[9]. Cod. Theod., IX. 12.
[10]. Polit., I.
[11]. De re rustica, X e XI.
[12]. Ulpiano. lib. II. § 2: e Lex Furia Caninia.
[13]. πάμπολλοι. Ateneo, VI.
[14]. Apulejo, in Apolog.
[15]. Svetonio, in Augusto, 16; Plinio, XXXIII. 10.
[16]. Quantum periculi immineret, si servi nos nostri numerare cœpissent. Seneca. De clementia, I. 24. — Nel 210 il senato vuotò l'erario più santo, nel quale riponeasi l'aurum vicesimarum, cioè il ventesimo del valore degli schiavi affrancati. È probabile che alle stesso spediente si fosse ricorso nella prima guerra punica, ove il bisogno non fu meno stringente, sicchè nel tesoro non si trovava che il prodotto di trentun anno: e sommava a lire 4,500,000. Prendendo un medio fra le lire 1300 che Catone pagava un servo robusto e le 457 de' legionarj venduti da Annibale agli Achei, avremo 878 lire, la cui ventesima è lire 44: sicchè gli affrancati sarebbero stati 100,000, vale a dire 33,000 l'anno.
[17]. Quest'è l'autore della legge De repetundis per frenare la rapacità dei magistrati. Mentre era pretore in Sicilia, il senato gli mandò denaro per comperare grano; ed egli il fece con tanta lealtà, che rinviò la più parte della somma speditagli: donde acquistò il titolo di frugi. Cicerone, in Verrem, III.
I fatti che qui narriamo, raccolgonsi dai frammenti di Diodoro Siculo.