«Siagli permesso, quando lo creda utile alla repubblica, estendere i limiti del pomerio (cioè del recinto della città), come fu permesso a Claudio.
«Abbia diritto e pien potere di fare quanto crederà conveniente all'interesse della repubblica, alla maestà delle cose divine ed umane, al bene pubblico o particolare, come l'ebbero Augusto, Tiberio e Claudio.
«Di tutte le leggi e i plebisciti, da cui fu scritto rimanessero dispensati Augusto, Tiberio e Claudio, sia pur dispensato Vespasiano. Tutto quello che Augusto, Tiberio e Claudio fecero per una legge qualunque, possa farlo Vespasiano.
«Tutto ciò che, prima di questa legge, fu fatto, eseguito, decretato, comandato dall'imperatore Vespasiano o da altra qualsiasi persona per ordine e mandato di lui, sia reputato legale, e rimanga rato, come fosse fatto per ordine del popolo.
«Sanzione. Se qualcuno, in virtù della presente legge, contravvenne o contravvenga poi alle leggi, plebisciti o senatoconsulti, facendo ciò ch'essi vietano, od ommettendo ciò che ordinano, non sia tenuto in colpa, nè obbligato a veruna riparazione verso il popolo romano. Verun'azione non sia intentata, verun giudizio reso a tal proposito, e nessun magistrato soffra che un cittadino sia citato avanti a lui per questa ragione».
[242]. Princeps legibus solutus est. D. I. 3. fr. 31.
[243]. Molti esempj ne adduce il Labus ne' Marmi Bresciani. — Nel 1851 a Salpensa e a Malaga in Ispagna furono, su due tavole di bronzo, scoperte leggi municipali date da Domiziano imperatore, che Mommsen illustrò negli Atti della Società sassone delle scienze. Lipsia 1855. In esse viene comunicato alle suddette città il diritto del Lazio, con formole che probabilmente sono identiche a quelle usate per tutte le città donate di simile privilegio; sicchè da dette tavole è illustrato lo jus Latii, quanto dalle tavole di Velleja e da quelle di Eraclea la legge comunale. Ivi troviam dato il nome di municipj a siffatte città, che in conseguenza ebbero magistrati proprj, quasi indipendenti dal preside della provincia; il popolo v'era distribuito per curie all'uopo di rendere i suffragi; que' municipj godevano manus, potestas, mancipium, proprj de' cittadini romani.
Nel 1872 furono trovate le tavole di Julia Genetiva Urbanorum, cioè di Ossuna, nella Spagna ulteriore, date il 710 di Roma, edite poi da Hübner e Mommsen.
[244]. Dalla dittatura di Fabio fin a Cesare, la paga del soldato fu di tre assi il giorno (circa 27 centesimi); Cesare la raddoppiò portandola a diciotto denari il mese (lire 14.72); Augusto la conservò tale; Domiziano la crebbe a venticinque denari il mese (lire 27.47). La gratificazione ai pretoriani concessa da Augusto fu di ventimila sesterzj (lire 4035.40) dopo sedici anni, e pei legionarj di dodicimila (lire 2421.24) dopo venti anni: per tali paghe egli istituì un tesoro, di cui fece il primo fondo con denari proprj.
[245]. Svetonio, in Aug., 102, 128.