Lex Rubria de Gallia Cisalpina, del 708 circa: fu trovata mutila a Velleja, e deposta a Parma;
Lex Regia, ossia il senatoconsulto dell'impero di Vespasiano, dell'823 di Roma: sta nel museo Capitolino, anch'essa mutila. Impropriamente chiamasi senatoconsulto: bensì tale è quello de ædificiis negotiationis causa non diruendis, dell'801 o 809, dissotterrato da Ercolano; e un altro de Asclepiade Clazomenio, uno de Triburtibus, uno in onore di Germanico.
Si han pure due rescritti di Vespasiano dell'833, trovati uno a Malaga, l'altro in Corsica; un'Epistola Domitiani, spectans ad litem inter Falerienses et Firmanos de subsecivis, trovata presso Faleria; l'Edictum Diocletiani de prætiis rerum, del 303 d. C., tariffa dei prezzi e de' salarj, del quale un esemplare sta nel Museo Britannico, un altro a Aix: l'Edictum Constantini Magni de ordine judiciorum publicorum del 311 d. C., tratto da schede della Biblioteca Ambrosiana. Va anche mentovata l'orazione di Claudio imperatore in senato sul comunicare la cittadinanza ai Galli, la quale si conserva a Lione in due pezzi di bronzo; e Tabula Trajani alimentaria sui fondi destinati da Trajano ad un ospizio di orfani nel 108 d. C., scoperta il 1747 a Velleja. Altre riferiscono testamenti, rendite, rescritti di magistrati, atti municipali, determinazioni di confini, fra' quali vuole una menzione particolare la sentenza, resa nel 633 di Roma, sopra le differenze nate tra i Genuesi e i Genuati, e che conservasi nel palazzo municipale di Genova.
Nel secolo XVI cominciaronsi indagini storiche sopra il diritto romano, e massime i Batavi ne meritarono ottimamente. Lavori grandiosi però non apparvero che entrante il secolo passato; e primo quello di Gian Vincenzo Gravina, che nel 1701 pubblicò Origines juris civilis; poi in Germania Eineccio nel 1716, Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma, che è il sunto più compito e chiaro degli studj storici fatti sin allora. Questo riguarda solo la storia interna del diritto romano; l'esterna fu dal medesimo trattata nell'Historia juris civilis romani ac germanici. Alla 1733.
La quale distinzione della storia esterna ed interna fu prima introdotta dal Leibniz. L'esterna, ossia generale, considera solo l'andamento della legislazione d'un popolo, dando a conoscere l'origine e i progressi delle fonti del diritto, cioè de' costumi, delle leggi, de' codici, gli avvenimenti politici che v'ebbero influenza, la successione dei giureconsulti, le scuole loro, le opere e l'efficacia sulle riforme della legislazione. L'interna, o vogliasi dire le antichità del diritto, è la storia speciale de' principj del diritto medesimo, mostrando come progredirono lo stato delle persone, il reggimento domestico, la storia delle proprietà, delle istituzioni giudiziali, delle leggi penali, insomma le particolarità della legislazione d'un popolo.
[206]. Dell'autorità attribuita alla consuetudine, molte testimonianze abbiamo: Pleraque in jure non legibus, sed moribus constant. Quintiliano, Instit., v. 3. — Sed et ea quæ longa consuetudine comprobata sunt, velut tacita civium conventio, non minus quam ea quæ scripta sunt, jura servantur. Leg. 35 pr. Dig. tit. I. lib. 3. — Omne jus aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo. Leg. 40 ivi. — Anche Portalis, nel discorso preliminare al Codice francese, pose: Les codes des peuples se font avec le temps, mais, à proprement parler, on ne les fait pas.
[207]. Plutarco, in Romolo; Dionigi d'Alicarnasso, lib. II.
[208]. Sei stuprum commisit aliudve peccassit, maritus judex et vindex estod, deque eo cum cognatis gnoscitod. XII Tavole.
[209]. Vedi tutta l'Aulularia di Plauto.
[210]. Giustiniano, Nov. 91.