Il notaio, che sa il fatto suo, farà un rogito, nel quale sarà registrata l'approvazione dello statuto e quanto altro ha relazione colla costituzione della nuova cooperativa. Siccome anche i componenti del consiglio d'amministrazione devono essere eletti in forma legale ed i loro nomi devono essere comunicati al Tribunale od alla Pretura, così, a risparmio di tempo e di denaro, conviene che i soci facciano nella stessa adunanza di costituzione l'elezione dei consiglieri della latteria, i quali devono essere scelti fra coloro che hanno firmato l'atto costitutivo. In tal modo il notaio registra in seguito all'atto costitutivo anche i nomi dei consiglieri d'amministrazione liberamente eletti dai soci.

La costituzione legale obbliga l'amministrazione della latteria a seguire certe norme riguardo le assemblee, i bilanci, la tenuta dei libri amministrativi. Queste norme, volute dal codice di commercio, sembrano a molti niente altro che superfluità, seccature, vessazioni, non compensate da equivalenti vantaggi. In vero se tutti i vantaggi offerti dal codice di commercio alle cooperative si riducessero all'esenzione delle tasse di registro e bollo dell'atto costitutivo (art. 228) e dei loro documenti o registri entro certi limiti di tempo e di capitale (legge 13 settembre 1874 n. 2077, serie II, sulle tasse di bollo), non ci sarebbe a rallegrarsi gran fatto dall'aver seguìto il codice di commercio, piuttosto che il sistema patriarcale antico, a base di buona fede reciproca e di parola detta piuttosto che di parola scritta.

Ma i soci devono considerare che i vantaggi materiali derivano dai vantaggi morali, che solo si ottengono mediante la costituzione legale dell'associazione, la quale dà valore di legge ai diritti ed ai doveri dei soci e dei relativi amministratori; affinchè ciò avvenga occorre che l'atto costitutivo, recante lo statuto sociale, sia approvato dal R.º Tribunale, il quale può del resto respingerlo o modificarlo, se non trova lo statuto conforme alle disposizioni del codice di commercio ed alle leggi dello Stato in genere.

Mercè la costituzione legale, gli amministratori sostituiscono la responsabilità del sodalizio a quella della loro persona, il che è di particolare importanza in tutte le operazioni finanziarie che cagionano onere all'associazione; e quando si tratta di ricorrere al credito non v'ha dubbio che le cooperative legalmente riconosciute siano favorite in confronto a quelle di carattere semplicemente confidenziale.


Non intendo sviluppare vieppiù questo argomento, perchè soverchia il mio compito. Molto ci sarebbe a dire prò e contro il principio della costituzione legale; ma venendo ai casi pratici, si osserva che le latterie che sorgono oggidì si regolano a norma dell'ambiente, ossia delle attitudini morali ed intellettuali delle persone che vi agiscono.

Del resto, chi volesse studiare la questione a fondo ricorra ai buoni libri pubblicati in questi ultimi anni in merito alle cooperative.[4]

Cap. V. Questione di danaro.

Non si fondano latterie sociali senza danaro sul tavolo. Bisogna spendere per fare l'impianto della latteria, cioè preparare locali ed attrezzi; bisogna avere un gruzzolo alla mano per supplire alle spese d'esercizio almeno nei primi mesi, sinchè vengano riscossi i denari della vendita dei formaggi e sia avviata la circolazione di cassa; se lo statuto concede un determinato prezzo al latte, bisogna assicurarsi anche la somma occorrente a pagare il latte ai singoli soci. Prudenza vuole che sia preveduto il modo di colmare le eventuali lacune che si manifestassero in caso di cattivi affari della latteria. Occorre dunque il cosidetto capitale sociale.

Il comitato promotore deve stabilire il modo di radunarlo e questo deve essere sanzionato in apposito articolo dello statuto sociale, come ho già detto. Siccome la spesa grossa è quella richiesta dall'impianto, è naturale che il comitato stesso prima di presentare lo statuto all'assemblea debba fare studi e preventivi in proposito, pur evitando di limitare l'orizzonte della latteria in quanto riguarda l'indirizzo tecnico da dare alla stessa.