Finchè i giudizj emanavano direttamente dal popolo, ovvero dal pretore eletto da esso, non rimaneva luogo ad appello, sovrana essendo quell'autorità. Commessi a magistrati eletti senza concorso di questa e subordinati, era naturale che ne venisse quella graduazione, per cui i giudizj dell'uno erano riveduti dal superiore, e infin dall'augusto. La cooperazione dei giudici ne spiega in qual modo nell'immensa Roma due pretori potessero risolvere i dissidj di cittadini e forestieri: ma aboliti quelli, come bastare? Già, durante la repubblica, i pretori teneansi allato dei giureconsulti per consiglio; poi gl'imperatori ne assunsero un collegio (consistorium), che decidesse i punti di diritto portatigli in ultima appellazione.
Essendo la salute dell'impero suprema legge, bastava che uno di questi delatori imputasse di tradimento qualche cittadino, perchè tosto venisse tradotto in catene a Milano, a Roma, a Costantinopoli, e quivi giudicato con metodi estralegali, e massime colla tortura. Questa erasi fin allora in Roma serbata agli schiavi: ma i magistrati, che nelle provincie la trovavano già consueta, ne continuarono l'uso, e guari non andò che l'applicarono anche a cittadini romani. Furono dunque chieste eccezioni, e concedute a favore degli Illustri e degli Onorati, del clero, de' soldati e casa loro, de' professori d'arti liberali, dei magistrati municipali e loro discendenza fin al terzo grado, e degli impuberi: le quali esenzioni venivano a confermare quell'iniquità ad aggravio degli altri. Siccome poi i giureconsulti definirono, nei casi di Stato, potersi trascendere il diritto, perciò in quelli la tortura applicavasi indistintamente a rei, a complici, a testimonj.
Lo studio delle leggi restava incoraggiato come scala alle magistrature civili. Tutte le città ragguardevoli n'aveano scuole, dove rimasti cinque anni, i giovani cercavano ricchezza ed onori col dibattere sopra le innumerevoli cause private, o coll'iniziarsi agli impieghi, abbondantissimi, e nei quali il merito o l'abilità o la pieghevolezza potevano condurre sino a divenire Illustri. Questo sciame che strepitava pei tribunali, o strisciava alla corte, o traforavasi nelle case private ad azzeccare litigi e trafficar di cavilli, divenne nuova peste dell'impero, e degradò la nobile giurisprudenza fino all'abjettezza de' mozzorecchi.
Degli antichi questori un solo rimase, non più incaricato dell'erario, ma di comporre orazioni ed epistole a nome dell'imperatore, e leggerle in senato. E poichè quelle presero la forza, poi anche la forma di editti, il questore equivalse al moderno grancancelliere, rappresentante del potere legislativo, fonte della civile giurisprudenza. Talora sedeva a suprema giudicatura nel gabinetto imperiale coi prefetti del pretorio e col maestro degli uffizj, o scioglieva i dubbj dei giudici inferiori; oltrechè, per servizio dell'imperatore e per modello uffiziale di stile, coltivava quel gergo pomposo e barbarico che acquistava nome d'eloquenza. Come giudice delegato proferiva egli talvolta di casi riservati all'imperatore; talaltra consultavansi i due senati, come alle corti di giustizia.
Da un ministro del fisco (comes rerum privatarum) amministravasi il tesoro particolare dell'imperatore, costituito dai patrimonj dei re e delle repubbliche sottoposte, da quei delle varie famiglie venute al trono, e dalle confische. Le entrate pubbliche furono maneggiate da un Conte delle sacre largizioni, che centinaia di persone occupava in undici uffizj per fare e riscontrare i conti. Le zecche, le miniere, gli erarj deposti nelle diverse città dipendevano dal tesoriere, che corrispondeva co' ventinove ricevitori provinciali, regolava il commercio esterno, dirigeva le manifatture del lino e della lana, esercitate da schiavi per uso della corte e dell'esercito.
La distinzione fra l'erario militare e il fisco disparve in diritto dacchè l'imperatore potea disporre liberamente di tutte le casse: pure si lasciarono separati l'erario sacro, che riceveva le imposte pubbliche, il privato che riceveva le rendite particolari del principe, e quello di prefettura per le entrate che si destinavano specialmente all'esercito. Le pubbliche consistevano ne' possessi imperiali, nelle contribuzioni dirette, nelle indirette, e in frutti eventuali, oltre i dominj del fisco: ma qui ci si affaccia la peggior piaga de' popoli nel Basso Impero.
Ciascun patrimonio veniva esattamente descritto, con la misura dei terreni, il numero degli schiavi e del bestiame, adequandone il valore per ogni jugero sopra giuramento del proprietario: al quale l'usar frode sarebbesi imputato come sacrilegio ed offesa maestà[69]. Censo vizioso che ad ogni mutar di possesso sarebbe convenuto rifare; laonde ne faceano lor pro i ricchi, vendendo gli sterili per comprar terreni feraci: dal che richiami incessanti, e visite, e riforme.
Ad ogni jugero della stessa categoria era imposto un eguale tributo in denari e in derrate. Ma al tempo di Costantino il tributo fondiario si esigeva per capi, intitolandosi così un complesso di terreni, varj d'estensione, ma stimati di rendita eguale, e perciò d'egual valore. Questo valore era di mille aurei, lo perchè un capo dicevasi anche millena; e da tale unità tassabile venne il nome di capitazione[70]. La capitazione personale colpiva i nulla aventi. Al censo venivano proporzionate altre gravezze o straordinarie, o canoniche, o sordide, o d'altra categoria.
Era dunque lo stesso tributum ex censu dei tempi repubblicani: ma un decreto (indictio) del principe determinava ogn'anno la quantità e qualità delle imposizioni; e se al bisogno non bastasse, imponevasi una superindizione: alle straordinarie occorrenze potevano supplire fin i prefetti del pretorio, sovrintendenti alle finanze. Il tributo ripartivasi sul luogo, vigilando il preside della provincia, e intervenendovi i Difensori della città. Pagavasi in tre rate, nelle mani de' ricevitori del preside; il quale ogni quattro mesi trasmetteva al tesoriere della provincia la lista delle somme percette, e questo al conte delle largizioni. La più parte si pagava in denaro, anzi in oro; il resto coi generi che il terreno dava, i quali, a spese de' provinciali, erano spediti nei pubblici magazzini, donde si distribuivano alla Corte, all'esercito, alla plebe di Roma e di Costantinopoli.
Che se riescono sempre malvedute le incumbenze de' finanzieri, viepiù allora quando con sì largo arbitrio si esercitavano, e smungevasi il popolo con sovrimposte e anticipazioni accumulate, non impedite da verun corpo dello Stato. L'esazione sotto Galerio offriva a Lattanzio l'immagine della guerra e della cattività: «Misurar terre, numerare viti e alberi, registrare gli animali d'ogni razza, il nome di tutte le persone, non distinguendo contadini da borghesi: ognuno accorreva con figli e schiavi, e lo scudiscio faceva l'uffizio suo: per forza di torture costringevansi i figliuoli ad attestare contro il padre, gli schiavi contro i padroni, le donne contro i mariti: se mancassero prove, mettevansi alla corda i padri, i padroni, i mariti, per farli deporre contro se stessi; e quando il dolore avesse loro strappato di bocca alcuna confessione, questa si tenea per vera, nè età o malattia valeva di scusa: faceansi recare infermi e malati, e si fissavano gli anni di ciascuno, aggiungendone ai fanciulli, detraendone ai vecchi; poichè pagavasi un tanto per testa, e a denaro si comprava la libertà del respirare... Fra ciò gli animali perivano? perivano gli uomini? tassavasi ciò che più non esisteva, in modo che nè vivere nè morire si potea gratuitamente: pur beati i mendichi, che restavano esenti da tali violenze. Galerio, mostrandone pietà, li fece imbarcare, con ordine che, quando fossero in alto, venissero gettati al mare: egregio spediente per nettare dalla mendicità l'impero! e acciocchè, sotto pretesto di povertà, nessuno si esimesse dal censo, far perire un'infinità di poveretti!»