senza tener conto degli abusi, la legge al tempo d'Augusto determinava il quattro per cento, il sei sotto Tiberio, il dodici regnante Alessandro Severo: questi lo ridusse ancora di tratto al quattro; infausto accorgimento, che fece chiuder l'oro, e moltiplicare le segrete usure, tantochè a Costantino parve assai il poterle ridurre al dodici[92].
Nell'ignoranza de' principj che regolano la ricchezza, fu persino vietato di portar fuori l'oro, e, ciò che a pena si può credere, venne ordinato di usare ogni astuzia per carpirlo ai forestieri[93]. Allo scemare del denaro, si assegnavano in natura gli stipendj a' magistrati e guerrieri, valendosi dei tributi pagati in natura dalle provincie. E poichè il soldo tanto cresciuto alle legioni non poteasi senza pericolo diminuire, s'introdussero ausiliarj barbari, i quali s'accontentavano di pane, lardo, vino, olio e poca moneta.
Così l'enorme avidità delle finanze, se non bastava diroccasse l'industria e l'agricoltura, apriva anche il paese ai Barbari, che ben presto dovevano dominarlo.