Atto costitutivo dell'associazione. — Il comitato dopo aver esaminato diligentemente gli statuti che si è procurato da diverse latterie, ne compila uno che reputa il più adatto alle condizioni locali, discutendone uno per uno i singoli articoli, allo scopo di penetrarne profondamente lo spirito e di prevederne le conseguenze pratiche, una volta che lo statuto sia applicato e che la latteria sia in funzione.

Lo statuto sociale è il contratto fondamentale che i soci stipulano per regolare i loro reciproci rapporti; la firma di accettazione stabilisce per il socio un vincolo che deve durare un certo numero d'anni, d'ordinario non meno di un ventennio.

L'elaborazione di questo statuto è dunque cosa della massima importanza, ed i membri del comitato preparatore sentiranno certamente la serietà del loro mandato, tanto più riflettendo che di solito l'assemblea approva lo statuto senza modificarlo o tutt'al più con qualche piccola variante, poichè dessa ripone fiducia completa nella brava gente che compone il comitato.

Lo scoglio di tutti gli statuti di tutte le cooperative è sempre la questione finanziaria. Almeno un articolo dello statuto deve indicare nettamente il modo con cui radunare il capitale occorrente all'impianto della latteria; sul qual argomento mi riserbo di ritornare più avanti. Superato anche questo scoglio, e messisi d'accordo i membri del comitato, si dirama il progetto di statuto in iscritto od a stampa a tutti coloro che si conoscono avere i requisiti per diventare soci della latteria e si invitano ad apposita assemblea per la discussione ed approvazione dello statuto e costituzione definitiva della latteria sociale cooperativa.

Intendiamo per costituzione legale della latteria la costituzione fatta per atto pubblico, secondo le norme del Codice di commercio, vigente in Italia dal 1882.

Nei tempi remoti le consociazioni di latte si facevano colle minori formalità possibili, cioè senza patti scritti, senza firme di persone, senza registri di sorta; nelle mutue prestazioni di latte non si adoperava nè penna, nè carta per registrarne la quantità, ma s'indicava il numero delle secchie piene di latte mediante tacche fatte sopra un bastone di legno.

Ma dai tempi remoti a quelli d'oggi molta strada s'è fatta; l'istruzione ha progredito anche nelle nostre campagne, la cooperazione si è imposta anche ai nostri legislatori, il codice di commercio non è più espressione cabalistica, e la protezione che accordano le leggi dello Stato, come pure il rispetto alle leggi stesse, sono ritenute da tutte le persone assennate come indizio di civiltà e di progresso.

Il lettore ha capito che io consiglio la costituzione legale della latteria, secondo le norme segnate dal codice di commercio; precisamente queste norme si leggono all'art. 220 e seguenti, art. 91 e seguenti.

L'atto costitutivo deve essere steso da un notaio presente all'assemblea dei soci o per meglio dire di quegli individui che intendono diventare soci e che colla loro firma affermeranno questa loro volontà.